Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente ed educativo e A.T.A. a.s. 2009/2010: Nota
ministeriale prot. n. 12360 del 25/08/2009
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria
Direzione Generale
Prot.
n . A00DRUM 4888/C2b
Perugia, 25/08/2009
Criteri
generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA, docente
di ogni ordine e grado e del personale educativo - Anno scolastico 2009/2010.
In
riferimento alle previste intese, intercorse con le OO. SS. del comparto scuola,
vista la nota del MIUR n. 12360 del 25.08.09, si rendono noti i criteri generali
stabiliti per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA,
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, relativi all'a.s. 2009/2010.
Le
operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle
graduatorie provinciali ad esaurimento ( ex permanenti ), saranno disposte - per
l'a.s. 2009/2010 - e per le nomine da disporre entro il 31 agosto 2009, dai dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali di Perugia e Terni, ai sensi dell'art. 36,
comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14.
Le operazioni di nomina sui posti disponibili dal
1° settembre al 31 dicembre 2009, saranno disposte dai dirigenti scolastici degli
istituti – polo di riferimento, appositamente individuati a livello provinciale
dai rispettivi USP, con l'assistenza e la consulenza da parte degli stessi
Uffici, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica
Istruzione e con particolare riferimento al D.M. 13/06/2007 concernente il Regolamento
per il conferimento delle supplenze che, all'art. 1 comma 6 fa salve le disposizioni
di cui all'art. 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge
20 agosto 2001, n. 333.
Le predette nomine, saranno disposte a partire dal
26 agosto 2009, previa conferma, secondo l'apposito calendario che sarà
pubblicato all'albo della direzione scolastica regionale e degli uffici scolastici
provinciali il 21 agosto 2009 e comunque in tempo utile per l'espletamento
delle operazioni di nomina medesime, nonché nei rispettivi siti web,
unitamente all'avviso con l'indicazione della data in cui saranno pubblicate le
relative disponibilità.
Per l'a.s. 2009/2010 le scuole polo individuate
sono:
Ufficio scolastico provinciale di Perugia:
Per
la gestione delle nomine della scuola dell'infanzia , della scuola primaria,
del personale educativo ed ATA, con il supporto dell'Ufficio Scolastico provinciale;
Dirigente
Scolastico dell'IPSIA Cavour- Marconi di Perugia;
Per la gestione delle
nomine del personale docente della scuola secondaria di 1° e 2° grado,
in nome e per conto delle altre scuole della provincia e con il supporto dell'Ufficio
scolastico provinciale, sono individuati i seguenti istituti – polo di riferimento
che provvederanno, ciascuno per il gruppo di materie di competenza, come sarà
puntualmente indicato nel predetto calendario:
Dirigente scolastico
– ITAS " Giordano Bruno " Perugia;
Dirigente scolastico – I.I.S.
" Pascal " di Perugia;
Ufficio scolastico provinciale
di Terni:
per la gestione delle nomine della scuola dell'infanzia, primaria,
scuola secondaria di 1° e 2° grado e ATA:
Dirigente Scolastico Liceo
Classico Tacito di Terni.
CONFERIMENTO NOMINE PERSONALE
DOCENTE
Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non
è prevista la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra
diverse classi di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare,
ad eccezione delle nomine desunte dagli elenchi di sostegno e dalle graduatorie
speciali per la copertura dei relativi posti disponibili, relativi a ciascun ordine
di scuola.
Dalla predetta non contestualità delle operazioni incrociate
delle nomine, tra le diverse classi di concorso, consegue quanto segue:
a)
la rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale
o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto
o classe di concorso, comporta l'impossibilità di conseguire per l'anno
scolastico di riferimento, ulteriori proposte di assunzione dalla relativa graduatoria
nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti
diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione
nelle altre province di inclusione;
b) l'accettazione di una nomina di durata
annuale o fino al termine delle attività didattiche o di spezzone, in una
provincia per un posto o classe di concorso, comporta l'impossibilità ,
per l'anno scolastico di riferimento , di conseguire ulteriori nomine dalle graduatorie
relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province di inclusione.
È ammessa la possibilità per l'aspirante avente titolo di rinunciare
ad una supplenza già accettata in una provincia, per assumerne altra successiva
nella medesima provincia, per lo stesso o diverso insegnamento o altra tipologia
di posto, solo se quest'ultima sia di durata annuale; ciò è consentito
prima della stipula del contratto. Detta possibilità di opzione, è
inoltre consentita al docente che, non avendo trovato al proprio turno di nomina
un posto intero, abbia accettato in una provincia, uno spezzone; lo
stesso può accettare una supplenza, nella stessa provincia, sino al termine
delle attività didattiche per il medesimo o diverso insegnamento;
c)
l'accettazione di una nomina di durata annuale o fino al termine dell'attività
didattica per posto di sostegno consente all'aspirante, nella stessa provincia,
prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione
per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie
di cui agli articoli 1 e 3 del DM21/05. in tale caso la rinuncia al sostegno equivale
alla rinuncia anche su posto comune;
d) il personale assunto a tempo
indeterminato con decorrenza dall'a.s.2009/10 non è in posizione utile
per conseguire supplenze per il medesimo anno in nessuna delle graduatorie ad
esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.
I posti
che si rendono disponibili in applicazione dei casi previsti dai punti a), b)
,c) sopra specificati, sono considerati disponibilità sopravvenute e non
determinano il rifacimento delle operazioni di nomina già svolte.
COMPLETAMENTO
DI ORARIO DOCENTI ED ATA
Le disponibilità successive che si vengono
a determinare, formano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze
prima, nei confronti di coloro che conservino ancora titolo al completamento d'orario,
anche mediante i possibili frazionamenti di orario e, successivamente, nei riguardi
degli aspiranti che in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati
assenti senza giustificato motivo, non hanno più titolo ad ulteriori proposte
di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
L'aspirante
che, al proprio turno di nomina, non avendo trovato posti interi, abbia accettato
una supplenza non comportante orario di cattedra, conserva titolo al completamento
d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia. Chi rinuncia ad un
posto intero per accettare uno spezzone, perde il diritto al completamento nel
proprio e in altro insegnamento, sia dalla graduatoria ad esaurimento che dalle
graduatorie di circolo/istituto.
È ammessa tuttavia l'accettazione
di altra nomina in altra classe di concorso, sempre per uno spezzone orario, e
fino alla concorrenza dell'orario settimanale previsto, fino alla stipula del
contratto.
Il completamento è disposto fino alla concorrenza
dell'orario settimanale previsto dal CN Comparto Scuola e può realizzarsi
per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando
ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia con ore appartenenti a
diverse classi di concorso, entro il limite massimo di tre sedi scolastiche e
in non più di due comuni. E' possibile derogare dai due comuni solo
quando i tre comuni insistono su una sola presidenza.
In ogni caso
i dirigenti scolastici devono favorire l'articolazione dell'orario di servizio
tra le diverse sedi scelte.
Il completamento, fino a 22 ore settimanali
di lezione nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria e 36 ore per
il personale ATA, può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle
relative disponibilità ivi compresi gli spezzoni, salvaguardando in ogni
caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di
sostegno e semprechè non siano già disponibili spezzoni orari utili
per realizzare il completamento stesso.
Nella scuola primaria, l'aspirante
fornito di titolo specifico può unire spezzoni di lingua e di posto comune,
se in posizione utile per tale tipologia di posto, fino alla concorrenza delle
22 ore di servizio.
Per il personale ATA il completamento è consentito
nell'ambito dello stesso profilo e non tra posti di profili diversi.
Gli
spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati dopo gli eventuali frazionamenti,
restano nella disponibilità e possono essere scelti purchè abbinati
ad altri spezzoni fino a raggiungere il tetto minimo di 7 ore. In caso contrario
le ore così residuate vengono restituite ai dirigenti scolastici per le
successive operazioni di competenza.
In ogni caso, non è consentito
il frazionamento delle cattedre annuali (cattedre conferibili con nomina di durata
fino al 31 agosto ), salvo il caso di richiesta di part-time. Lo spezzone residuo
sarà conferito fino al 30 giugno.
La richiesta di part-time pregiudica
la possibilità di chiedere completamenti di orario.
NOMINE
SU POSTI DI SOSTEGNO
Saranno conferite con priorità, rispetto
alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni, le supplenze
relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo
di specializzazione. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di
sostegno compresi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono
le relative disponibilità residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2009/2010, in conformità
alle disposizioni vigenti ( art. 6 del regolamento).
Per la scuola secondaria
di II grado, in caso di esaurimento di una o più aree di sostegno nelle
province di inclusione, si disporrà lo scorrimento incrociato degli elenchi
di sostegno delle altre aree disciplinari anche per le nomine che saranno disposte
dai dirigenti scolastici dalle graduatorie di istituto.
I docenti che abbiano
conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, mediante
frequenza dei corsi speciali di durata annuale, di cui al D.M. n. 21/2005, "
ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato
e a tempo determinato, con priorità, sui posti di sostegno".
Nella
scuola dell'infanzia e primaria l'aspirante può modificare esclusivamente
la sede di completamento con altra sede di completamento.
DELEGA
Gli
aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione, possono farsi rappresentare
da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega che dovrà
essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione. Il delegato
non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso, se non per realizzare
il completamento d'orario come previsto. L'aspirante che giunga in ritardo alla
convocazione, potrà scegliere ed accettare nomine relative alle eventuali
disponibilità residue, rimaste disponibili al momento.
L'eventuale
delega all'amministrazione per le nomine da disporre nel periodo compreso tra
il 26 e il 31 agosto, dovrà pervenire all'USP di riferimento entro le ore
14,00 del 24 agosto 2009. Deleghe pervenute successivamente non saranno prese
in considerazione per le predette nomine.
In caso di delega all'Amministrazione,
l'avente titolo avrà un posto di durata giuridica e di consistenza economica
corrispondente alla sua posizione in graduatoria e sarà conferita l'ultima
sede disponibile nell'ambito di tale tipologia.
TIPOLOGIA
DI NOMINA
Nei posti e negli insegnamenti ove il personale della scuola
nominato in ruolo per l'a.s. 2009/2010 abbia scelto una sede disponibile fino
al termine delle attività didattiche, l'ufficio scolastico provvederà
a trasformare, per ciascun posto e insegnamento, un corrispondente numero di posti
annuali in posti disponibili fino al 30 giugno ( termine delle attività
didattiche).
Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni fino
alla concorrenza del numero massimo di nomine annuali possibili per ciascun insegnamento.
Tale
meccanismo opererà anche per l'attribuzione dei posti di sostegno nella
scuola secondaria di II grado.
PRIORITA' DI SCELTA DELLE
SEDE
Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle
percentuali previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di
cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e delle sentenze della Corte di
Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22.02.07 e sezione lavoro, n. 19030
dell'11.09.07. Pertanto la graduatoria ad esaurimento viene considerata,
ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria
unica.
Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo
determinato, previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali,
sono quelle da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante,
calcolata sul numero delle nomine annuali residuate dopo le assunzioni in ruolo,
ove non interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto
a tempo indeterminato. L'aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo
il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai
contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione,
salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria o
in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale destinatario
della precedenza ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché
dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima).
Alla priorità di
scelta della sede, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria
secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo
alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina
su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica;
in tali casi l'aspirante beneficiario della priorità ex art. 21 legge 104,
sceglie con precedenza su tutta la disponibilità. Mentre l'aspirante beneficiario
ex art,. 33 commi 5 e 7 legge 104 sceglie con priorità solo nella provincia
in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona
assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore,
ovviamente nella stessa provincia.
Se c'è disponibilità nel
comune di residenza della persona assistita, l'aspirante è tenuto a tale
scelta se vuole usufruire del beneficio di cui alla legge 104, indipendentemente
dalla consistenza oraria del posto.
Resta fermo il diritto al completamento,
per posizione di graduatoria anche frazionando posti interi al 30 giugno.
Resta
anche fermo il diritto a rinunciare allo spezzone per scegliere per diritto di
graduatoria, un posto annuale o al 30 giugno.
In nessun caso i beneficiari
delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica
e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione
degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Ai fini della scelta
prioritaria della sede si distinguono tre tipologie di posti:
disponibilità
annuali ( al 31 agosto )
disponibilità al termine delle attività
didattiche ( 30 giugno )
spezzoni pari o superiori a 12 ore
Per tale
ultima tipologia di posti ( spezzoni ) gli aspiranti potranno ottenere spezzoni
anche di durata inferiore. Per gli spezzoni pari o inferiori a 11 ore, gli aspiranti
potranno beneficiare della priorità nella scelta della sede solo se è
possibile accertare il titolo alla nomina in relazione agli spezzoni residuati.
Fruisce
del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica il personale
che ne possiede i requisiti avendo presentato il relativo allegato "A"
al D.D.G. 16.3.2007. Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione
scolastica.
.Resta salva la facoltà dell'interessato di rinunciare
al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta di sede al proprio
turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.
STIPULA
CONTRATTI
A seguito dell'individuazione dell'avente diritto alla nomina,
con relativa predisposizione e consegna all'aspirante della proposta di assunzione
a tempo determinato, accettata da quest'ultimo, la scuola di assegnazione provvederà
a formalizzare il contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti
scolastici all'effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione
e nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle
attività didattiche, a decorrere dal 1° settembre 2009.
Resta ferma
la possibilità di scelta di altre soluzioni ritenute praticabili dai dirigenti
dei rispettivi Uffici scolastici provinciali, in relazione alle motivate esigenze
sussistenti nei diversi contesti territoriali; soluzioni che saranno rese note
ed adeguatamente pubblicizzate attraverso le specifiche istruzioni concernenti
il calendario delle convocazioni.
Per quanto non previsto dal presente documento,
si rinvia alla Nota ministeriale prot. n. 12360 del 25/08/2009.
Il Direttore
Generale
Nicola Rossi
Ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali
di Perugia e di Terni
Ai dirigenti scolastici degli Istituti - Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della regione
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All'Albo
All'URP
Ai SITI WEB USR e USP