Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
Prot. n. 278/Segr.
Perugia, 19/11/2007
Oggetto: Dirigenza scolastica. Vincitori corso-concorso ordinario e riservato.
Periodo di prova. Procedimento di osservazione. Valutazione. Risposta a quesiti.
Pervengono allo scrivente Ufficio scolastico regionale, anche attraverso le
OO.SS. regionali del comparto scuola e della dirigenza scolastica, quesiti volti
a conoscere la reale portata del decreto direttoriale prot. 00253/segr. del
23 ottobre 2007, recante il piano delle visite dei dirigenti tecnici in servizio
presso questo USR al fine di acquisire direttamente nel contesto ambientale
entro cui si sviluppa la prestazione professionale i necessari elementi per
la definizione del procedimento di valutazione connesso al superamento del periodo
di prova dei dirigenti scolastici neo nominati dal 1 settembre 2007.
In premessa, sulla questione si ritiene di dover svolgere una qualche considerazione,
al fine di meglio cogliere le ragioni che sono alla base del cennato provvedimento.
1. Il tema della verifica dei risultati conseguiti nell'esercizio della
funzione dirigenziale del pubblico impiego è stata introdotta dal d.lgs.
n. 29/1993 e, anche dopo alcune modifiche successivamente intervenute (d.lgs
286/99), il nucleo essenziale della questione è rimasto inalterato: le
verifiche e l'accertamento si sostanziano (v. d.lgs 165/2001) nella valutazione
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione svolta, potendosi
riscontrare, se del caso, risultati negativi o mancato raggiungimento di obiettivi.
L'analisi valutativa "di congruenza" tra missioni/risorse ricevute
e prestazioni/comportamenti resi è realizzabile in quanto il Dirigente
svolge la sua gestione mediante l'esercizio per legge a lui riservato in via
esclusiva, di autonomi poteri di spesa, di poteri di organizzazione delle risorse
umane, di poteri strumentali e di controllo. Aggiungasi che le citate vigenti
disposizioni previste per i dirigenti del pubblico impiego aprono uno spazio
per modelli valutativi destinati non solo ad assolvere la funzione di garantire
i singoli dirigenti, ma anche ad attribuire alla procedura un pregnante significato
di promozione della qualità gestionale.
2. Il tema della valutazione dei dirigenti scolastici, il cui stato
giuridico è regolato dal già citato d.lgs 165/2001 nonché
dal relativo CCNL del 2006, è stato affrontato inizialmente (1995) nell'ambito
della contrattazione collettiva di comparto. Con il contratto integrativo del
31.8.1999 sono stati poi introdotti elementi lievemente più dettagliati
(composizione del nucleo regionale di valutazione; criteri di massima per le
valutazioni) anche se, a riprova di tanti nodi da sciogliere, ha rinviato a
successivi atti per la definizione di criteri valutativi e punteggi. Le previsioni
patrizie hanno avuto iniziale applicazione attraverso una nutrita serie di circolari
e note ministeriali (n. 312/1999; n. 18/2000; n. 123/2000; n. 203/2000) che
hanno collegato la valutazione del capo di istituto ai "... risultati
dei processi attivati" per il raggiungimento degli obiettivi definiti
nel POF. Il difficile percorso regolatore è proseguito con l'entrata
in vigore del primo contratto collettivo di lavoro (2002) della dirigenza scolastica
che all'art. 27 ha previsto una doppia fase valutativa (valutazione di
prima istanza e, in caso di esito negativo, successiva seconda istanza, con
valutazione finale da parte del dirigente generale regionale). Lo stesso concetto
è stato ribadito anche con il vigente CCNL 11.4.2006. Infatti l'art.
14 prevede che una volta conseguita la nomina in ruolo, i dirigenti scolastici
sono assoggettati ad un periodo di prova della durata di un anno scolastico..
Il comma 5 di detto art.14 stabilisce, tra l'atro, che " il recesso
dell'Amministrazione dev'essere motivato" e il comma 9, sempre dello
stesso articolo, recita "in caso di mancato superamento del periodo
di prova….". Pertanto, il decreto in parola era diretto prioritariamente
ad acquisire elementi utili che consentissero allo scrivente USR di motivare
un eventuale, ipotetico, possibile recesso, tanto più che il medesimo
decreto reca, tra l'altro, indicazioni per i dirigenti tecnici interessati alle
verifiche "di accompagnare il neo nominato con adeguate azioni di supporto
professionalizzanti" volte ad assicurare il funzionamento generale
della istituzione scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon
andamento dei servizi scolastici.
3. Una ulteriore riflessione che è alla base del ragionamento
per l'emanazione del decreto in parola e cioè nuova previsione normativa
che arricchisce il quadro complessivo della valutazione dei dirigenti scolastici,
i cui sviluppi ed effetti saranno sicuramente in futuro da vagliare. Infatti
l'art. 1, comma 613, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) assegna all'INVALSI
la responsabilità di formulare al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
formulare proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
realizzare il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
Detti compiti aggiuntivi all'INVALSI devono essere svolti, secondo il citato
comma 613 " … fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del CCNL relativo
al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002/2005
ed il primo biennio economico 2002/2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 all G.U. n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del
dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale ....".
Non sfugge che ancora oggi la procedura valutativa presenta numerosi punti
di criticità, stante la totale inesistenza nel comparto scuola
di un razionale sistema di controllo di gestione, ma alla luce del panorama
legislativo evidenziato al punto 1) e di quello posto in evidenza al paragrafo
2), non è sembrato allo scrivente che la portata del proprio decreto
del 23 ottobre 2007 fosse lesivo o in contrasto con il citato quadro normativo
e contrattuale, sulle cui basi, peraltro, era stata avviata dal Ministero negli
anni scorsi una sperimentazione di procedura valutativa (il cd. progetto SIVADIS).
Nella considerazione che il decreto direttoriale del 23 ottobre 2007, oggetto
della presente riflessione, è frutto di un accurato studio complessivo
della tematica svolta dagli Uffici della Direzione regionale, si ritiene tuttavia
- in considerazione che la tematica è tuttora aperta al confronto concertativo
tra Amministrazione scolastica centrale e rappresentanze nazionali di categoria
- di considerare il provvedimento esclusivamente come pista per i dirigenti
tecnici di supporto alle azioni del dirigente scolastico, almeno fino a quando
non si conoscano le risultanze del pronunciamento del Ministero sul quesito,
che con la presente nota viene rivoltogli.
Si fa riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi della questione.
Il Direttore Generale
Nicola Rossi
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Umbria
Alla Direzione Generale del Personale della Scuola Ministero della Pubblica
Istruzione Viale Trastevere, 76 - Roma
e, p.c. Alle OO.SS. Regionali del Comparto scuola e della dirigenza scolastica
Perugia