Come č noto l'art.20 del D.P.R. n.1026/1976 disciplina gli
effetti del periodo di assistenza sanitaria per malattia determinata da
gravidanza e questo ufficio con lettera prot. n.776 del 20.01.2004 ha
già inviato una nota di chiarimento relativa alla esatta
applicazione di tale norma.
Dopo tale comunicazione ci sono state alcune pronunce da parte del
giudice ordinario favorevoli all'amministrazione con il
supporto dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Si rammenta, inoltre, che
già con lettera n.4794 del 28.09.1996 la locale
Direzione Provinciale del Lavoro di Terni aveva inviato allo scrivente
i seguenti chiarimenti sulla malattia determinata da gravidanza e
puerperio:
- le assenze per malattia disposte ai sensi
dell'art.20 devono essere considerate assenze per malattia e
non già gravi complicazioni della gestazione
- i periodi di malattia in questione non si computano ai fini
della durata massima
- per il trattamento economico invece si applicano le regole
riguardanti le assenze per malattia.
Questo ufficio, tenuto conto delle disposizioni nel frattempo
intervenute a tutela della lavoratrice madre, ha chiesto di nuovo
all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Terni se il contenuto di detto
chiarimento sia ancora valido.
Con nota del 02.01.2009 l'Ufficio del Lavoro ha confermato il contenuto
della precedente comunicazione specificando che per quanto attiene il
trattamento economico da corrispondere si dovrà tener conto
del periodo di insorgenza della malattia.
Se la stessa insorge durante il periodo di congedo per
maternità, l'indennità di maternità
assorbe, in quanto comprensiva, ogni altra indennità
spettante per malattia, mentre per il periodo di assenza dal lavoro
successivo alla conclusione del congedo per maternità, alla
lavoratrice madre spetterà il trattamento economico previsto
contrattualmente per la malattia, tenuto conto delle innovazioni
introdotte dall'art.71 della Legge n.133/2008.