Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca
  Ufficio scolastico regionale per l’Umbria
  Direzione Generale
Prot. n. AOODRUM 7863/C5
Perugia, 21/08/2008
Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale 
  ATA, docente di ogni ordine e grado e del personale educativo - Anno scolastico 
  2008/2009.
In riferimento alle previste intese, intercorse con le OO. SS. del comparto 
  scuola nella riunione del 21 agosto 2008, vista la nota del MIUR n. 12510 del 
  25.7.08, si rendono noti i criteri generali stabiliti per la stipula dei contratti 
  a tempo determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del 
  personale educativo, relativi all’a.s. 2008/2009.
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee 
  fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle 
  graduatorie provinciali ad esaurimento ( ex permanenti ), saranno disposte - 
  per l’a.s. 2008/2009 - dai dirigenti scolastici degli istituti - polo di 
  riferimento, appositamente individuati a livello provinciale dai rispettivi 
  Uffici scolastici provinciali, con l’assistenza e la consulenza da parte degli 
  stessi Uffici, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero 
  della Pubblica Istruzione e con particolare riferimento al D.M. 13/06/2007 concernente 
  il Regolamento per il conferimento delle supplenze che, all’art. 1 comma 6 fa 
  salve le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 
  255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333.
Le predette nomine, saranno disposte a partire dal 25 agosto 2008, previa 
  conferma, secondo l’apposito calendario che sarà pubblicato all’albo 
  della direzione scolastica regionale e degli uffici scolastici provinciali in 
  tempo utile per l’espletamento delle operazioni di nomina medesime, nonché 
  nei rispettivi siti web, unitamente all’avviso con l’indicazione della data 
  in cui saranno pubblicate le relative disponibilità. 
Per l’a.s. 2008/2009 le scuole polo individuate sono:
Ufficio scolastico provinciale di Perugia:
Per la gestione delle nomine della scuola dell’infanzia , della scuola primaria, 
  del personale educativo ed ATA, con il supporto dell’Ufficio Scolastico provinciale;
 Dirigente Scolastico del 1° circolo di Perugia;
 Per la gestione delle nomine del personale docente della scuola secondaria 
  di 1° e 2° grado, in nome e per conto delle altre scuole della provincia e con 
  il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale, sono individuati i seguenti 
  istituti – polo di riferimento che provvederanno, ciascuno per il gruppo di 
  materie di competenza, come sarà puntualmente indicato nel predetto calendario: 
Dirigente scolastico - ITC "Capitini" Perugia;
Dirigente scolastico – ITI " A.Volta " Perugia;
Dirigente scolastico – ITAS " Giordano Bruno " Perugia;
Dirigente scolastico – I.I.S. " Pascal " di Perugia;
 Ufficio scolastico provinciale di Terni: 
per la gestione delle nomine della scuola dell’infanzia, primaria ed ATA: 
I.C. De Filis Terni;
 per la gestione delle nomine della scuola secondaria di 1° e 2° grado: 
Liceo scientifico " Donatelli " di Terni.
Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non è prevista 
  la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra diverse classi 
  di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare, ad eccezione 
  delle nomine desunte dagli elenchi di sostegno e dalle graduatorie speciali 
  per la copertura dei relativi posti disponibili, relativi a ciascun ordine di 
  scuola.
Dalla predetta non contestualità delle operazioni incrociate delle nomine, 
  tra le diverse classi di concorso, consegue la possibilità per l’aspirante 
  avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne 
  altra successiva, per diverso insegnamento o altra tipologia di posto, solo 
  se quest’ultima sia di durata annuale; ciò è consentito fino al 
  31 agosto 2007, prima dell’effettiva assunzione in servizio con decorrenza dal 
  1/09/2007, data di inizio dell’anno scolastico. Detta possibilità di 
  opzione, non è consentita:;- se il docente abbia già 
  accettato, al proprio turno di nomina, una supplenza annuale;
- se il docente non abbia accettato una supplenza annuale, se pur disponibile 
  al proprio turno di nomina.
Fatta salva la predetta ipotesi, in cui è consentita la possibilità 
  di opzione, l’accettazione formale della proposta di assunzione da parte degli 
  aspiranti a supplenza, rende le operazioni non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si vengono a determinare, formano oggetto 
  di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei confronti di coloro 
  che conservino ancora titolo al completamento d’orario, anche mediante i possibili 
  frazionamenti di orario e, successivamente, nei riguardi degli aspiranti che 
  in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti 
  che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati assenti 
  senza giustificato motivo, non hanno più titolo ad ulteriori proposte 
  di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
L’aspirante che, al proprio turno di nomina, non avendo trovato posti interi, 
  abbia accettato una supplenza non comportante orario di cattedra, conserva titolo 
  al completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia. 
  Per la scuola secondaria, il completamento è disposto fino alla concorrenza 
  delle 18 ore settimanali di lezione e può realizzarsi per tutte le classi 
  di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti 
  alla medesima classe di concorso, sia con ore appartenenti a diverse classi 
  di concorso, entro il limite massimo di tre sedi scolastiche e in non più 
  di due comuni.
A tal fine i dirigenti scolastici favoriranno per quanto possibile l’articolazione 
  dell’orario di servizio tra le diverse sedi scelte.
Il completamento, fino alle 18 ore settimanali di lezione, può 
  attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità 
  ivi compresi gli spezzoni, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento 
  nella classe e nelle attività di sostegno e semprechè non siano 
  già disponibili spezzoni orari utili per realizzare il completamento 
  a 18 ore.
Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati dopo gli eventuali frazionamenti, 
  restano nella disponibilità e possono essere scelti purchè abbinati 
  ad altri spezzoni fino a raggiungere il tetto minimo di 7 ore. In caso contrario 
  le ore così residuate vengono restituite ai dirigenti scolastici per 
  le successive operazioni di competenza.
In ogni caso, non è consentito il frazionamento delle cattedre annuali 
  (cattedre conferibili con nomina di durata fino al 31 agosto ), salvo il caso 
  di richiesta di part-time. Lo spezzone residuo sarà conferito fino al 
  30 giugno.
La richiesta di part-time pregiudica la possibilità di chiedere completamenti 
  di orario.
Saranno conferite con priorità, rispetto alle altre tipologie di insegnamenti 
  su posti o cattedre comuni, le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare 
  agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento 
  degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie provinciali 
  ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti 
  scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità residue, 
  utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi 
  per l’a.s. 2008/2009, in conformità alle disposizioni vigenti ( art. 
  6 del regolamento).
I docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento 
  di sostegno, mediante frequenza dei corsi speciali di durata annuale, di cui 
  al D.M. n. 21/2005, " ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti 
  a tempo indeterminato e a tempo determinato, con priorità, sui posti 
  di sostegno".
Solo per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non 
  hanno concorso a costituire, in origine, cattedre o posti orario, si dà 
  luogo, in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28 dicembre 
  2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati 
  spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, 
  come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione, possono farsi 
  rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega 
  che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione. 
  Il delegato non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso, 
  se non per realizzare il completamento d’orario come previsto. L’aspirante che 
  giunga in ritardo alla convocazione, potrà scegliere ed accettare nomine 
  relative alle eventuali disponibilità residue, rimaste disponibili al 
  momento.
Non è prevista la delega all’amministrazione.
Per quanto concerne gli effetti che discendono dalla rinuncia ad una proposta 
  di assunzione o dall’assenza alla convocazione, ovvero dalla mancata assunzione 
  in servizio dopo l’accettazione, nonché dall’abbandono del servizio, 
  si applicano le disposizioni introdotte dall’art. 8 del Regolamento.
Per il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra 
  classe di concorso, l’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta 
  la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste 
  dalla disciplina contrattuale.
Nei posti e negli insegnamenti ove il personale della scuola nominato 
  in ruolo per l’a.s. 2008/2009 abbia scelto una sede disponibile fino al termine 
  delle attività didattiche, l’ufficio scolastico provvederà 
  a trasformare, per ciascun posto e insegnamento, un corrispondente numero 
  di posti annuali in posti disponibili fino al 30 giugno ( termine delle attività 
  didattiche ).
Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni fino alla concorrenza 
  del numero massimo di nomine annuali possibili per ciascun insegnamento.
Tale meccanismo opererà anche per l’attribuzione dei posti di sostegno 
  nella scuola secondaria di II grado.
Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle percentuali 
  previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di cui all’art. 
  3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni contenute 
  nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e delle sentenze della Corte di Cassazione, 
  sezioni unite, n. 4110 del 22.02.07 e sezione lavoro, n. 19030 dell’11.09.07. 
  Pertanto la graduatoria ad esaurimento viene considerata, ai fini della copertura 
  dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.
 Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo determinato, 
  previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali, sono quelle 
  da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata 
  sul numero delle nomine annuali residuate dopo le assunzioni in ruolo, ove non 
  interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto a tempo 
  indeterminato. L’aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il 
  proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai 
  contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione, 
  salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria 
  o in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale destinatario 
  della precedenza ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché 
  dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima). 
Alla priorità di scelta della sede, si dà luogo esclusivamente 
  quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti 
  utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte 
  di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica 
  e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante beneficiario 
  della priorità sceglie con precedenza. In nessun caso, pertanto, i beneficiari 
  delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica 
  e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione 
  degli aspiranti che li precedono in graduatoria.;
 
Ai fini della scelta prioritaria della sede si distinguono tre tipologie di 
  posti:
disponibilità annuali ( al 31 agosto )
disponibilità al termine delle attività didattiche ( 30 giugno 
  ) 
spezzoni pari o superiori a 12 ore
Per tale ultima tipologia di posti ( spezzoni ) i docenti potranno ottenere 
  spezzoni anche di durata inferiore. Per gli spezzoni pari o inferiori a 11 ore, 
  i docenti potranno beneficiare della priorità nella scelta della sede 
  solo se è possibile accertare il titolo alla nomina in relazione agli 
  spezzoni residuati.
Fruisce del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica 
  il personale che ne possiede i requisiti avendo presentato il relativo allegato 
  "A" al D.D.G. 16.3.2007. Per sede deve intendersi esclusivamente 
  la singola istituzione scolastica.
Inoltre, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale, di cui 
  all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità 
  di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti 
  di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti 
  in situazioni di handicap, di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio 
  risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza 
  della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, 
  in comune viciniore. Resta salva la facoltà dell’interessato 
  di rinunciare al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta 
  di sede al proprio turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.
A seguito dell’individuazione dell’avente diritto alla nomina, da parte del 
  dirigente scolastico dell’istituto - polo, con relativa predisposizione e consegna 
  all’aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata da 
  quest’ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare il 
  contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti scolastici 
  all’effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina 
  dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività 
  didattiche, a decorrere dal 1° agosto 2008 dopo il decorso del termine del 31 
  luglio fissato dall’art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001.
Resta ferma la possibilità di scelta di altre soluzioni ritenute praticabili 
  dai dirigenti dei rispettivi Uffici scolastici provinciali, in relazione alle 
  motivate esigenze sussistenti nei diversi contesti territoriali; soluzioni che 
  saranno rese note ed adeguatamente pubblicizzate attraverso le specifiche istruzioni 
  concernenti il calendario delle convocazioni.
F.to per il Il Direttore Generale Nicola Rossi 
 
Il Dirigente Eleonora Bodo
Ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali di Perugia e di Terni
Ai dirigenti scolastici degli Istituti - Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della regione
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All’Albo
All’URP