Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l’Umbria
Direzione Generale
Prot. n. AOODRUM 7863/C5
Perugia, 21/08/2008
Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo
determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del
personale educativo - Anno scolastico news/2008/2009.
In
riferimento alle previste intese, intercorse con le OO. SS. del comparto
scuola nella riunione del 21 agosto 2008, vista la nota del MIUR n.
12510 del 25.7.08, si rendono noti i criteri generali stabiliti per
la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA, docente
di ogni ordine e grado e del personale educativo, relativi all’a.s.
2008/2009.
Le operazioni di conferimento delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad
esaurimento ( ex permanenti ), saranno disposte - per l’a.s. 2008/2009
- dai dirigenti scolastici degli istituti - polo di riferimento,
appositamente individuati a livello provinciale dai rispettivi Uffici
scolastici provinciali, con l’assistenza e la consulenza da parte degli
stessi Uffici, in conformità alle disposizioni impartite dal
Ministero della Pubblica Istruzione e con particolare riferimento al
D.M. 13/06/2007 concernente il Regolamento per il conferimento delle
supplenze che, all’art. 1 comma 6 fa salve le disposizioni di cui all’art.
4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20
agosto 2001, n. 333.
Le predette nomine, saranno disposte a partire dal 25
agosto 2008, previa conferma, secondo l’apposito calendario che
sarà pubblicato all’albo della direzione scolastica regionale
e degli uffici scolastici provinciali in tempo utile per l’espletamento
delle operazioni di nomina medesime, nonché nei rispettivi
siti web, unitamente all’avviso con l’indicazione della data in cui
saranno pubblicate le relative disponibilità.
Per l’a.s. 2008/2009 le scuole polo individuate sono:
Ufficio scolastico provinciale di Perugia:
Per la gestione delle nomine della scuola dell’infanzia
, della scuola primaria, del personale educativo ed ATA, con il supporto
dell’Ufficio Scolastico provinciale;
Dirigente
Scolastico del 1° circolo di Perugia;
Per la gestione delle nomine del personale docente della scuola
secondaria di 1° e 2° grado, in nome e per conto delle altre scuole della provincia
e con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale, sono individuati i seguenti
istituti polo di riferimento che provvederanno, ciascuno per il gruppo di materie
di competenza, come sarà puntualmente indicato nel predetto calendario:
Dirigente
scolastico - ITC "Capitini" Perugia;
Dirigente scolastico ITI " A.Volta " Perugia;
Dirigente scolastico ITAS " Giordano Bruno " Perugia;
Dirigente scolastico I.I.S. " Pascal " di Perugia;
Ufficio scolastico provinciale di Terni:
per la gestione delle nomine della scuola dell’infanzia,
primaria ed ATA:
I.C. De Filis Terni;
per la gestione delle nomine della scuola secondaria
di 1° e 2° grado:
Liceo scientifico " Donatelli
" di Terni.
Per il conferimento delle nomine
nella scuola secondaria, non è prevista la possibilità
di effettuare operazioni incrociate tra diverse classi di concorso,
anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare, ad eccezione
delle nomine desunte dagli elenchi di sostegno e dalle graduatorie speciali
per la copertura dei relativi posti disponibili, relativi a ciascun
ordine di scuola.
Dalla predetta non contestualità delle operazioni
incrociate delle nomine, tra le diverse classi di concorso, consegue
la possibilità per l’aspirante avente titolo di rinunciare ad
una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per
diverso insegnamento o altra tipologia di posto, solo se quest’ultima
sia di durata annuale; ciò è consentito fino al 31 agosto
2007, prima dell’effettiva assunzione in servizio con decorrenza dal
1/09/2007, data di inizio dell’anno scolastico. Detta possibilità
di opzione, non è consentita:;- se il docente abbia già
accettato, al proprio turno di nomina, una supplenza annuale;
- se il docente non abbia accettato una supplenza annuale,
se pur disponibile al proprio turno di nomina.
Fatta salva la predetta ipotesi, in cui è consentita
la possibilità di opzione, l’accettazione formale della proposta
di assunzione da parte degli aspiranti a supplenza, rende le operazioni
non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si vengono a determinare,
formano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei
confronti di coloro che conservino ancora titolo al completamento d’orario,
anche mediante i possibili frazionamenti di orario e, successivamente, nei
riguardi degli aspiranti che in precedenza non sono stati oggetto di proposte
di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione
o siano risultati assenti senza giustificato motivo, non hanno più
titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte
relative alla medesima graduatoria.
L’aspirante che, al proprio turno di nomina, non avendo
trovato posti interi, abbia accettato una supplenza non comportante
orario di cattedra, conserva titolo al completamento d’orario, esclusivamente
nell’ambito di una sola provincia. Per la scuola secondaria, il completamento
è disposto fino alla concorrenza delle 18 ore settimanali di
lezione e può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia
di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima
classe di concorso, sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso,
entro il limite massimo di tre sedi scolastiche e in non più
di due comuni.
A tal fine i dirigenti scolastici favoriranno per quanto
possibile l’articolazione dell’orario di servizio tra le diverse sedi
scelte.
Il completamento, fino alle 18 ore settimanali di lezione,
può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative
disponibilità ivi compresi gli spezzoni, salvaguardando in ogni
caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività
di sostegno e semprechè non siano già disponibili spezzoni
orari utili per realizzare il completamento a 18 ore.
Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati dopo gli
eventuali frazionamenti, restano nella disponibilità e possono
essere scelti purchè abbinati ad altri spezzoni fino a raggiungere
il tetto minimo di 7 ore. In caso contrario le ore così residuate
vengono restituite ai dirigenti scolastici per le successive operazioni
di competenza.
In ogni caso, non è consentito il frazionamento delle
cattedre annuali (cattedre conferibili con nomina di durata fino al 31 agosto
), salvo il caso di richiesta di part-time. Lo spezzone residuo sarà
conferito fino al 30 giugno.
La richiesta di part-time pregiudica la possibilità
di chiedere completamenti di orario.
Saranno conferite con priorità,
rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni,
le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti
in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento degli
elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai
dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità
residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo
e di istituto, validi per l’a.s. 2008/2009, in conformità alle
disposizioni vigenti ( art. 6 del regolamento).
I docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione
per l’insegnamento di sostegno, mediante frequenza dei corsi speciali
di durata annuale, di cui al D.M. n. 21/2005, " ricorrendone le
condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo
determinato, con priorità, sui posti di sostegno".
Solo per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore
settimanali che non hanno concorso a costituire, in origine, cattedre
o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’art.
22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione,
con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in
servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione,
possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare
atto di delega che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato
in sede di convocazione. Il delegato non potrà accettare la nomina
in altra classe di concorso, se non per realizzare il completamento d’orario
come previsto. L’aspirante che giunga in ritardo alla convocazione, potrà
scegliere ed accettare nomine relative alle eventuali disponibilità
residue, rimaste disponibili al momento.
Non è prevista la delega all’amministrazione.
Per quanto concerne gli effetti che discendono dalla rinuncia
ad una proposta di assunzione o dall’assenza alla convocazione, ovvero
dalla mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, nonché
dall’abbandono del servizio, si applicano le disposizioni introdotte
dall’art. 8 del Regolamento.
Per il personale che sia già di ruolo per altro
grado di scuola o altra classe di concorso, l’accettazione di rapporto
a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte
salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
Nei posti e negli insegnamenti ove il personale della
scuola nominato in ruolo per l’a.s. 2008/2009 abbia scelto una
sede disponibile fino al termine delle attività didattiche,
l’ufficio scolastico provvederà a trasformare, per ciascun
posto e insegnamento, un corrispondente numero di posti annuali in posti
disponibili fino al 30 giugno ( termine delle attività didattiche
).
Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni
fino alla concorrenza del numero massimo di nomine annuali possibili
per ciascun insegnamento.
Tale meccanismo opererà anche per l’attribuzione
dei posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado.
Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle
percentuali previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva
di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e delle sentenze della Corte
di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22.02.07 e sezione lavoro, n.
19030 dell’11.09.07. Pertanto la graduatoria ad esaurimento
viene considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi
della legge 68/99, come graduatoria unica.
Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto
a tempo determinato, previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento
provinciali, sono quelle da disporre fino alla concorrenza della relativa
aliquota spettante, calcolata sul numero delle nomine annuali residuate
dopo le assunzioni in ruolo, ove non interamente soddisfatta mediante
le assunzioni in ruolo per contratto a tempo indeterminato. L’aspirante
beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di
scelta della sede sulla disponibilità relativa ai contratti a
tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione,
salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria
o in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale
destinatario della precedenza ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge
104/92, nonché dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima).
Alla priorità di scelta della sede, si dà luogo
esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate
dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità
faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima
durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante
beneficiario della priorità sceglie con precedenza. In nessun caso,
pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere
posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano
stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono
in graduatoria.;
Ai fini della scelta prioritaria
della sede si distinguono tre tipologie di posti:
disponibilità annuali ( al 31 agosto )
disponibilità al termine delle attività
didattiche ( 30 giugno )
spezzoni pari o superiori a 12 ore
Per tale ultima tipologia di posti ( spezzoni ) i docenti
potranno ottenere spezzoni anche di durata inferiore. Per gli spezzoni
pari o inferiori a 11 ore, i docenti potranno beneficiare della priorità
nella scelta della sede solo se è possibile accertare il titolo
alla nomina in relazione agli spezzoni residuati.
Fruisce
del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica il
personale che ne possiede i requisiti avendo presentato il relativo
allegato "A" al D.D.G. 16.3.2007. Per sede deve intendersi
esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Inoltre, solo per gli aspiranti in situazione di handicap
personale, di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge
104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri
prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre,
per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, di
cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile
solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona
assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune
viciniore. Resta salva la facoltà dell’interessato di rinunciare
al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta di sede
al proprio turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.
A seguito dell’individuazione dell’avente diritto alla
nomina, da parte del dirigente scolastico dell’istituto - polo, con
relativa predisposizione e consegna all’aspirante della proposta di assunzione
a tempo determinato, accettata da quest’ultimo, la scuola di assegnazione
provvederà a formalizzare il contratto individuale di lavoro,
attesa la competenza dei dirigenti scolastici all’effettuazione delle
operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina dei destinatari
delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività
didattiche, a decorrere dal 1° agosto 2008 dopo il decorso del termine
del 31 luglio fissato dall’art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001.
Resta ferma la possibilità di scelta di altre soluzioni
ritenute praticabili dai dirigenti dei rispettivi Uffici scolastici
provinciali, in relazione alle motivate esigenze sussistenti nei diversi
contesti territoriali; soluzioni che saranno rese note ed adeguatamente
pubblicizzate attraverso le specifiche istruzioni concernenti il calendario
delle convocazioni.
F.to per il Il Direttore Generale Nicola Rossi
Il Dirigente Eleonora Bodo
Ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali di Perugia
e di Terni
Ai dirigenti scolastici degli Istituti - Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della regione
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All’Albo
All’URP