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Cessazioni dal servizio
Revoca della domanda di cessazione dal servizio: proroga del termine della domanda al 21 gennaio 200809/01/2008 Pensioni Docenti Pensioni ATA


Cessazioni dal servizio
Come č noto la L.24/12/2007 n. 247 ha apportato importanti correttivi ai requisiti di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione previsti dalla L. 243 del 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio 2008, il possesso di 60 anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.

La recente legge ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario , insieme ai 35 anni di anzianità contributiva, per accedere al trattamento pensionistico nel 2008 e nel 2009.

Va ricordato che la citata L. 243/2004 contiene, all'art.1 cc. 3 , 4 e 5, disposizioni di salvaguardia a favore del personale che abbia maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità di servizio previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto all'accesso del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

Per la suddetta categoria di lavoratori i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data del conseguimento del diritto a pensione (quindi entro il 31 /12/2007) sono computati ,ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della L.243/2004, e possono esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei medesimi, indipendentemente da ogni modifica normativa, eventualmente intervenuta.

La L.247/2007 non ha dunque alcun riflesso sul personale della scuola che abbia compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2007.

Diversamente, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico dei 57 anni , e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione dal servizio, devono necessariamente revocare la medesima , non maturando diritto al trattamento pensionistico, come d'altro canto già stabilito dalla pių volte citata L.243/2004.

La recente intervenuta normativa dà, invece, la possibilità di presentare domanda di cessazione a coloro che compiranno il 58° anno di età nel 2008, unitamente al requisito dei 35 anni di contribuzione.

Al fine di consentire la revoca o l'eventuale domanda di cessazione, limitatamente al personale interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa, si ritiene opportuno prorogare il termine di scadenza dal 10 al 21 Gennaio 2008.

(Da MPI)



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