Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l’Umbria
Ufficio II
Prot.n. 23389/C3
Il Dirigente
Visto il D.L.vo 16.04.94, n.297;
Vista la Legge 421/92;
Visto il D.L.vo 27.08.93, n.321 convertito con legge 27.10.93, n.423;
Visto il C.C.N.L. comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;
Visto il C.C.N.I. del comparto Scuola sottoscritto il 14 gennaio 2005;
Vista la Legge 23.12.96, n.662;
Vista la Legge 15.03.97, n.59;
Vista la Legge 15.05.97, n.127 e successive modifiche e integrazioni;
Vista l’O.M. n. 6 del 19/01/2005 recante norme relative alla mobilità
del personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato;
Visto l’elenco dei posti disponibili in conformità dell’art. 45
del C.C.N.I. sulla mobilità;
Dispone
con effetto dal 1 settembre 2005 i trasferimenti del Personale Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario, con contratto a tempo indeterminato, degli Istituti d’Arte,
dei Licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.
Gli elenchi dei movimenti sono riportati in allegato
al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.
I Dirigenti Scolastici dovranno notificare agli interessati l’avvenuto trasferimento
e comunicare l’avvenuta assunzione in servizio a questo Ufficio, al Dipartimento
Provinciale del Tesoro di Perugia e a quello di provenienza se trattasi di trasferimento
da altra provincia.
I Dipartimenti Provinciali del Tesoro dovranno provvedere al trasferimento
delle partite di spesa fissa al Dipartimento Provinciale del Tesoro di competenza.
Ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. sulle controversie riguardanti le materie
della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri
diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione
di cui all’art. 1 dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione
e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001;
il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando la relativa
richiesta all’Ufficio di Segreteria costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale
di Perugia e all’Ufficio Contenzioso dell’Ufficio Scolastico Regionale di Perugia,
nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto
che si ritiene lesivo.
In alternativa a quanto sopra indicato, gli interessati possono esperire il
tentativo di conciliazione previsto dagli articoli 65 e seguenti del D.L.vo
n. 165/2001.
Perugia, 27/06/2005
Il Dirigente
Domenico Petruzzo
All’ Albo
Ai dirigenti scolastici della provincia (per i provvedimenti di competenza)
Ai fascicoli personali degli interessati
Alle organizzazione sindacali
Al dipartimento provinciale del tesoro di Perugia
All’U.R.P.