Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l’Umbria
Direzione Generale
Prot. n. AOODRUM 7863/C5
Perugia, 21/08/2008
Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale
ATA, docente di ogni ordine e grado e del personale educativo - Anno scolastico
2008/2009.
In riferimento alle previste intese, intercorse con le OO. SS. del comparto
scuola nella riunione del 21 agosto 2008, vista la nota del MIUR n. 12510 del
25.7.08, si rendono noti i criteri generali stabiliti per la stipula dei contratti
a tempo determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del
personale educativo, relativi all’a.s. 2008/2009.
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle
graduatorie provinciali ad esaurimento ( ex permanenti ), saranno disposte -
per l’a.s. 2008/2009 - dai dirigenti scolastici degli istituti - polo di
riferimento, appositamente individuati a livello provinciale dai rispettivi
Uffici scolastici provinciali, con l’assistenza e la consulenza da parte degli
stessi Uffici, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero
della Pubblica Istruzione e con particolare riferimento al D.M. 13/06/2007 concernente
il Regolamento per il conferimento delle supplenze che, all’art. 1 comma 6 fa
salve le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333.
Le predette nomine, saranno disposte a partire dal 25 agosto 2008, previa
conferma, secondo l’apposito calendario che sarà pubblicato all’albo
della direzione scolastica regionale e degli uffici scolastici provinciali in
tempo utile per l’espletamento delle operazioni di nomina medesime, nonché
nei rispettivi siti web, unitamente all’avviso con l’indicazione della data
in cui saranno pubblicate le relative disponibilità.
Per l’a.s. 2008/2009 le scuole polo individuate sono:
Ufficio scolastico provinciale di Perugia:
Per la gestione delle nomine della scuola dell’infanzia , della scuola primaria,
del personale educativo ed ATA, con il supporto dell’Ufficio Scolastico provinciale;
Dirigente Scolastico del 1° circolo di Perugia;
Per la gestione delle nomine del personale docente della scuola secondaria
di 1° e 2° grado, in nome e per conto delle altre scuole della provincia e con
il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale, sono individuati i seguenti
istituti – polo di riferimento che provvederanno, ciascuno per il gruppo di
materie di competenza, come sarà puntualmente indicato nel predetto calendario:
Dirigente scolastico - ITC "Capitini" Perugia;
Dirigente scolastico – ITI " A.Volta " Perugia;
Dirigente scolastico – ITAS " Giordano Bruno " Perugia;
Dirigente scolastico – I.I.S. " Pascal " di Perugia;
Ufficio scolastico provinciale di Terni:
per la gestione delle nomine della scuola dell’infanzia, primaria ed ATA:
I.C. De Filis Terni;
per la gestione delle nomine della scuola secondaria di 1° e 2° grado:
Liceo scientifico " Donatelli " di Terni.
Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non è prevista
la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra diverse classi
di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare, ad eccezione
delle nomine desunte dagli elenchi di sostegno e dalle graduatorie speciali
per la copertura dei relativi posti disponibili, relativi a ciascun ordine di
scuola.
Dalla predetta non contestualità delle operazioni incrociate delle nomine,
tra le diverse classi di concorso, consegue la possibilità per l’aspirante
avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne
altra successiva, per diverso insegnamento o altra tipologia di posto, solo
se quest’ultima sia di durata annuale; ciò è consentito fino al
31 agosto 2007, prima dell’effettiva assunzione in servizio con decorrenza dal
1/09/2007, data di inizio dell’anno scolastico. Detta possibilità di
opzione, non è consentita:;- se il docente abbia già
accettato, al proprio turno di nomina, una supplenza annuale;
- se il docente non abbia accettato una supplenza annuale, se pur disponibile
al proprio turno di nomina.
Fatta salva la predetta ipotesi, in cui è consentita la possibilità
di opzione, l’accettazione formale della proposta di assunzione da parte degli
aspiranti a supplenza, rende le operazioni non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si vengono a determinare, formano oggetto
di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei confronti di coloro
che conservino ancora titolo al completamento d’orario, anche mediante i possibili
frazionamenti di orario e, successivamente, nei riguardi degli aspiranti che
in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti
che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati assenti
senza giustificato motivo, non hanno più titolo ad ulteriori proposte
di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
L’aspirante che, al proprio turno di nomina, non avendo trovato posti interi,
abbia accettato una supplenza non comportante orario di cattedra, conserva titolo
al completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia.
Per la scuola secondaria, il completamento è disposto fino alla concorrenza
delle 18 ore settimanali di lezione e può realizzarsi per tutte le classi
di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti
alla medesima classe di concorso, sia con ore appartenenti a diverse classi
di concorso, entro il limite massimo di tre sedi scolastiche e in non più
di due comuni.
A tal fine i dirigenti scolastici favoriranno per quanto possibile l’articolazione
dell’orario di servizio tra le diverse sedi scelte.
Il completamento, fino alle 18 ore settimanali di lezione, può
attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità
ivi compresi gli spezzoni, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento
nella classe e nelle attività di sostegno e semprechè non siano
già disponibili spezzoni orari utili per realizzare il completamento
a 18 ore.
Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati dopo gli eventuali frazionamenti,
restano nella disponibilità e possono essere scelti purchè abbinati
ad altri spezzoni fino a raggiungere il tetto minimo di 7 ore. In caso contrario
le ore così residuate vengono restituite ai dirigenti scolastici per
le successive operazioni di competenza.
In ogni caso, non è consentito il frazionamento delle cattedre annuali
(cattedre conferibili con nomina di durata fino al 31 agosto ), salvo il caso
di richiesta di part-time. Lo spezzone residuo sarà conferito fino al
30 giugno.
La richiesta di part-time pregiudica la possibilità di chiedere completamenti
di orario.
Saranno conferite con priorità, rispetto alle altre tipologie di insegnamenti
su posti o cattedre comuni, le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare
agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento
degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti
scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità residue,
utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi
per l’a.s. 2008/2009, in conformità alle disposizioni vigenti ( art.
6 del regolamento).
I docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento
di sostegno, mediante frequenza dei corsi speciali di durata annuale, di cui
al D.M. n. 21/2005, " ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti
a tempo indeterminato e a tempo determinato, con priorità, sui posti
di sostegno".
Solo per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non
hanno concorso a costituire, in origine, cattedre o posti orario, si dà
luogo, in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28 dicembre
2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati
spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione,
come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione, possono farsi
rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega
che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione.
Il delegato non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso,
se non per realizzare il completamento d’orario come previsto. L’aspirante che
giunga in ritardo alla convocazione, potrà scegliere ed accettare nomine
relative alle eventuali disponibilità residue, rimaste disponibili al
momento.
Non è prevista la delega all’amministrazione.
Per quanto concerne gli effetti che discendono dalla rinuncia ad una proposta
di assunzione o dall’assenza alla convocazione, ovvero dalla mancata assunzione
in servizio dopo l’accettazione, nonché dall’abbandono del servizio,
si applicano le disposizioni introdotte dall’art. 8 del Regolamento.
Per il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra
classe di concorso, l’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta
la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste
dalla disciplina contrattuale.
Nei posti e negli insegnamenti ove il personale della scuola nominato
in ruolo per l’a.s. 2008/2009 abbia scelto una sede disponibile fino al termine
delle attività didattiche, l’ufficio scolastico provvederà
a trasformare, per ciascun posto e insegnamento, un corrispondente numero
di posti annuali in posti disponibili fino al 30 giugno ( termine delle attività
didattiche ).
Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni fino alla concorrenza
del numero massimo di nomine annuali possibili per ciascun insegnamento.
Tale meccanismo opererà anche per l’attribuzione dei posti di sostegno
nella scuola secondaria di II grado.
Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle percentuali
previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di cui all’art.
3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni contenute
nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e delle sentenze della Corte di Cassazione,
sezioni unite, n. 4110 del 22.02.07 e sezione lavoro, n. 19030 dell’11.09.07.
Pertanto la graduatoria ad esaurimento viene considerata, ai fini della copertura
dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.
Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo determinato,
previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali, sono quelle
da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata
sul numero delle nomine annuali residuate dopo le assunzioni in ruolo, ove non
interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto a tempo
indeterminato. L’aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il
proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai
contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione,
salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria
o in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale destinatario
della precedenza ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché
dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima).
Alla priorità di scelta della sede, si dà luogo esclusivamente
quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti
utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte
di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica
e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante beneficiario
della priorità sceglie con precedenza. In nessun caso, pertanto, i beneficiari
delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica
e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione
degli aspiranti che li precedono in graduatoria.;
Ai fini della scelta prioritaria della sede si distinguono tre tipologie di
posti:
disponibilità annuali ( al 31 agosto )
disponibilità al termine delle attività didattiche ( 30 giugno
)
spezzoni pari o superiori a 12 ore
Per tale ultima tipologia di posti ( spezzoni ) i docenti potranno ottenere
spezzoni anche di durata inferiore. Per gli spezzoni pari o inferiori a 11 ore,
i docenti potranno beneficiare della priorità nella scelta della sede
solo se è possibile accertare il titolo alla nomina in relazione agli
spezzoni residuati.
Fruisce del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica
il personale che ne possiede i requisiti avendo presentato il relativo allegato
"A" al D.D.G. 16.3.2007. Per sede deve intendersi esclusivamente
la singola istituzione scolastica.
Inoltre, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale, di cui
all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità
di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti
di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti
in situazioni di handicap, di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio
risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza
della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune,
in comune viciniore. Resta salva la facoltà dell’interessato
di rinunciare al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta
di sede al proprio turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.
A seguito dell’individuazione dell’avente diritto alla nomina, da parte del
dirigente scolastico dell’istituto - polo, con relativa predisposizione e consegna
all’aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata da
quest’ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare il
contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti scolastici
all’effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina
dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività
didattiche, a decorrere dal 1° agosto 2008 dopo il decorso del termine del 31
luglio fissato dall’art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001.
Resta ferma la possibilità di scelta di altre soluzioni ritenute praticabili
dai dirigenti dei rispettivi Uffici scolastici provinciali, in relazione alle
motivate esigenze sussistenti nei diversi contesti territoriali; soluzioni che
saranno rese note ed adeguatamente pubblicizzate attraverso le specifiche istruzioni
concernenti il calendario delle convocazioni.
F.to per il Il Direttore Generale Nicola Rossi
Il Dirigente Eleonora Bodo
Ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali di Perugia e di Terni
Ai dirigenti scolastici degli Istituti - Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della regione
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All’Albo
All’URP