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Cessazioni dal servizio dal 01/09/2016
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2016. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative04/01/2016 Albo Pensioni


Aggiornamento 04/01/2016

Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia - Ufficio III

MIUR.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE(U).0017922.29-12-2015

Perugia, 29/12/2015

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 01/09/2016.

Si segnala all'attenzione delle SS.LL. che sulla rete intranet del MIUR in data 22/12/2015, nonché sul sito dello scrivente Ufficio, sono stati pubblicati il D.M. n. 939 del 18/12/2015 e la circolare prot. n. 40816 del 21/12/2015 che regolamentano le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 01/09/2016.

Si raccomanda un'attenta lettura di tali provvedimenti in particolare per quanto concerne i requisiti necessari al fine della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, il cui accertamento è posto a carico delle Istituzioni scolastiche per coloro che sono stati assunti in ruolo dopo il 2000.

Il termine ultimo per la presentazione, da parte di tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio, con effetto dal 01/09/2016, è fissato dal predetto D.M. al 22/01/2016.

Per il personale dirigente tale termine scadrà invece il 28/02/2016.

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante la procedura web POLIS "istanze on-line" già disponibile sul sito internet del MIUR www.istruzione.it). Soltanto al personale in servizio all'estero è consentito produrre l'istanza anche in formato cartaceo. Entro gli stessi termini e con le stesse modalità gli interessati hanno la facoltà di revocare le domande già presentate.

Per il personale beneficiario delle disposizioni in materia di salvaguardia (leggi n. 124/2013 e n. 147/2014) la citata circolare del MIUR prot. n. 40816 del 21/12/2015 precisa che con l’approvazione della legge di stabilità 2016 verranno fornite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

Si ricorda che l'accoglimento delle domande di collocamento a riposo non necessita di uno specifico provvedimento formale. Nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti pensionistici ne verrà data comunicazione all'interessato.

Le domande finalizzate al pagamento della pensione, invece, dovranno essere inviate direttamente all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici con una delle seguenti modalità:
- on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Allo scopo di garantire la corretta acquisizione dei dati per le operazioni di mobilità, le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI mediante l'apposita funzione, inserendo le causali appropriate, entro il 19/02/2016. Per il personale assunto in ruolo con decorrenza dal 01/09/2000 o successiva opereranno le segreterie scolastiche, per il restante opererà lo scrivente Ufficio.

L'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, come riformulato in sede di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede la possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.
Tale facoltà può essere esercitata:
- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011;
- al compimento, entro il 31/08/2016, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Gli eventuali provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro dovranno essere notificatidalle SS.LL. agli interessati entro il 28/02/2016 e contestualmente trasmessi allo scrivente Ufficio.
La richiamata circolare del MIUR prot. n. 40816 del 21/12/2015 specifica che, ai fini dell'applicazione del suddetto art. 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

In base alla vigente normativa, il trattenimento in servizio potrà essere richiesto ai sensi dell'art. 509, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94 esclusivamente da coloro che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2016, non matureranno alla medesima data il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione pari a 20 anni di anzianità contributiva.
Le relative istanze dovranno essere prodotte dagli interessati entro il 22/01/2016 all'Istituzione scolastica di titolarità la quale ne curerà la tempestiva trasmissione allo scrivente Ufficio.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la proroga del servizio verrà accordata senza necessità di uno specifico provvedimento formale e fino al raggiungimento, entro i 70 anni di età (limite soggetto all'adeguamento alla speranza di vita), del suddetto requisito contributivo minimo.

Si richiedono altresì i seguenti adempimenti relativamente al personale che cesserà dal servizio, anche al fine di evitare eventuali ritardi o disguidi:
- definizione della progressione economica fino alla data di cessazione (una copia sottoscritta dal Dirigente scolastico del provvedimento di inquadramento retributivo, anche se non ancora vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, dovrà essere allegata alla documentazione da tramettere allo scrivente Ufficio, come più sotto indicata);
- verifica e tempestiva registrazione al SIDI delle assenze non retribuite (es. aspettative senza assegni per motivi di famiglia), comprese quelle eventualmente in corso.

Come di consueto va inoltre trasmesso a questo Ufficio un prospetto riepilogativo delle retribuzioni accessorie pensionabili liquidate in favore del personale interessato a decorrere dal 01/01/1996, suddivise per anno solare e riportate in lire fino al 2001, prospetto che comprenda sia i compensi accessori corrisposti direttamente dalle Istituzioni scolastiche che quelli comunicati al MEF per l'erogazione tramite cedolino unico. Ovviamente non andranno indicati gli importi della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio per il personale ATA, in quanto trattasi di emolumenti fissi direttamente ricavabili dai provvedimenti di carriera.

Il suddetto prospetto andrà inviato unitamente alla modulistica che si allega alla presente, debitamente compilata dagli interessati, nonché a copia dell'ultimo cedolino di stipendio, di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale.

Per il personale ATA si chiede cortesemente anche la trasmissione di copia degli eventuali provvedimenti di attribuzione delle posizioni economiche.

Si prega di inviare l'intera documentazione richiesta al seguente indirizzo PEC:
drum@postacert.istruzione.it (ovviamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituzione scolastica).

L'Ufficio pensioni dello scrivente Ambito Territoriale è a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario.

Confidando nella puntuale collaborazione delle SS.LL. si porgono,
Distinti saluti

Allegati:
Modello A. Dichiarazione ai fini pensionistici e del TFS (PDF)
Modello B. Dichiarazione ai fini del TFS (PDF)
Modalità di accredito del TFS (DOC)

Per il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Christian Chiacchiarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Perugia
Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola
Al sito web
All'albo

 

Nota inserita il 23/12/2015

Sono stati emanati il D.M. n. 939 del 18/12/2015 (PDF) riguardante la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e di trattenimento in servizio con effetti dal 01/09/2016 e la circolare del MIUR prot. n. 40816 del 21/12/2015 (PDF) che fornisce le relative indicazioni operative.

Rif.: Ufficio Pensioni christian.chiacchiarini@istruzione.it


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