Direzione
Generale
Prot. AOODRUM n.13935 C/29
Perugia, 24/10/2013
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo
grado a.s. 2013/2014. Termini e modalità di
presentazione delle domande di partecipazione.
Con la presente si intende richiamare
l'attenzione delle SS.LL. su quanto disposto dal
MIUR circa la materia descritta in oggetto, con
Circolare n. 26 del 11/10/2013 (PDF), la quale
richiama e conferma le indicazioni già fornite dallo
stesso Ministero con la C.M. n. 88 del 18/10/2012.
A tal riguardo il MIUR, nella predetta C.M.,
oltre a ricordare :
a) il termine di scadenza nella presentazione delle
domande, da parte dei candidati interni ed esterni
interessati a sostenere gli esami di Stato ;
b) il possesso dei requisiti di ammissione per gli
alunni delle penultime e ultime classi;
c) la possibilità di sostenere gli esami di Stato
per i candidati già in possesso del diploma
professionale di tecnico di durata quadriennale,
sempreché siano stati ammessi alla frequenza di un
corso annuale ;
fa presente nella parte riguardante "le
disposizioni generali", quanto stabilito al comma 6,
dell'art. 5 dell'O.M. n. 13 del 24 Aprile 2013:
ai dirigenti scolastici, viene assegnato il compito
di verificare la completezza e regolarità delle
domande (e dei relativi allegati), prodotte dai
candidati esterni, ai fini dell'accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione all'esame.
Le domande formulate secondo un apposito modulo,
presente nei siti degli Uffici degli Ambiti
Territoriali provinciali, vanno presentate,
da parte dei candidati esterni, ai predetti Uffici
entro i termini fissati e debbono essere
accompagnate da una dichiarazione personale
riguardante la residenza, oltre alla fotocopia di un
documento di identità valido.
Quest'Ufficio assegna i candidati esterni alle
istituzioni scolastiche, sulla base delle domande
pervenute, avuto riguardo alla sede di residenza,
senza entrare nel merito circa il possesso dei
titoli di ammissione.
E' cura dei dirigenti scolastici, infatti secondo
la previsione normativa sopracitata, esaminare con
immediatezza la posizione di ciascuno di essi,
controllare i titoli di ammissione, nonché
l'avvenuto versamento della tassa per sostenere
l'esame di Stato e nel caso di segnalare,
tempestivamente, agli Uffici preposti, eventuali
situazioni non regolari, prima della formazione
delle commissioni .
Circa le altre tematiche trattate nella C.M., tra
le quali quella riguardante le deroghe al limite dei
tre quarti di presenza del monte ore annuale da
parte degli alunni, ai fini della valutazione finale
prevista dall'art.14 comma 7 del Regolamento sulla
valutazione, si ritiene utile richiamare le
disposizioni impartite dal MIUR con C.M. n.
20 del 4/03/2011, la quale ricorda tra
l'altro che : “Spetta al collegio dei
docenti definire i criteri generali e le fattispecie
che legittimano la deroga al limite minimo di
presenza. Tale deroga è prevista per casi
eccezionali, certi e documentati”.
Il predetto adempimento, dovrà essere espletato,
come prevede la C.M., all'inizio dell'anno
scolastico e pubblicato all'albo della scuola, come
anche pure dovrà essere comunicato ad ogni studente
e alla sua famiglia il relativo orario annuale
personalizzato e il limite minimo delle ore di
presenza complessive utili per assicurare la
validità dell'anno.
Si prega di attenersi scrupolosamente alle
predette disposizioni al fine di assicurare la
riuscita della complessa e delicata procedura
riguardante le valutazioni finali degli alunni e
gli esami di Stato ed eliminare possibilità di
contenzioso che potrebbe istaurarsi.
Il Vice Direttore
Generale
Domenico Petruzzo
Ai Dirigenti scolastici di istituti d'istruzione
secondaria di 2° grado e Omnicomprensivi della
regione
Ai Gestori delle scuole paritarie degli istituti
d'istruzione secondaria di 2° grado della regione
All'USP di Perugia e Terni
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