Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia
MIUR.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE(U).0016377.10-11-2016
Perugia, 10/11/2016
Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo - Anno scolastico 2016/2017.
Al fine di dare trasparenza al procedimento per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente e educativo, si rendono noti i criteri generali relativi all'a.s. 2016/2017 cui l'Ufficio addetto si atterrà in esecuzione della normativa regolamentare e contrattuale in materia.
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento ( ex permanenti ), saranno disposte, per l'a.s. 2016/2017, dai Dirigenti scolastici degli Istituti–Polo di riferimento, appositamente individuati a livello provinciale, con l'assistenza e la consulenza da parte dei funzionari dell'Ufficio territoriale in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR (D.M. n. 131 del 13/06/2007 - art. 1 comma 6; art. 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333).
I.C. Perugia 12
I.T.C."Capitini-V.EmanueleII-Di Cambio" Perugia
I.P.S.I.A. "Cavour-Marconi" Perugia
I.T.I. "A.Volta" Perugia
Le nomine saranno disposte secondo il calendario predisposto e pubblicato a cura dell'Ufficio provinciale mediante avviso sul sito WEB in tempo utile per l'espletamento delle operazioni medesime. Secondo le stesse modalità saranno rese note le relative disponibilità in anticipo di 24 ore rispetto alla relativa operazione.
Conferimento Nomine Personale Docente
Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non è prevista la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra diverse classi di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare.
Dalla predetta non contestualità delle operazioni incrociate delle nomine, tra le diverse classi di concorso, consegue:
a) la rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
b) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
c) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
d) l'accettazione di una nomina di durata annuale o fino al termine dell'attività didattica per posto di sostegno consente all'aspirante, prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del DM 21/05. In tale caso la rinuncia al sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune;
e) il personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2016/17 non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.
I posti che si rendono disponibili in applicazione dei casi previsti dai punti a), b) ,c) d), sopra specificati, sono considerati disponibilità sopravvenute e non determinano il rifacimento delle operazioni di nomina già svolte.
L'aspirante che giunga in ritardo alla convocazione potrà scegliere ed accettare nomine relative alle eventuali disponibilità residue, rimaste disponibili al momento.
In caso di conferimento di incarichi a tempo determinato a docenti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto, ma con la possibilità di stipulare contratti, in forza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, occorrerà necessariamente apporre nel contratto una clausola risolutiva condizionata alla definizione del giudizio pendente.
I docenti suddetti sono stati inseriti nelle graduatorie dall'Ufficio scrivente con provvedimenti pubblicati sul sito dell'ATP di Perugia e trasmessi anche alle Istituzioni scolastiche della Provincia. Pertanto, in caso di necessità di verifiche, sarà possibile consultare gli stessi sul predetto sito, all'indirizzo http://istruzione.perugia.it/rettifiche
Completamento di orario docenti
Le disponibilità che si verranno a determinare successivamente formeranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, prima nei confronti di coloro che conservino ancora titolo al completamento d'orario, anche mediante i possibili frazionamenti di orario, e, successivamente, nei riguardi degli aspiranti che in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati assenti, non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
L'aspirante che, al proprio turno di nomina, non avendo trovato posti interi, abbia accettato una supplenza non comportante orario di cattedra, conserva titolo al completamento d'orario.
E' consentito rinunciare ad uno "spezzone " per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all'atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Il completamento è disposto fino alla concorrenza dell'orario settimanale previsto dal CCNL Comparto Scuola e può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, entro il limite massimo di tre sedi scolastiche e in non più di due comuni. E' possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola istituzione scolastica.
In ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l'articolazione dell'orario di servizio tra le diverse sedi scelte.
Limitatamente al personale docente, il completamento, fino a 22 ore settimanali di lezione nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità ivi compresi gli spezzoni, ad eccezione dei posti annuali al 31 agosto, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e sempreché non siano già disponibili spezzoni orari utili per realizzare il completamento stesso.
La richiesta di part-time pregiudica la possibilità di chiedere completamenti di orario.
Nella scuola primaria, l'aspirante fornito di titolo specifico può unire spezzoni di lingua e di posto comune, se in posizione utile per tale tipologia di posto, fino alla concorrenza delle 22 ore di servizio.
Nomine su posti di sostegno
Saranno conferite con priorità, rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni, le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, in conformità alle disposizioni vigenti ( art. 6 del regolamento).
Per la scuola secondaria di II grado, in caso di esaurimento di una o più aree di sostegno, si disporrà lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari anche per le nomine che saranno disposte dai dirigenti scolastici dalle graduatorie di istituto. I docenti potranno scegliere la sede su tutte le disponibilità indifferentemente dalle aree di appartenenza.
I docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, mediante frequenza dei corsi speciali di durata annuale, di cui al D.M. n. 21/2005, " ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con priorità, sui posti di sostegno".
Ad ogni buon fine, si rimanda alle disposizioni impartite dal MIUR con D.M. 13 giugno 2007 n. 131 e con la nota ministeriale prot. n. AOODGPER-24306 dell'1/9/2016.
Delega
Gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione. Il delegato non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso, se non per realizzare il completamento d'orario come previsto. L'aspirante che giunga in ritardo alla convocazione potrà scegliere ed accettare nomine relative alle eventuali disponibilità residue, rimaste disponibili al momento.
L'eventuale delega al Dirigente della Scuola-Polo dovrà pervenire alla predetta Istituzione, entro le ore 14,00 del giorno antecedente le nomine, così come fissate dal calendario. Le deleghe possono essere inviate, da chi è in possesso di posta certificata, ai seguenti indirizzi di posta certificata. Chi non dovesse disporre di un indirizzo di posta certificata, potrà inviare la delega agli indirizzi e-mail di seguito indicati:
I.C. Perugia 12 :
Posta e-mail: pgic840009@istruzione.it
Posta certificata: pgic840009@pec.istruzione.it
ITC "Capitini- V.Emanuele II-Di Cambio"
Posta e-mail: pgtd11000q@ istruzione.it
Posta certificata: pgtd11000q@pec.istruzione.it
IPSIA "Cavour-Marconi"
Posta e-mail: pgis03300A@istruzione.it
Posta certificata: pgis03300A@pec.istruzione.it
ITI "A. Volta"
Posta e-mail: pgtf010005@ istruzione.it
Posta certificata: pgtf010005@pec.istruzione.it
Le deleghe pervenute successivamente non saranno prese in considerazione per le predette nomine.
In caso di delega al Dirigente della Scuola-Polo, l'avente titolo avrà un posto di durata giuridica e di consistenza economica corrispondente alla sua posizione in graduatoria e sarà conferita l'ultima sede disponibile nell'ambito di tale tipologia.
Priorità di scelta delle sedi docenti
Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle percentuali previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni contenute nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22.02.07 e sezione lavoro, n. 19030 dell'11.09.07. Pertanto la graduatoria ad esaurimento viene considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.
Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo determinato, previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali, sono quelle da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata sul numero delle nomine annuali residuate dopo le assunzioni in ruolo, ove non interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto a tempo indeterminato. L'aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione, salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria o in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale destinatario della precedenza ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima).
Alla priorità di scelta della sede, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario della priorità ex art. 21 legge 104, sceglie con precedenza su tutta la tipologia di posti disponibili per la quale ha diritto. Mentre l'aspirante beneficiario ex art,. 33 commi 5 e 7 legge 104, sceglie con priorità solo nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente nella stessa provincia.
Se c'è disponibilità nel comune di residenza della persona assistita, l'aspirante è tenuto a tale scelta se vuole usufruire del beneficio di cui alla legge 104, in relazione alla tipologia di posto che spetterebbe per posizione di graduatoria.
In nessun caso i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Ai fini della scelta prioritaria della sede si distinguono tre tipologie di posti:
disponibilità annuali ( al 31 agosto )
disponibilità al termine delle attività didattiche ( 30 giugno )
spezzoni pari o superiori a 12 ore
spezzoni pari o inferiori a 11 ore
Fruisce del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica il personale che ne possiede i requisiti già riconosciuti nelle graduatorie di cui al DM n. 235 del 1 aprile 2014.
Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Resta salva la facoltà dell'interessato di rinunciare al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta di sede al proprio turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.
Stipula contratti
A seguito dell'individuazione dell'avente diritto alla nomina, con relativa predisposizione e consegna all'aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata da quest'ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare il contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti scolastici all'effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche.
Presa di servizio
Il personale docente interessato dovrà assumere servizio entro la data indicata nel calendario delle convocazioni.
Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia al
DM 13 dicembre 2000 n. 430, al
DM 13 giugno 2007 n. 131 e alla
nota ministeriale prot. n. AOODGPER-24306 dell'1/9/2016.
Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti - Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All'Albo
Al Sito Web USP