Si fa presente che la legge 167/2009, all'art. 1 comma 4-quinques, non consente la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento e nelle relative graduatorie di prima fascia di istituto del personale docente (eccetto quello di religione cattolica) ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.
L'operazione di depennamento dalle citate graduatorie, secondo quanto previsto dal D.D.G. 11.03.2010, verrà effettuata automaticamente con procedura informatizzata come indicato nella nota MIUR prot. 2692 dell'11.03.2010.