Direzione
Generale
Prot. n. AOODRUM-505/C.2
Perugia, 26/01/2011
Oggetto: Cessazioni dal servizio del
personale dirigente, docente, educativo ed ATA
Decorrenza 01/09/2011.
Si richiama la C.M. n. 100 - prot.
AOODGPER.11273, applicativa del D.M. 99 del
28/12/2010, sulle cessazioni dal servizio del
personale della scuola, a decorrere dall’
01/09/2011, già pubblicata nella rete intranet del
MIUR e sul sito pubblico MIUR in data 29/12/2010.
Si ricorda che la data ultima, utile per la
presentazione, da parte del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola, delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento
in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di
età, nonché per la eventuale revoca di tali domande,
è fissato dal citato D.M. 99, all’11
febbraio 2011.
Nel rimandare alla circolare sopra richiamata, in
particolare per gli aspetti tecnici sulle modalità
di invio delle domande del personale, con la
presente si forniscono indicazioni organizzative in
ordine all’applicazione dell’art. 72 commi 7 e 11
della legge 133/2008, così come regolamentati dal
decreto ministeriale n 99 sopra richiamato.
Applicazione dell’art. 72 comma 7 della
legge 133/2008
I trattenimenti in servizio oltre il limite di età
di 65 anni (maturati alla data del 31/08/2011) ai
sensi del comma 5 dell’art. 509 del d.lgs 297/94,
così come modificato dall’art. 9, comma 31 del d.l.
78/2010, convertito con l. 122/2010, sono equiparati
a nuove assunzioni. Le istanze in parola quindi
potranno essere accolte, in maniera "puntuale e
motivata", soltanto qualora
l’interessato non abbia maturato i 40 anni di
anzianità contributiva e non appartenga a classi di
concorso posto o profilo che presenti situazioni di
esubero., che peraltro sarà verificato con "riferimento
non solo agli organici di diritto dell'a.s.
2010-2011, ma anche alla prevedibile evoluzione dei
medesimi"
La circolare 100, prevede anche che non siano
vanificate le aspettative occupazionali del
personale precario. In conseguenza di ciò saranno
valutati i possibili trattenimenti in servizio anche
in relazione a tale circostanza.
Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo che disciplinano i trattenimenti
in servizio per raggiungere il massimo o il minimo
ai fini del trattamento di pensione.
Procedimento:
I dirigenti degli uffici territoriali,
trasmetteranno alle scuole di competenza l’elenco
delle classi di concorso , posti o profili ove è
prevedibile l’esubero del personale e per i quali
non potranno essere accolte le domande di
trattenimento in servizio. Per gli altri profili, i
dirigenti scolastici trasmetteranno le domande con
il relativo parere a detti uffici. In caso di
eccedenza, rispetto alle possibilità di
accoglimento, tenuto anche conto del programma di
nuove assunzioni che sarà definito dal MIUR, si
procederà applicando i criteri di priorità previsti
dalla Circolare ministeriale citato, ovvero saranno
privilegiati "coloro che hanno minor numero di
anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che
ne abbiano almeno 35"
Le istanze di trattenimento accolte saranno
comunicate alla competente Direzione Generale,del
MIUR.
Applicazione art. 72 comma 11 della legge
133/2008.
Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva
n. 94 sopra richiamata, in base alla quale “Ai
fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 11,
l’Amministrazione assume come prioritaria l’esigenza
di evitare l’insorgere di esubero e di favorirne
massimamente il riassorbimento…..A tal fine i
Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla
base dei dati acquisiti al sistema informativo del
MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo
utile per l’adozione dei provvedimenti di competenza
e, comunque, entro il 30 gennaio …tutti gli elementi
e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei
soggetti interessati del requisito dei 40 anni di
anzianità contributiva …” alla data del 31
agosto 2011.
La C.M. 99/11 precisa che "La risoluzione del
rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di
anzianità contributiva, può operare solo se tale
anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data
del 31 agosto 2011. I periodi di riscatto,
eventualmente richiesti, contribuiscono al
raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che
siano già stati accettati i relativi provvedimenti"
Procedimento:
I dirigenti degli uffici territoriali forniranno ai
dirigenti scolastici gli elenchi dai quali desumere
il possesso da parte dei soggetti interessati del
requisito dei 40 anni di anzianità contributiva ,
calcolata secondo i criteri e le modalità indicate
nella richiamata circolare 99/11.
I dirigenti scolastici, inoltreranno il dovuto
"preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro",
agli aventi causa che, si ricorda, deve essere
notificato ( a pena di nullità) entro il 28
febbraio 2011.
Dirigenti Scolastici
Come previsto dall’ultimo contratto anche i
dirigenti scolastici dovranno produrre le istanze di
dimissioni dal servizio entro il 28/02/2011;
in caso di recesso, invece, si dovranno
tenere in considerazione i termini di preavviso.
Attesa la diversa disciplina regolamentare per il
personale dirigente scolastico, rispetto al restante
personale, anche per il corrente anno non si procede
alla risoluzione del rapporto di lavoro per compiuto
quarantennio.
Per la valutazione delle domande di trattenimento in
servizio oltre i 65 anni ai sensi dell'art. 16, c.
1, del d.lgs 503/92, questo Ufficio Scolastico
Regionale terrà in considerazione le disposizioni
della CM n. 94 del 04/12/2009 e procederà
direttamente ad informare gli interessati, nei
termini fissati dal CCNL della dirigenza scolastica
area V sull’accoglimento delle stesse.
IL Direttore Generale
f.to Maria Letizia Melina
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della regione Umbria
Ai dirigenti ambito territoriale delle provincie di
Perugia e Terni
e p.c. Alle oo.ss. regionali comparto scuola e
dirigenza scolastica Perugia |