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Cessazioni dal servizio dal 01/09/2017
Cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 01/09/2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative15/12/2016 Albo Pensioni


Aggiornato il 15/12/2016

Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

MIUR.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE(U).0018289.15-12-2016

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 01/09/2017.

Sono stati emanati il D.M. n. 941 del 01/12/2016 e la circolare MIUR prot. n. 38646 del 07/12/2016 che regolamentano le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 01/09/2017.

Si raccomanda un'attenta lettura di tali provvedimenti, prestando particolare attenzione ai requisiti necessari per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, i quali sono illustrati in maniera esaustiva nella suddetta circolare ministeriale prot. n. 38646 del 07/12/2016 e pertanto non verranno nella presente ulteriormente riepilogati. Si ricorda che l'accertamento degli stessi è posto a carico delle Istituzioni scolastiche per coloro che sono stati assunti in ruolo dopo il 2000.

Il termine ultimo per la presentazione, da parte di tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio, con effetto dal 01/09/2017, è fissato dal predetto D.M. al 20/01/2017.
Per il personale dirigente tale termine scadrà invece il 28/02/2017 in base all'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15/07/2010.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante la procedura web POLIS "istanze on-line" disponibile sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito produrre l'istanza anche in formato cartaceo.

Entro gli stessi termini e con le stesse modalità gli interessati hanno la facoltà di revocare le domande già presentate.

L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo non necessita di uno specifico provvedimento formale. Nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti pensionistici ne verrà data comunicazione all'interessato.

Per quanto riguarda i collocamenti a riposo d'ufficio, essi interesseranno il personale che compirà 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2017. Riguarderanno anche coloro che, sempre entro il 31/08/2017, compiranno 65 anni di età (cd. limite ordinamentale) avendo conseguito alla stessa data, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI mediante l'apposita funzione, inserendo le causali appropriate, entro il 20/02/2017. Per il personale assunto in ruolo con decorrenza dal 01/09/2000 o successiva opereranno le istituzioni scolastiche, per il restante opererà lo scrivente Ufficio.

Al fine di evitare eventuali ritardi o disguidi, relativamente al personale che cesserà o potrebbe cessare dal servizio si richiedono la verifica e la tempestiva registrazione al SIDI delle assenze non retribuite (es. aspettative senza assegni per motivi di famiglia), comprese quelle eventualmente in corso.

Le domande finalizzate al pagamento della pensione dovranno invece essere inviate direttamente all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici con una delle seguenti modalità:
- on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Per quanto riguarda il trattenimento in servizio, in base alla vigente normativa esso potrà essere richiesto ai sensi dell'art. 509, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94 da coloro che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2017, non matureranno alla medesima data il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione pari a 20 anni.
Le relative istanze dovranno essere prodotte dagli interessati in forma cartacea entro il 20/01/2017 all'Istituzione scolastica di titolarità, la quale ne curerà la tempestiva trasmissione allo scrivente Ufficio.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la proroga del servizio verrà accordata senza necessità di uno specifico provvedimento formale e fino al raggiungimento, entro i 70 anni di età (limite soggetto all'adeguamento alla speranza di vita), del suddetto requisito contributivo minimo.
Un'ulteriore ipotesi di trattenimento in servizio, da richiedersi con le stesse modalità sopra illustrate ed entro il medesimo termine, è quella prevista dall'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base al quale, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è in questo caso autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico e dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla possibilità, prevista dall'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 (come riformulato in sede di conversione del D.L. n. 90/2014) di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che maturino entro il 31/08/2017 i requisiti di anzianità contributiva richiesti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) oppure di coloro che compiano 40 anni di anzianità contributiva avendo già maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011.
Gli eventuali provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, da adottarsi con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, dovranno essere notificati dalle SS.LL. agli interessati entro il 28/02/2017 (è infatti previsto un preavviso di sei mesi) e contestualmente trasmessi allo scrivente Ufficio.
La richiamata circolare MIUR prot. n. 38646 del 07/12/2016 specifica che, ai fini dell'applicazione del suddetto art. 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Con successiva nota verranno fornite indicazioni sugli ulteriori adempimenti e sulla documentazione occorrenti per l'istruzione delle pratiche di pensionamento, così come sulle nuove disposizioni introdotte a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2017.

L'Ufficio pensioni dello scrivente Ambito Territoriale è a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario.

Confidando nella puntuale collaborazione delle SS.LL. si porgono,
Distinti saluti

Il Funzionario delegato
Christian Chiacchiarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Perugia
Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola
Al sito web
All'albo

Rif: Christian Chiacchiarini Tel. 075.5828.283

 

Inserito il 07/12/2016

Sono stati emanati il D.M. n. 941 del 01/12/2016 riguardante la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e di trattenimento in servizio con effetti dal 01/09/2017 e la circolare MIUR prot. n. 38646 del 07/12/2016 che detta le relative istruzioni operative.   

Il termine per la presentazione delle istanze da parte del personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è fissato al 20 gennaio 2017.


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