Come č noto la L.24/12/2007 n. 247 ha apportato importanti correttivi ai requisiti
di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione previsti dalla
L. 243 del 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio 2008, il possesso di 60
anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.
La recente legge ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario , insieme
ai 35 anni di anzianità contributiva, per accedere al trattamento pensionistico
nel 2008 e nel 2009.
Va ricordato che la citata L. 243/2004 contiene, all'art.1 cc. 3 , 4 e 5,
disposizioni di salvaguardia a favore del personale che abbia maturato entro
il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità di servizio previsti dalla normativa
previgente, ai fini del diritto all'accesso del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità.
Per la suddetta categoria di lavoratori i periodi di anzianità contributiva
maturati fino alla data del conseguimento del diritto a pensione (quindi entro
il 31 /12/2007) sono computati ,ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione,
secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della L.243/2004, e possono
esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo
alla data di maturazione dei medesimi, indipendentemente da ogni modifica normativa,
eventualmente intervenuta.
La L.247/2007 non ha dunque alcun riflesso sul personale della scuola che abbia
compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva entro il
31 dicembre 2007.
Diversamente, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico dei
57 anni , e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione dal servizio,
devono necessariamente revocare la medesima , non maturando diritto
al trattamento pensionistico, come d'altro canto già stabilito dalla pių volte
citata L.243/2004.
La recente intervenuta normativa dà, invece, la possibilità
di presentare domanda di cessazione a coloro che compiranno il 58° anno
di età nel 2008, unitamente al requisito dei 35 anni di contribuzione.
Al fine di consentire la revoca o l'eventuale domanda di cessazione, limitatamente
al personale interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa,
si ritiene opportuno prorogare il termine di scadenza dal 10 al 21 Gennaio
2008.
(Da MPI)