Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 2641 Roma, 10 marzo 2010
Oggetto: Graduatorie ad esaurimento personale docente a.s. 2010/2011 -
riapertura funzioni per recupero attività pregresse.
Si rende noto che, al fine di predisporre correttamente le banche dati
per l'anno scolastico 2010/2011, in data 11 marzo 2010 saranno
rese nuovamente disponibili le funzioni di gestione delle graduatorie
ad esaurimento.
Di seguito si riportano le attività necessarie e quelle
consigliate a carico degli uffici provinciali:
1) Cancellazione dei rinunciatari alla nomina in ruolo
Per l'a.s. 2010/2011 saranno mantenuti nelle graduatorie ad
esaurimento delle province di inclusione in coda anche gli aspiranti
che abbiano rinunciato alla nomina in ruolo nella provincia originaria
che ha curato la valutazione della domanda. Pertanto, la rinuncia alla
nomina in ruolo avente effetto dal 1° settembre 2009, qualora
non
sia già stato fatto, deve essere comunicata con la funzione
di
convocazione opportunamente predisposta allo scopo e non tramite la
cancellazione della graduatoria con la consueta funzione di
aggiornamento delle domande. Infatti l'eventuale cancellazione
della graduatoria operata direttamente nella provincia di origine
comporterebbe l'automatica e irreversibile cancellazione anche
dalle graduatorie di coda in quanto le stesse dovranno essere
rielaborate a valle delle attività amministrative previste,
quali lo scioglimento delle riserve o l'inclusione in coda negli
elenchi del sostegno.
2) Verifica della corretta comunicazione al sistema informativo delle
conferme delle vecchie inclusioni con riserva
Fra le attività di pulizia previste a cura del sistema
informativo c'è la cancellazione delle vecchie inclusioni
con riserva non confermate. Pertanto gli uffici dovranno
preventivamente controllare la presenza, nelle domande a suo tempo
trasmesse, delle conferme dell'iscrizione con riserva (valore 'S' per
assenza titolo e 'T' per ricorso
pendente nel tipo operazione), onde evitare cancellazioni inopportune.
Qualora, infatti, le inclusioni con riserva di tipo 'R'
contrassegnate da una vecchia modalità di accesso
('Z' o 'V') siano ancora presenti alla chiusura
di questa fase, le relative graduatorie saranno cancellate secondo
quanto previsto dalle disposizioni del DM 42/2009. Si precisa che non
saranno invece cancellate le inclusioni con riserva, seppur di tipo
'R', relative all’ultimo aggiornamento - anno 2009 e
quindi contrassegnate con modalità di accesso sicuramente
diverse da 'Z' o 'V' - in quanto le stesse sono
sicuramente ancora da sciogliere.
L'attività sarà supportata con la produzione di
un
apposito file in cui figureranno i soli aspiranti presenti con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento. La consultazione del predetto file
dovrebbe anche favorire la preparazione della successiva fase di
valutazione delle domande di scioglimento delle riserve nelle
graduatorie ad esaurimento che, analogamente agli anni scorsi, saranno
trasmesse via web direttamente dagli aspiranti.
3) Verifica circa l'inserimento con riserva nella graduatoria di
strumento musicale di personale non avente titolo.
E’ stato segnalato che in alcune province, ai sensi del D.M.
42/09, sono stati iscritti con riserva, in attesa del conseguimento del
titolo, aspiranti che frequentano i corsi di II livello per la
formazione dei docenti di strumento musicale attivati, ai sensi del
D.M.137/07, nel news/2008/2009.
Al riguardo, si richiama l’attenzione sul fatto che, a norma
dell'art.5, comma 2, lett. a), del D.M 42/09 hanno titolo
all'iscrizione con riserva i docenti che 'hanno frequentato
o stanno frequentando il primo corso di secondo livello finalizzato
alla formazione dei docenti di strumento musicale' e non quelli
che frequentano corsi successivi.
4) Verifica della corretta comunicazione al sistema informativo del
punteggio nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media
E’ stato verificato che il punteggio dell'abilitazione di
strumento non è sempre impostato al valore previsto dalla
specifica Tabella, punto 1- 'Titoli culturali', lettera h).
Si precisa che l'attribuzione corretta è punti 6 da
inserire nel punteggio dell'abilitazione. Tutti i punteggi
relativi ad altri 'Titoli culturali', eventualmente
posseduti dai candidati, vanno inseriti nel voce altri titoli.
Al fine di supportare l'attività degli uffici
sarà
fornito un elenco degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di
strumento musicale nella scuola media che abbiano nel punteggio
dell'abilitazione un valore diverso da 6 punti.
5) Verifica della corretta comunicazione al sistema informativo del
punteggio attribuito per il sostegno nelle graduatorie di strumento
musicale nella scuola media
Si rende necessaria anche la verifica della corretta attribuzione del
punteggio di sostegno per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di
strumento musicale nella scuola media. Al momento, alcuni aspiranti
figurano con punteggio zero e in tal caso il sistema attribuisce il
punteggio totale, tuttavia lo stesso è verosimilmente
sopravvalutato in quanto la valutazione del punteggio di sostegno
prevede almeno:
- la rivalutazione del servizio (i 18 punti di un anno di servizio su
strumento devono valere 12 punti per il sostegno nelle graduatorie di
strumento);
- la decurtazione del punteggio dei titoli artistici (in quanto gli
stessi non sono previsti nella tabella di valutazione di terza fascia
con cui sono valutati gli altri aspiranti della scuola media.
Si fa presente che la prossima esecuzione delle graduatorie provinciali
e d'istituto di prima fascia non valorizzerà il punteggio
del
sostegno (e quindi manterrà il valore zero) se questo non
è stato impostato dall'ufficio.
Al fine di supportare l'attività degli uffici
sarà
fornito un elenco degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di
strumento musicale nella scuola media che abbiano la corrispondente
specializzazione di sostegno.
6) Verifica della corretta comunicazione al sistema informativo degli
anni di durata legale del corso ai fini dell'eventuale
decurtazione del punteggio del servizio contemporaneo
Infine sarebbe opportuna la verifica degli aspiranti con prima laurea
in scienze della formazione primaria che hanno indicato sulla domanda
on line di scioglimento della riserva solo un biennio di durata legale
del corso (anzichè il quadriennio standard). Ovviamente la
criticità sarebbe legata alla decurtazione del punteggio dei
servizi contestuali al corso di laurea. Anche in questo caso
è
previsto l'invio di un file con le situazioni opportunamente
identificate.
Di seguito si riportano le attività di cancellazione a cura
del
sistema informativo, non già descritte nei precedenti punti:
7) Cancellazione specializzazione di sostegno conseguita tardivamente
Relativamente alle inclusioni con riserva sul sostegno, si precisa che
le stesse, ove non convertite in posizioni di coda espresse ai fini
delle graduatorie d'istituto di prima fascia, sono state
già cancellate dopo la produzione delle graduatorie
provinciali
definitive in base alle disposizioni del DM 42/09 (art.6, comma 1) e
quindi chi abbia conseguito il titolo successivamente al 30 giugno 2009
- termine di presentazione domande di inclusione a pieno titolo -
dovrà chiedere l’inclusione in coda negli elenchi
di
sostegno e non sciogliere la riserva.
Analogamente, saranno automaticamente cancellate anche le 'inclusioni
di tipo B sul sostegno', quelle cioè di
coloro che hanno conseguito il titolo nel periodo 1 luglio - '31
agosto 2009 e hanno presentato le istanze di partecipazione in coda
negli elenchi di sostegno delle graduatorie d'istituto di prima
fascia. Anche questo personale, pertanto, dovrà richiedere
l'inclusione in coda negli elenchi di sostegno.
Al fine di individuare questi aspiranti sarà predisposto un
apposito file.
8) Cancellazione domande non confermate
Saranno cancellate, sempre a cura del sistema informativo, le domande
identificate sul SIDI come 'non trattate', cioè
quelle relative ad aspiranti che non hanno confermato
l'intenzione a permanere nelle graduatorie ad esaurimento. Prima
di effettuare la cancellazione sarà fornito un apposito file
di
riscontro.
9) Cancellazione posizioni del personale che ha chiesto l'iscrizione
nelle graduatorie provinciali per titoli di Trento
Analogamente allo scorso anno, le posizioni del personale che ha
chiesto l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli di
Trento non devono essere cancellate dagli uffici periferici.
Sarà l'ufficio di Trento a cancellarle nel momento in cui
le prenderà in carico nella propria provincia.
10) Cancellazione aspiranti titolari
Successivamente si darà applicazione all'art.1, comma 4
quinquies, della legge n.167/09, per quanto riguarda la cancellazione
del personale docente ed educativo già di ruolo.
Tutte le operazioni di cancellazione e verifica sopra specificate
saranno effettuate prima dell'apertura delle funzioni di
scioglimento delle riserve da parte degli aspiranti tramite le istanze
on line e quindi intorno alla metà di maggio.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta