Copertura da graduatorie d'istituto delle cattedre orario esterne residuate dalle operazioni a carattere provinciale per esaurimento delle relative graduatorie.
L’art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento per il conferimento delle supplenze (D.M. 131 del 13/6/2007), prevede espressamente l’utilizzo delle graduatorie d’istituto
per il conferimento di "supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per i posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle
graduatorie ad esaurimento".
Ne consegue che nel caso di cattedra strutturata su più scuole, la scuola che amministra le ore indicate per primo nella composizione della cattedra,
provvede alla nomina per la copertura della stessa utilizzando la propria graduatoria d’istituto.
L’art. 7, comma 6 del Regolamento stabilisce che "per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole,
ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza".
Pertanto, nel caso di assenza del docente assegnato alla cattedra, ciascuna scuola provvede autonomamente alla copertura della propria frazione di ore che compongono la cattedra orario esterna.