Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per
gli Ordinamenti scolastici
Prot. n. 602
Roma, 18/01/2008
Oggetto:
Esenzione prestazioni didattiche dall'I.V.A - Adempimenti Ministero pubblica istruzione.
L'articolo
1 bis, comma 7, della legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del decreto
legge 5 dicembre 2005, n. 250, ha abrogato l'articolo 352 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 privando l'Amministrazione scolastica della competenza
ad emettere i provvedimenti di "presa d'atto" relativamente alle scuole meramente
private.
Tale abrogazione ha aperto problemi in ordine all'esenzione dall'I.V.A.
delle prestazioni didattiche in quanto l'articolo 10, n. 20, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 consente tale regime fiscale alle scuole "riconosciute" da pubbliche
amministrazioni. Della questione si sono occupati anche l'Autorità per
la concorrenza sul mercato e la Commissione europea chiedendo chiarimenti in ordine
ai profili di disparità di trattamento fiscale, pur in presenza di sostanziale
identità di attività svolta, che si producono tra soggetti in possesso
del provvedimento di "presa d'atto" e quelli che non possono averla a seguito
del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge 27/2006. La questione rientra
nelle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze essendo le problematiche
fiscali estranee al quadro di attribuzioni di questo Ministero che viene peraltro
ad essere indirettamente coinvolto in quanto ritenuto depositario delle competenze
tecniche necessarie per valutare la natura educativa e di istruzione delle attività
svolte dai soggetti interessati.
In spirito di collaborazione interministeriale,
pur nel ribadire l'estraneità delle questioni fiscali al proprio ambito
di competenza, questo Ministero ha stabilito interlocuzioni con l'Agenzia delle
entrate cui la presente è diretta per conoscenza, proponendo soluzioni
operative al delicato problema apertosi. Tali soluzioni sono state, almeno in
parte, condivise e la presente circolare fornisce indicazioni sugli adempimenti
che il Ministero della pubblica istruzione, attraverso i propri organi periferici,
può svolgere per consentire un "riposizionamento" dell'azione dell'Amministrazione
statale in materia di esenzione dall'I.V.A. delle prestazioni didattiche in conseguenza
del venir meno di ogni possibilità di riconoscimenti formali.
- Ambito
di applicazione
Prima di fornire istruzioni procedurali si ritiene necessario
circoscrivere l'ambito dei, pur limitati, adempimenti che questo Ministero può
svolgere sulla materia senza esorbitare dai propri compiti istituzionali.
La questione non riguarda né i soggetti nei cui confronti sia stato emesso
decreto attributivo della parità scolastica né quelli che, all'esito
dell'entrata in vigore dello specifico regolamento previsto dalla legge n. 27/2006,
saranno iscritti negli appositi elenchi regionali. In tali ipotesi infatti il
problema non si pone in quanto esistendo un provvedimento di formale riconoscimento
si versa in fattispecie rispetto alle quali la legge 27/2006 non ha alcuna incidenza.
Il campo nel quale sono chiamate ad operare le SS.LL. è costituito esclusivamente
da quelle ipotesi nelle quali vi sia un soggetto che eserciti, al di fuori di
ogni riconoscimento, il diritto costituzionale di libertà di insegnamento
sancito dall'articolo 33 della Costituzione.
Peraltro il D.P.R. 633/'72 fa
riferimento a "riconoscimenti" di "pubbliche amministrazioni" non conferendo quindi
a questo Ministero alcuna competenza esclusiva nella gestione della materia. Ne
deriva la limitazione del campo di attività delle SS.LL. ai casi in cui
si tratta di soggetti che esercitano attività rispetto alle quali sia ravvisabile
una competenza tecnica dell'Amministrazione scolastica in quanto riconducibile
a prestazioni didattiche corrispondenti ad aree presenti negli assetti ordinamentali
propri dell'istruzione (lingua, musica, istruzione professionale, ecc…) e non
ascrivibili alla competenza di altre pubbliche amministrazioni (Università,
Regioni, Ministero beni culturali, ecc…). - Adempimenti e procedure
Pur nella consapevolezza che, nell'ambito delle procedure fiscali, l'esenzione
dall'I.V.A. non costituisce beneficio al quale si accede presentando apposita
istanza, ma trova applicazione quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma
fiscale, è da escludere che la collaborazione interministeriale possa risolversi
nell'instaurazione di un rapporto diretto fra i soggetti interessati e gli organi
di questo Ministero. Ciò non solo creerebbe equivoci nell'opinione pubblica
autorizzando a pensare che il Ministero della pubblica istruzione eserciti ancora
una vigilanza sull'attività degli stessi e garantisca la qualità
delle attività ma sarebbe del tutto ultronea rispetto al quadro normativo
inserendo nel procedimento che porta il privato a fruire del regime fiscale di
esenzione atti di un'Amministrazione totalmente priva di competenze istituzionali
nel settore.
La collaborazione ministeriale può realizzarsi esclusivamente
mediante l'esercizio di una competenza propria di questa Amministrazione che costituisca
espressione delle conoscenze tecniche nella stessa istituzionalmente presenti.
Pertanto, a richiesta delle Agenzie delle entrate competenti per territorio ed
esclusivamente alle stesse, saranno rilasciati pareri tecnici relativi all'ascrivibilità
dell'attività svolta dai soggetti di volta in volta interessati ad una
delle categorie concettuali indicate nell'articolo 10, n. 20, del citato D.P.R.
633/'72, fermo restando quanto in precedenza ricordato nel paragrafo 1. Qualora
la documentazione trasmessa dalle Agenzie non dovesse risultare sufficiente alla
formulazione del parere tecnico sarà cura delle SS.LL. richiedere alle
stesse di disporre un supplemento di istruttoria presso il soggetto privato interessato.
Le
SS.LL. vorranno adottare i provvedimenti organizzativi interni atti a corrispondere
ai compiti sopradescritti. Si ringrazia per la collaborazione.
Il
Capo Dipartimento
Giuseppe Cosentino