Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l’Umbria
Direzione Generale
Prot. n 27951/D4
Perugia, 01/08/2005
Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato Personale docente di ogni ordine e grado e personale educativo
Anno scolastico 2005/2006
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti provinciali, saranno disposte - per l’a.s. 2005/2006 - dai dirigenti scolastici degli istituti - polo di riferimento, appositamente individuati a livello provinciale dai rispettivi CSA, con l’assistenza e la consulenza da parte degli stessi Centri Servizi Amministrativi, in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR con circolare prot. n. 1395 del 28 luglio 2005. A tal fine sono confermate, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, con nota n. 2067 del 23/07/2003 e con nota n. 476 del 25/08/2004.
Le predette nomine, saranno disposte, a partire dal 25 agosto 2005 secondo l’apposito calendario che sarà pubblicato all’albo della direzione scolastica regionale e dei CSA in data 10 agosto 2005, nonché nei rispettivi siti web, unitamente all’avviso con l’indicazione della data in cui saranno pubblicate le relative disponibilità.
Per l’a.s. 05/06 le scuole polo individuate sono:
CSA Perugia: Dirigente Scolastico Mario Vermigli -5° circolo Perugia per le nomine della scuola dell’infanzia e primaria
Dirigente Scolastico Massimo Bertuccioli -ITC Capitini Perugia per le nomine della scuola secondaria e ATA
CSA Terni: Dirigente Scolastico Giuseppe Metastasio -IPSSAR Terni per la scuola dell’infanzia e primaria
Dirigente Scolastico Brunero Brunelli- L.SC- Donatelli Terni per la scuola secondaria e ATA
Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non è prevista la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra diverse classi di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare.
È data invece la possibilità per l’aspirante avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento o altra tipologia di posto, più favorevole, di durata annuale; ciò fino al 31 agosto 2005, prima dell’effettiva assunzione in servizio.
E’ inoltre previsto il completamento d’orario per lo stesso insegnamento anche spezzando cattedre sopravvenute, a partire dal primo aspirante che non ha trovato posti interi al momento della convocazione.
Saranno conferite con priorità le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR con la sopra richiamata C.M. prot. n. 1395 del 28 luglio 2005.
Il completamento d’orario è previsto per la stessa e/o per altre classi di concorso e per un massimo di tre sedi scolastiche in non più di due comuni, per la concorrenza fino a 18 ore settimanali di lezione. Non è consentito il frazionamento delle cattedre.
Gli abbinamenti degli spezzoni, relativi a tutti gli ordini di scuola, liberamente scelti dall’aspirante, se raggiungono l’orario di cattedra, devono corrispondere ai criteri seguiti per la costituzione delle cattedre (di facile raggiungibilità, sempre nel rispetto del criterio su enunciato : massimo tre sedi in non più di due comuni).
Gli spezzoni superiori alle 6 ore di lezione, relativi a classi collaterali che non hanno concorso alla costituzione delle cattedre orario, sono devoluti alla competenza dei medesimi Dirigenti scolastici degli istituti - polo che li attribuiranno sulla base dello scorrimento delle stesse graduatorie permanenti provinciali; rientrano nella suddetta fattispecie anche gli spezzoni superiori a 6 ore relativi ai posti di insegnamento di lingua L2 nella scuola elementare.
Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali sono ricoperti dai dirigenti scolastici attingendo dalle rispettive graduatorie d’istituto.
Pertanto, per quanto concerne le predette ore residue (spezzoni orario pari o inferiori alle sei ore settimanali), relative a classi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico non utilizzate per la costituzione di cattedre orario e residuate dopo l’ultimazione delle operazioni del personale di ruolo, sono confermate le istruzioni a suo tempo impartite con C.M. n. 220 del 20 settembre 2000 e con le note tecniche allegate alle annuali indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente concernenti la competenza delle istituzioni scolastiche, attraverso l’utilizzo delle graduatorie di circolo e di istituto (cfr. istruzioni impartite con CM 28 luglio 2005) . A tal fine, i dirigenti scolastici - ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della legge Finanziaria 28/12/2001, n. 448, prima di assumere nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto, attribuiranno, con il consenso degli interessati, i citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione per tale insegnamento, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali. E’ evidente che - detta operazione - deve essere preceduta da quella preliminare di affidamento delle stesse per completamento dell’orario d’obbligo nei confronti del personale in servizio nella scuola, nei casi in cui le cattedre - eventualmente costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento definito dal CCNL 24/07/2003 - non siano state già ricondotte a 18 ore di lezione ai sensi dell’art. 35 comma 1 della legge 289/2002.
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione, possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione. Il delegato non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso, se non per realizzare il completamento d’orario come previsto.
Nei casi: di assenza o rinuncia alla proposta di contratto individuale di assunzione a tempo determinato, in mancanza delle condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 25/05/2000, n. 201, non si applicano le sanzioni previste dall’art. 8 del predetto Regolamento sul conferimento delle supplenze.
Facendo seguito a precedenti accordi con i sindacati, negli insegnamenti ove i docenti nominati in ruolo per l’a.s.05-06 abbiano scelto una sede disponibile fino al termine delle attività didattiche, l’ufficio provvederà a trasformare per ciascun insegnamento, un corrispondente numero di posti annuali in posti disponibili fino al 30 giugno.
Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni fino alla concorrenza del numero massimo di nomine annuali possibili per ciascun insegnamento.
Tale meccanismo opererà anche per l’attribuzione dei posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado.
Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle percentuali previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni contenute nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e dei pareri emessi al riguardo dal Consiglio di Stato.
Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo determinato, previo scorrimento delle graduatorie permanenti provinciali, sono quelle da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata sul numero delle nomine annuali residuate dopo le assunzioni in ruolo, ove non interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto a tempo indeterminato. L’aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione, salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria o di precedenza prevista da norme speciali. Il riservista che rinuncia alla nomina sulla disponibilità annuale, potrà concorrere - solo per diritto di graduatoria - alla nomina sulle eventuali disponibilità residue conferibili per supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche.
Ai sensi dell’art. 21- 1 comma - della legge 5.2.1992, n. 104 , l’aspirante portatore di handicap - ove destinatario del diritto alla nomina secondo l’ordine di graduatoria, ovvero per diritto alla riserva del posto, nell’ambito di ciascuna fascia delle graduatorie permanenti provinciali, ha diritto di priorità nella scelta della sede rispetto agli altri candidati che lo precedono nella graduatoria, con riguardo alla situazione dei posti disponibili ed alle fasi di convocazione degli aspiranti a supplenza annuale ovvero a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche.
Pertanto essi avranno assegnata la sede di servizio con precedenza rispetto agli altri aspiranti dello stesso turno di nomina.
Le condizioni che danno titolo alla priorità nella scelta della sede devono essere comprovate con la prevista documentazione attestante la specifica situazione di soggetto portatore di handicap. A tal fine i candidati beneficiari sono invitati a produrne copia, almeno il giorno prima della data stabilita per la convocazione.
La predetta precedenza nella scelta della sede non si applica in sede di conferimento di nomina a favore degli aspiranti beneficiari dell’art. 33 della medesima legge 104/92 atteso che la predetta legge prevede agevolazioni, nei confronti del genitore o del familiare lavoratore del soggetto in situazione di handicap, che sia già in servizio con rapporto di lavoro pubblico e privato, giusta circolare MIUR prot. n. 279 del 28 luglio 2004.
A seguito dell’individuazione dell’avente diritto alla nomina, da parte del dirigente scolastico dell’istituto - polo, con relativa predisposizione e consegna all’aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata da quest’ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare il contratto individuale di lavoro.
Resta ferma la possibilità di scelta di altre soluzioni ritenute praticabili dai dirigenti dei rispettivi CSA, in relazione alle motivate esigenze sussistenti nei diversi contesti territoriali; soluzioni che saranno rese note ed adeguatamente pubblicizzate attraverso le specifiche istruzioni concernenti il calendario delle convocazioni.
F.To Il Direttore Generale
Ugo Panetta
Ai dirigenti dei CSA di Perugia e di Terni
Ai dirigenti scolastici degli Istituti - Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della regione
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All’Albo
All’URP