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Chiarimenti e Faq su graduatorie esaurimento
Graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014. Chiarimenti e Faq06/05/2014 Albo TD Reclutamento Graduatoria Docenti


 

Chiarimenti dal MIUR

FAQ - Domande frequenti

1. Chi ha barrato la preferenza Q, avendo prestato servizio nella scuola alle condizioni previste dalla predetta lettera Q, della sez. H2 (titoli di preferenza) del Mod 1 ha titolo a barrare anche la casella corrispondente alla dizione ”aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche” contenuta nella sez. H3 del Mod.1?
R.: No, può farlo se oltre al servizio che dà luogo alla preferenza Q ha prestato anche servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica. In tal caso, indicherà di seguito in quale amministrazione pubblica e il periodo in cui ha prestato il servizio.

2. Da quando vengono valutati i servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dei Paesi dell’Unione Europea?
R.:     Ai sensi della Tabella (Allegato 2), sez. B.2, lettera d), la valutazione dei servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è operativa dall’a.s. 2005/06, ma i servizi stessi sono valutabili anche se prestati in anni scolastici precedenti con riferimento, per ciascun Paese membro, dall’anno in cui il Paese medesimo è entrato a far parte dell’Unione Europea.

3. Sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2) i servizi prestati per l’insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento?
R.:     No, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2) sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

4. Si valutano i servizi contemporanei, nonché i servizi non specifici, prestati antecedentemente all’a.s. 2003/2004, indicati, rispettivamente alla lett. f), punto 1 e punto 2 della sez. B.3 della Tabella (All. 2)?
R.:     Per gli anni antecedenti all’a.s.2003/2004, in assenza di disposizioni che lo vietino, si valutano entrambi i servizi prestati contemporaneamente, mentre non si valutano i servizi non specifici, prestati in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, in relazione alla tassativa indicazione, contenuta nel citato punto 2, sez. B3 della Tabella, del termine da cui decorre la valutabilità del servizio in questione.

5. Ad un anno di servizio prestato nell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, di cui viene chiesta la valutazione al 50% in altra classe di concorso o posto di insegnamento (es. Ed. musicale nella scuola media), si attribuiscono 9 punti (50% del punteggio previsto dalla Tabella - All. 3), oppure 6 punti?
R.:     Un anno di servizio prestato nell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media viene valutato 6 punti in classe di concorso o posto diverso (50 % del punteggio previsto al punto B/1 della Tabella (All. 2), sempreché, complessivamente, non vengano valutati più di 6 mesi per anno scolastico.
Inoltre, all’insegnamento di strumento musicale, in quanto valutato ai sensi della specifica Tabella di valutazione (All. 3) non si applicano i vincoli previsti dalla Tabella (All. 2) relativa alle altre classi di concorso (valutabilità dei servizi, complessivamente per non più di 6 mesi l’anno; impossibilità di valutare servizi contemporanei).

6. E’ possibile trasferirsi dalla graduatoria ad esaurimento di Trento o di Bolzano alla graduatoria ad esaurimento di altra provincia?
R.:     E’ possibile soltanto il trasferimento dalla provincia autonoma di Bolzano. Considerato che all’aspirante risulta attribuito un punteggio determinato da una diversa tabella di valutazione dei titoli, l’operazione deve avvenire con particolari modalità: l’interessato dovrà dichiarare in un apposito modello tutti i titoli posseduti per la valutazione ex novo e indicare, accanto alle graduatorie richieste, la fascia di provenienza (I o II o III o IV) dalle graduatorie di Bolzano. Dovrà inoltre inoltrare tramite POLIS l’istanza di prenotazione del trasferimento.

7. Qual è la differenza tra i titoli di cui al punto C.7 e C.8 della Tabella (All.2) che danno luogo, rispettivamente, a 3 punti e 1 punto?
R.:     I corsi di perfezionamento o Master universitari di cui al punto C.7, corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti, sono titoli accademici previsti dalla legge 270/04 e si concludono con il rilascio di uno specifico diploma, mentre i corsi di perfezionamento, di cui al punto C.8, disciplinati dai regolamenti didattici delle Università, anche se di pari durata, si concludono con il rilascio di un semplice attestato di frequenza.
Si precisa, riguardo alla relativa certificazione che, qualora i corsi siano organizzati da Consorzi interuniversitari, la stessa dovrà essere firmata dal Direttore del corso stesso.

8. E’valutabile il servizio militare o il servizio civile prestati volontariamente dopo l’entrata in vigore della legge che ha abolito il servizio militare obbligatorio?
R.:     NO, è valutabile esclusivamente il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, purchè prestati in costanza di rapporto di lavoro in qualità di docente. 

9. Qualora le dichiarazioni dell’aspirante contenute nella domanda siano state rese in forma incompleta o parziale, ovvero contraddittoria, rispetto a quanto richiesto, si può provvedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?
R.:     Si, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Bando, è prevista la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell’aspirante che dell’U.S.P.. In quest’ultimo caso l’Amministrazione assegnerà all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

10. Chi deve compilare la sez.C3 (ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI E METODI DIFFERENZIATI) di cui al Mod.1?
R.:     Va compilata dagli aspiranti già inclusi in graduatoria ad esaurimento che hanno conseguito nuovo titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.

11. Quando si potrà presentare il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche da parte di chi aspira a rapporti di lavoro a tempo determinato sulla base delle graduatorie d’istituto? Sarà sempre possibile scegliere una provincia diversa da quella prescelta per le graduatorie ad esaurimento?
R.:     Il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie si intende essere inclusi sarà disponibile contestualmente al bando di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/16. Rimane ferma la possibilità di scegliere una provincia diversa da quella indicata per le graduatorie ad esaurimento. 

12. A chi spetta il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole pluriclassi dei comuni di montagna?
R.:     La valutazione in misura doppia di tale servizio, prestato dall’a.s. 2003/04 al 2006/07, spetta esclusivamente all’insegnante che ha prestato servizio nella pluriclasse, a prescindere dal numero dei docenti impegnati nella stessa pluriclasse.

13. Possono iscriversi negli elenchi di sostegno i docenti abilitati con procedure diverse dai Corsi COBASLID, che hanno frequentato i corsi attivati presso le Accademie di Belle Arti ai sensi del decreto del Ministero Università Ricerca n. 56 del 31 ottobre 2006?
R.:     Si. Considerata l’equiparazione dei corsi COBASLID ai corsi SSIS, anche il modulo aggiuntivo per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, destinato ai docenti abilitati nelle classi di concorso di cui al D.M. 56/06, deve essere equiparato ai corrispondenti moduli aggiuntivi delle SSIS.

14. Il diploma di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno è titolo valutabile ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2)?
R.:     No, in quanto trattasi di titolo valido esclusivamente per l’accesso all’attività didattica di sostegno, non ricompreso tra i titoli indicati ai punti C.6, C.7 e C.8. della Tabella (All. 2 al DM).

15. E’ valutabile il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia della provincia di Trento?
R.:     Si, in assenza di scuole dell’infanzia statali in quella provincia, il servizio è valutabile ai sensi del punto B.1 della Tabella  (All. 2).

16. Il candidato che ha prestato 1 mese di servizio nel corso del medesimo anno scolastico per l’insegnamento della classe 51/A, periodo per il quale chiede la valutazione nella corrispondente graduatoria, può chiedere anche la valutazione dello stesso mese al 50% nella graduatoria per la classe 50/A?
R:      No, in quanto la nota 6 della tabella di valutazione dei titoli recita: Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi. Qualora il medesimo servizio sia stato ascritto alle 2 graduatorie, l’aspirante è invitato a regolarizzare la domanda.

17. Al candidato già iscritto in graduatoria per la scuola primaria quale idoneo del corrispondente concorso per esami e titoli, che avendo conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, sezione scuola primaria, sostituisce il titolo d’accesso, saranno valutati gli anni di servizio prestati durante la durata legale del corso di laurea?
R.:     Si, in quanto la nota 5 al punto B.3, lett. c) della Tabella (all.2) dispone che nei casi elencati, tra cui rientra quello in esame, il servizio prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in scienze della formazione primaria è valutabile. Analogamente per la scuola dell’infanzia.

18. La tabella di valutazione dei titoli per i docenti di Strumento musicale nella scuola media (Allegato 3), punto II - TITOLI DIDATTICI, lettera d), recita: “Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media,punti 4,5”. I punti vanno assegnati anche se il servizio è stato reso in una scuola media legalmente riconosciuta?
R.:     Il servizio va valutato, ma il punteggio va attribuito in misura ridotta del 50%, secondo il principio generale che vuole che i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciuti siano valutati la metà.

19.  I corsi di perfezionamento strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un esame finale, conseguono 3 punti ai sensi del punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2)?
R.:     Ad integrazione di quanto specificato nella FAQ n. 13, si precisa che la dizione contenuta al punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2) “Per ogni Diploma di perfezionamento,……” va intesa nel senso che ai fini dell’attribuzione dei 3 punti è richiesto il titolo che si consegue al termine del corso di perfezionamento.

20. A chi spetta il raddoppio del punteggio per insegnamenti prestati in pluriclassi di scuole primarie di montagna di cui al punto B.3), lettera f) punto 5 della Tabella di valutazione (All.2)?
R.:     Il raddoppio del punteggio in questione spetta agli aspiranti che, nei soli anni scolastici prescritti, hanno prestato servizio in pluriclassi di scuole primarie, a prescindere dal numero degli insegnanti assegnati alla pluriclasse medesima, effettivamente situate in uno dei Comuni compreso nell’elenco dei Comuni di montagna utilizzato a tal fine in occasione dell’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti disposti con D.D.G. 31/3/2005.

21. In materia di graduatorie ad esaurimento il Ministero fornisce a richiesta degli interessati "l’interpretazione autentica" delle disposizioni contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014?
R.:     No. Le determinazioni circa l’ammissione o meno alla procedura e la valutazione dei titoli in materia di graduatorie ad esaurimento spettano agli Uffici scolastici territoriali. Una volta emanato il provvedimento, il Ministero interviene sulla materia con chiarimenti che vengono diffusi sul sito Internet, quando trattasi di quesiti di carattere generale che pervengono dagli Uffici scolastici periferici regionali o provinciali ovvero dalle organizzazioni sindacali della scuola. Possono essere prese in considerazione anche richieste inviate direttamente dagli aspiranti quando per il medesimo oggetto siano in numero elevato e pervengano un pò da tutte le regioni.

22. Per gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a seguito di procedure concorsuali, sono valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali?
R.:     No. A norma della nota 7 al punto C.1) della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) si valutano solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d’accesso alle graduatorie in questione è la laurea in scienze della formazione primaria. Diversamente operando, all’aspirante che si iscrive con il superamento di procedura concorsuale sarebbe valutato il possesso del diploma scuola secondaria di II grado o della laurea triennale, mentre al candidato che si iscrive con la Laurea in scienze della formazione primaria detti titoli non darebbero alcun punteggio.

23. Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare è sufficiente aver sostenuto un solo esame di lingua inglese nel corso di laurea in scienze della formazione primaria?
R.:     Si. la Laurea in scienze della formazione primaria costituisce titolo idoneo per l’insegnamento nella scuola primaria con riferimento a tutte le aree disciplinari e gli insegnamenti in cui si articola il corso; pertanto, in relazione al superamento dell’esame d’inglese, è titolo valido anche per l’insegnamento della lingua straniera.

24. All’aspirante che possegga la laurea in scienze della formazione primaria sia per l’indirizzo per l’infanzia, sia per la primaria vengono attribuiti 30 punti per ciascuna graduatoria?
R.:    No, il punteggio aggiuntivo dei 30 punti spetta esclusivamente per l’indirizzo conseguito temporalmente per primo, mentre per il secondo indirizzo, in quanto acquisito a seguito di un corso integrativo, spettano 6 punti che saranno attribuiti automaticamente dal sistema sia nel caso in cui la prima abilitazione sia stata già dichiarata nel corso degli anni precedenti, sia nel caso in cui le due abilitazioni siano comunicate entrambe con la stessa istanza di iscrizione nella fascia aggiuntiva per l’a.s. 2012/13.

25. All’aspirante iscritto in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d’insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?
R.:    All’aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l’abilitazione è stata conseguita “fuori corso”, il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l’aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà sempre quattro annualità secondo le indicazioni fornite. Qualora non lo facesse, ed indicasse

  • tre annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l’anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati;
  • due annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati i due anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di due anni di corso precedenti a quelli indicati;
  • una annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quello indicato i tre anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di tre anni di corso precedenti a quello indicato.

26. L’aspirante che abbia più di un certificato attestante l’invalidità di cui alla sezione H1 -TITOLI DI RISERVA del modello 1, quale deve indicare?
R.:    Deve indicare quello con data più recente che presuppone l’avvenuta verifica della certificazione precedentemente prodotta.

27. Cosa deve fare chi riceve il messaggio: "L'utente non è presente nelle banche dati delle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, non è abilitato all'utilizzo dell'applicazione, salvo rettifica da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, direttamente investito della questione."?
R.        Deve immediatamente contattare l'USP destinatario della domanda. Infatti l'USP è l'unico che può fare il controllo amministrativo sulla mancata presenza in graduatoria e provvedere all'inserimento della posizione, consentendo il successivo accesso all'applicazione di inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

28. Come si valutano i Corsi di perfezionamento biennali (3000 ore e 120 CFU).
R.        I corsi di perfezionamento biennali sono valutabili come i corsi di specializzazione universitari, in quanto ad essi equiparabili, in analogia a quanto specificato nella Tabella A – Titoli generali lettera C (nota 11), allegata al CCNI sulla mobilità del personale della Scuola, sottoscritto il 26/02/2014.
I suddetti corsi devono comunque avere durata biennale essere comprensivi di esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed essersi conclusi con un esame finale.

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Fine


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