Il Ministro della Pubblica Istruzione
Roma, 07/09/2006
Direttiva
sul ruolo e sui compiti degli Uffici Scolastici Provinciali
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli
1, 11 e 21;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare
l'art. 137;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge
18 maggio 2006, n. 181, istitutivo del Ministero dell'Istruzione e, in particolare,
il comma 7 dell'art. 1, che trasferisce al Ministero dell'Istruzione le funzioni
già di competenza del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, come definite dall'art. 50, comma 1, lettera a) del citato
decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il comma 16 dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n.
233, che stabilisce che la denominazione Ministero della Pubblica Istruzione
sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca;
Visto il comma 23 dell'art. 1 della ripetuta legge n. 233, che rimette
la definizione dell'assetto organizzativo del Ministero della Pubblica Istruzione
ad apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
n. 300/1999, in sostituzione di quello assunto con D.P.R. n. 319/2003;
Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2006 e, in particolare, l'art. 1, comma
1, concernente la ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite
provvisoriamente al Ministero della Pubblica Istruzione e al Ministero dell'Università
e Ricerca, nelle more dell'adozione del Regolamento prima menzionato;
Visto il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, recante il Regolamento di organizzazione
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, in
particolare, il comma 2 dell'art. 8, a mente del quale l'Ufficio Scolastico
Regionale "si articola per funzioni e sul territorio e a tale fine operano a
livello provinciale e/o subprovinciale i Centri Servizi Amministrativi";
Visto il comma 6 dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 319 che stabilisce
le funzioni di competenza dei Centri Servizi Amministrativi;
Viste le Linee guida, in data 30 aprile 2004, di cui al comma 8 dell'art.
8 del suddetto D.P.R. 319, che, in aggiunta alle funzioni sopra richiamate,
individuano i compiti delegati dai Direttori Generali regionali ai Centri Sevizi
Amministrativi;
Considerato, altresì, che, per garantire maggiore funzionalità
ed efficienza ai servizi scolastici e per corrispondere in maniera adeguata
e tempestiva a nuove ed avvertite esigenze delle singole realtà territoriali,
si rende necessario ridefinire alcune attribuzioni degli organi periferici dell'Amministrazione;
Considerato che per una più razionale ed efficace gestione delle
attività dei Centri Servizi Amministrativi, nonché per una più
funzionale interazione col territorio, si rende necessario assumere la realtà
provinciale come ambito di competenza dei menzionati C.S.A.;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Emana
la seguente Direttiva
Per i motivi citati in premessa, i responsabili degli Uffici Scolastici Regionali
cureranno l'emanazione di atti di indirizzo privilegiando quanto segue:
- Iniziative di ricognizione, monitoraggio e raccolta di dati in ordine allo
stato di attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e messa a norma
degli edifici scolastici, ai sensi del D. L.vo n. 626, del 19 settembre 1994,
e del comma 21 dell'art. 80 della legge n. 289, del 27 dicembre 2002;
- Iniziative di ricognizione e monitoraggio dell'attuazione della legge n.
23, in data 11 gennaio 1996, recante disposizioni in materia di edilizia scolastica;
- Attività finalizzate alla ricognizione, monitoraggio e verifica,
anche attraverso le funzioni attivate dal Sistema informativo, dei progetti
realizzati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della programmazione
dei fondi strutturali europei;
- Raccordo e interazioni con i Comuni, volti a promuovere azioni di ricognizione,
monitoraggio e verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico, con particolare
riferimento ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale, in attuazione
dell'art. 47 del D.L.vo n. 286, in data 25 luglio 1998;
- Raccordo e interlocuzioni con le Autonomie locali e con le Aziende Sanitarie
Locali, al fine di individuare le condizioni che consentano una migliore integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili, in funzione dell'attuazione del
D.P.C.M. n. 185, del 23 febbraio 2006;
- Assistenza, consulenza, informazione-formazione e monitoraggio finalizzati
allo sviluppo delle condizioni per la piena realizzazione dell'autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche, anche attraverso
la costituzione di reti di scuole;
- Promozione e incentivazione della partecipazione studentesca e creazione
di occasioni di confronto e aggregazioni tra le Consulte presenti nelle istituzioni
scolastiche;
- Ricognizione, per ogni opportuna azione di supporto, dell'offerta formativa
realizzata dalle istituzioni scolastiche, con riferimento sia alle attività
curriculari ed extra curriculari, che ai risultati raggiunti in relazione
agli obiettivi preventivati;
- Ricognizione e monitoraggio dello stato di assegnazione e di utilizzazione
dei finanziamenti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome.
Le funzioni e i compiti sopra specificati hanno come ambito territoriale di
riferimento la realtà provinciale. Conseguentemente i Centri Servizi
Amministrativi assumeranno la denominazione di Uffici Scolastici Provinciali.
In relazione a tali premesse i responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali,
d'intesa con i Direttori generali regionali, provvederanno alla costituzione
degli assetti organizzativi che dovranno attendere ai compiti di cui alla presente
direttiva.
Sono fatte salve ulteriori modifiche degli assetti organizzativi e funzionali
degli Uffici Scolastici Provinciali eventualmente previste dal nuovo Regolamento
di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 300/99, secondo quanto stabilito dall' art.
1 comma 23 della legge n. 233 di conversione del decreto legge n. 181 del 18
maggio 2006.
La presente direttiva, che non comporta oneri per lo Stato, sarà sottoposta
ai controlli di legge.
Il Ministro
F.to Giuseppe Fioroni
nota n. prot. 12882/FR di trasmissione dell'avvenuta registrazione alla Corte
dei Conti
nota
dell'8 Settembre 2006