MIURAOODGOS R.U/U n. 695
Roma, 9/02/2012
Oggetto: Attività alternative
all'insegnamento dell'IRC. Valutazione periodica e finale.
Si fa riferimento alla nota sopra citata, con la quale codesto
Ufficio chiede delucidazioni in ordine alle modalità di
valutazione delle ore alternative all'IRC nell'intero ciclo della
scuola secondaria di I e di II grado, in vigenza dell'attuale quadro
normativo di cui al DPR 122 del 22 giugno 2009.
Le perplessità di codesto Ufficio derivano dalla
circostanza che il TAR del Lazio ha disposto, con sentenza n. 33433 del
15.11.2011, il parziale annullamento del DPR n. 122/2009, nella parte
in cui prevede che "i docenti incaricati delle attività
alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno".
La mancata partecipazione dei docenti incaricati delle
attività alternative all'insegnamento della religione
cattolica alle operazioni di scrutinio, realizza, ad avviso del TAR,
disparità di trattamento rispetto ai docenti incaricati
dell'insegnamento della religione cattolica.
Ciò premesso, si fa presente che, a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza in argomento, la disposizione
annullata deve intendersi automaticamente non più
applicabile.
Pertanto, i docenti di attività alternativa
partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini
periodici e finali nonché all'attribuzione del credito
scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado,
limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.
Il Direttore Generale
Carmela Palombo
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (rif. nota n. 901
del 30 gennaio 2012)
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali