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Art.20 D.P.R. 25-11-1976 n.1026
Art.20 D.P.R. 25-11-1976 n.102604/02/2009 Giuridico Docenti Giuridico ATA


Art.20 D.P.R. 25-11-1976 n.1026


Come č noto l'art.20 del D.P.R. n.1026/1976 disciplina gli effetti del periodo di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza e questo ufficio con lettera prot. n.776 del 20.01.2004 ha già inviato una nota di chiarimento relativa alla esatta applicazione di tale norma.

Dopo tale comunicazione ci sono state alcune pronunce da parte del giudice ordinario favorevoli all'amministrazione con il supporto  dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

    Si rammenta, inoltre, che già  con lettera n.4794 del 28.09.1996 la locale Direzione Provinciale del Lavoro di Terni aveva inviato allo scrivente i seguenti chiarimenti sulla malattia determinata da gravidanza e puerperio:

  • le assenze per malattia disposte ai sensi dell'art.20 devono essere considerate assenze per malattia e non già gravi complicazioni della gestazione
  • i periodi di malattia in questione non si computano ai fini della durata massima
  • per il trattamento economico invece si applicano le regole riguardanti le assenze per malattia.

Questo ufficio, tenuto conto delle disposizioni nel frattempo intervenute a tutela della lavoratrice madre, ha chiesto di nuovo all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Terni se il contenuto di detto chiarimento sia ancora valido.

Con nota del 02.01.2009 l'Ufficio del Lavoro ha confermato il contenuto della precedente comunicazione specificando che per quanto attiene il trattamento economico da corrispondere si dovrà tener conto del periodo di insorgenza della malattia.
Se la stessa insorge durante il periodo di congedo per maternità, l'indennità di maternità assorbe, in quanto comprensiva, ogni altra indennità spettante per malattia, mentre per il periodo di assenza dal lavoro successivo alla conclusione del congedo per maternità, alla lavoratrice madre spetterà il trattamento economico previsto contrattualmente per la malattia, tenuto conto delle innovazioni introdotte dall'art.71 della Legge n.133/2008.



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