Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria
Centro Servizi Amministrativi Perugia
U.O. 2
Perugia, 10/08/2006
Prot. n. 22478/C4
Il Dirigente
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 3 luglio 2001, n. 255;
Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143 di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;
Vista la legge 24 luglio 2004, n. 186 di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il D.D.G. 31 marzo 2005 e il D.M. n. 52 del 25/05/2005, con i quali sono state impartite le disposizioni per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti relative al biennio scolastico 2005/2006 e 2006/2007;
Viste le graduatorie permanenti provinciali definitive del personale docente di scuola secondaria ed artistica, costituite per il predetto biennio scolastico nella provincia di Perugia ai sensi delle predette disposizioni, approvate e pubblicate con Decreto Dirigenziale prot. n. 23974/C7 del 1/07/2005 e con Decreto Dirigenziale prot. n. 23983/C7 del 1/07/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 20474/C7 del 19/07/2006, con il quale sono state approvate e pubblicate le predette graduatorie permanenti provinciali di III fascia del personale docente della provincia di Perugia, da utilizzare per il conferimento degli incarichi di insegnamento nella scuola secondaria ed artistica relativi all'anno scolastico 2006/2007;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 2961/2006 depositata il 22/05/2006 e notificata con nota dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 78155 del 28/06/2006, con la quale è stato respinto il ricorso in appello proposto dall'amministrazione scolastica per l'aninc/cat-img/_logo_/ico_um_shade.pngamento della sentenza del TAR dell'Umbria n. 357 del 4 luglio 2005 emessa sul ricorso promosso dalla Prof.ssa Zangarelli Maria Paola; sentenza, di cui fu sospesa l'esecuzione con ordinanza n. 5165/2005 della sesta sezione del medesimo Consiglio di Stato notificata il 16/12/2005, a seguito di accoglimento della richiesta di misure cautelari formulata dall'amministrazione, fino a definizione del 2° grado di giudizio;
Visti i provvedimenti, emessi dal dirigente del CSA di Perugia, in esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato;
Considerato che, con la predetta sentenza del TAR dell'Umbria confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, viene statuito che per quanto concerne lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi presso le scuole di specializzazione ( SSIS ), ai sensi del Decreto Interministeriale 4 giugno 2001, n. 268: " il Collegio, non ritiene affatto corretto che un'unica prova scritta con successive prove orali svolte sulla base di relazioni differenziate possa di per sé far pensare ad una pluralità di esami, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla Tabella di valutazione ( lett. C punti C3 – C4 ) allegata al Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143";
Tenuto conto che il punteggio di cui trattasi, nella formulazione delle graduatorie permanenti, è stato attribuito sulla base del contenuto delle domande prodotte dagli interessati e avuto riguardo alla certificazione resa – in sede di controllo – dalla stessa Università degli Studi di Perugia in data 17/06/2004;
Considerato, peraltro, che dai contenuti della predetta decisione del Consiglio di Stato, si evince che: " non rileva il fatto che il punteggio aggiuntivo per altri titoli ( punti 6 ) sia stato attribuito in ragione dei contenuti delle domande dei docenti, che si sono riferiti al superamento di esami distinti, sulla base della documentazione dell'Università ed esibita nel corso del procedimento", atteso che il dirigente – dopo aver attribuito il punteggio sulla base della documentazione acquisita – avrebbe potuto esercitare il proprio potere di autotutela, dopo aver constatato come le medesime domande e le certificazioni avessero erroneamente rappresentato il superamento di esami distinti ";
Tenuto conto, altresì, che – sulla stessa materia – risulta tuttora pendente dinanzi al TAR dell'Umbria il ricorso giurisdizionale promosso dalla Prof. ssa Masciotti Daniela ed altri e che è stato provveduto a disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica del gravame a tutti i destinatari controinteressati, comunque collocati nelle graduatorie impugnate, con l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi oggetto di contestazione;
Vista la nota prot. n. 19006/C2 del 05/07/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, nel dare comunicazione della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato, ha invitato i Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di Perugia e di Terni – a verificare i titoli presentati e a disporre, in via di autotutela, le conseguenti rettifiche alle graduatorie permanenti in tempi utili per le operazioni di nomina del personale docente per l'a.s. 2006/2007, previo formale avviso di avvio del procedimento a tutti i docenti interessati ai sensi della legge 241/90;
Visti i propri provvedimenti – direttamente notificati ai soggetti interessati – con i quali è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo de quo, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste ed esaminate le memorie scritte presentate dallo studio legale Carini – Faraglia – Avvocati del Foro di Perugia, e le dichiarazioni rese dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 10 della predetta legge;
Preso atto dei pareri espressi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia;
Vista ed esaminata la nuova certificazione trasmessa dall'Università degli Studi di Perugia con nota fax del 25 luglio 2006;
Ravvisata, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'opportunità di esercitare i poteri di autotutela dell'amministrazione procedendo alla verifica dei titoli predetti e provvedendo ad apportare le dovute rettifiche alle graduatorie permanenti interessate, atteso il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata e la tutela dell'interesse pubblico primario finalizzato al ripristino della corretta interpretazione ed applicazione delle norme emanate in siffatta materia;
Vista la Tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 su richiamata, con particolare riferimento ai punti C.3 e C.4 , lett. a) di cui al punto C) relativo ad " altri titoli ";
Considerato che il punto C.3 della predetta tabella prevede che " per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lett. A), sono attribuiti punti 3" e che il punto C.4 lett. a) stabilisce che " nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione";
Vista la nota MIUR prot. n. 569 del 13 settembre 2004;
Considerato che sono state osservate le norme previste dalla più volte richiamata legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e che, ritenendo concluso l'iter procedimentale posto in essere, è necessario adottare il relativo provvedimento finale in forma espressa;
Decreta
Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto descritto in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle graduatorie permanenti provinciali di III fascia del personale docente della provincia di Perugia, appresso indicato, da utilizzare per il conferimento degli incarichi di insegnamento nella scuola secondaria ed artistica relativi all'anno scolastico 2006/2007, unitamente agli elenchi di sostegno, all'elenco degli esclusi e alle graduatorie per non vedenti delle classi di concorso attivate nella provincia di Perugia, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
Angeli Arianna
Baronti Tommaso
Bartolucci Paola
Chierchia Fiorella
Comparato Susanna
Grillo Michela
Imperatori Maria Novella
Jasso' Judit
Lazzerini Arianna
Luchetta Assunta
Lupi Maria Dolores
Mancinelli Susanna
Maurizi Nicoletta
Monico Paolo
Moretti Elena
Nucci Chiara
Palmucci Michela
Rampini Nicoletta
Restani Paola
Rullo Paola
Sannipoli Francesca
Sargenti Patrizia
Selvi Anna Rita
Trequattrini Alessandra
Vagnarelli Federica
Venarucci Fabiana
Art. 2. Sono altresì apportate, nell'esercizio dei poteri di autotutela, le rettifiche e/o integrazioni come risultanti dalle graduatorie ed elenchi che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante.
Art. 3. Il presente provvedimento costituisce atto definitivo. Avverso di esso è ammesso solo per vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.
Art. 4. È ammessa, tuttavia, la presentazione di eventuali reclami – entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione – esclusivamente per ragioni attinenti alla rideterminazione del punteggio per i motivi di cui in premessa.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Eleonora Bodo
All'Albo
All'URP
Al Sito Web del CSA di Perugia
Alla Direzione scolastica regionale per l'Umbria
Ai dirigenti scolastici della provincia
Ai distretti scolastici della provincia
Alle OO.SS. del comparto scuola