Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l’Umbria
Centro Servizi Amministrativi di Perugia
C.S.A. - U.O. 2
Prot.n. 33238/C7/1
Perugia, 21/10/2005
Oggetto: rettifica nota 33238/C7 del 21/10/05 - graduatorie di I fascia personale docente
A modifica della nota prot. n. 33238/C7 del 21/10/05 si precisa che, la data in cui stipulare i contratti a tempo determinato del personale docente di I e II grado è fissata al 3/11/2005 anziché al 2/11/2005.
Prot.n. 33238/C7
Perugia, 21/10/2005
Oggetto: A.S. 2005/06 - pubblicazione graduatorie di prima fascia e assunzioni a tempo determinato. scuole ed Istituti d’istruzione secondaria di I e II grado.
Si fa seguito alla nota prot.n.31160/C7 del 22.09.2005, trasmessa da quest’Ufficio, per comunicare che sull’INTRANET del MIUR dalla data odierna sono disponibili le graduatorie di Istituto di 1° fascia relative al personale docente della scuola secondaria di I e II grado.
Si comunica, la tempistica - che si invita a rispettare - per la stipula dei contratti a tempo determinato per il personale docente inserito nelle graduatorie di istituto di prima fascia:
- 24/10/2005 pubblicazione all’albo delle scuole, delle graduatorie di istituto di prima fascia;
- 25/10/2005 data di invio dei telegrammi di nomina al personale avente titolo. Tale data, contestualmente per tutte le scuole, consentirà ai docenti di vagliare tutte le proposte contemporaneamente e optare per quella più gradita in relazione alla posizione di graduatoria.
- 2/11/2005(vedi rettifica) data in cui stipulare i contratti a tempo determinato.
Si rammenta che i docenti inseriti con riserva (R sotto il cognome nella graduatoria) non hanno titolo al conferimento della nomina.
Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul diritto riconosciuto al personale con contratto su spezzone orario (art. 4 D.M. 201/2000), di completare l’orario, in relazione alla posizione utile in graduatoria fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento settimanale previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Il completamento d’orario può avvenire a condizione che il Dirigente Scolastico accerti la compatibilità d’orario fra la ore già tenute dal destinatario della proposta di lavoro e quelle da conferire a titolo di completamento; ovviamente l’incompatibilità non deve essere solo presunta e/o dichiarata ma va comprovata l’effettiva impossibilità di modificare l’orario scolastico, ciò per evitare inutile contenzioso davanti al giudice del lavoro.
F.To Il Dirigente
Eleonora Bodo
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di istruzione secondaria
e, p.c. Alle OO.SS. della scuola
Al sito del C.S.A.
All'U.R.P.