Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
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Dir. scolastici risposta a quesiti
Dirigenza scolastica. Vincitori corso-concorso ordinario e riservato. Periodo di prova. Procedimento di osservazione. Valutazione. Risposta a quesiti23/11/2007 Dirigenti scolastici Reclutamento


Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

Prot. n. 278/Segr.

Perugia, 19/11/2007

Oggetto: Dirigenza scolastica. Vincitori corso-concorso ordinario e riservato. Periodo di prova. Procedimento di osservazione. Valutazione. Risposta a quesiti.

Pervengono allo scrivente Ufficio scolastico regionale, anche attraverso le OO.SS. regionali del comparto scuola e della dirigenza scolastica, quesiti volti a conoscere la reale portata del decreto direttoriale prot. 00253/segr. del 23 ottobre 2007, recante il piano delle visite dei dirigenti tecnici in servizio presso questo USR al fine di acquisire direttamente nel contesto ambientale entro cui si sviluppa la prestazione professionale i necessari elementi per la definizione del procedimento di valutazione connesso al superamento del periodo di prova dei dirigenti scolastici neo nominati dal 1 settembre 2007.

In premessa, sulla questione si ritiene di dover svolgere una qualche considerazione, al fine di meglio cogliere le ragioni che sono alla base del cennato provvedimento.

1. Il tema della verifica dei risultati conseguiti nell'esercizio della funzione dirigenziale del pubblico impiego è stata introdotta dal d.lgs. n. 29/1993 e, anche dopo alcune modifiche successivamente intervenute (d.lgs 286/99), il nucleo essenziale della questione è rimasto inalterato: le verifiche e l'accertamento si sostanziano (v. d.lgs 165/2001) nella valutazione dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione svolta, potendosi riscontrare, se del caso, risultati negativi o mancato raggiungimento di obiettivi. L'analisi valutativa "di congruenza" tra missioni/risorse ricevute e prestazioni/comportamenti resi è realizzabile in quanto il Dirigente svolge la sua gestione mediante l'esercizio per legge a lui riservato in via esclusiva, di autonomi poteri di spesa, di poteri di organizzazione delle risorse umane, di poteri strumentali e di controllo. Aggiungasi che le citate vigenti disposizioni previste per i dirigenti del pubblico impiego aprono uno spazio per modelli valutativi destinati non solo ad assolvere la funzione di garantire i singoli dirigenti, ma anche ad attribuire alla procedura un pregnante significato di promozione della qualità gestionale.

2. Il tema della valutazione dei dirigenti scolastici, il cui stato giuridico è regolato dal già citato d.lgs 165/2001 nonché dal relativo CCNL del 2006, è stato affrontato inizialmente (1995) nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto. Con il contratto integrativo del 31.8.1999 sono stati poi introdotti elementi lievemente più dettagliati (composizione del nucleo regionale di valutazione; criteri di massima per le valutazioni) anche se, a riprova di tanti nodi da sciogliere, ha rinviato a successivi atti per la definizione di criteri valutativi e punteggi. Le previsioni patrizie hanno avuto iniziale applicazione attraverso una nutrita serie di circolari e note ministeriali (n. 312/1999; n. 18/2000; n. 123/2000; n. 203/2000) che hanno collegato la valutazione del capo di istituto ai "... risultati dei processi attivati" per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel POF. Il difficile percorso regolatore è proseguito con l'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro (2002) della dirigenza scolastica che all'art. 27 ha previsto una doppia fase valutativa (valutazione di prima istanza e, in caso di esito negativo, successiva seconda istanza, con valutazione finale da parte del dirigente generale regionale). Lo stesso concetto è stato ribadito anche con il vigente CCNL 11.4.2006. Infatti l'art. 14 prevede che una volta conseguita la nomina in ruolo, i dirigenti scolastici sono assoggettati ad un periodo di prova della durata di un anno scolastico.. Il comma 5 di detto art.14 stabilisce, tra l'atro, che " il recesso dell'Amministrazione dev'essere motivato" e il comma 9, sempre dello stesso articolo, recita "in caso di mancato superamento del periodo di prova….". Pertanto, il decreto in parola era diretto prioritariamente ad acquisire elementi utili che consentissero allo scrivente USR di motivare un eventuale, ipotetico, possibile recesso, tanto più che il medesimo decreto reca, tra l'altro, indicazioni per i dirigenti tecnici interessati alle verifiche "di accompagnare il neo nominato con adeguate azioni di supporto professionalizzanti" volte ad assicurare il funzionamento generale della istituzione scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici.

3. Una ulteriore riflessione che è alla base del ragionamento per l'emanazione del decreto in parola e cioè nuova previsione normativa che arricchisce il quadro complessivo della valutazione dei dirigenti scolastici, i cui sviluppi ed effetti saranno sicuramente in futuro da vagliare. Infatti l'art. 1, comma 613, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) assegna all'INVALSI la responsabilità di formulare al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; formulare proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; realizzare il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. Detti compiti aggiuntivi all'INVALSI devono essere svolti, secondo il citato comma 613 " … fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del CCNL relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 all G.U. n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale ....".

Non sfugge che ancora oggi la procedura valutativa presenta numerosi punti di criticità, stante la totale inesistenza nel comparto scuola di un razionale sistema di controllo di gestione, ma alla luce del panorama legislativo evidenziato al punto 1) e di quello posto in evidenza al paragrafo 2), non è sembrato allo scrivente che la portata del proprio decreto del 23 ottobre 2007 fosse lesivo o in contrasto con il citato quadro normativo e contrattuale, sulle cui basi, peraltro, era stata avviata dal Ministero negli anni scorsi una sperimentazione di procedura valutativa (il cd. progetto SIVADIS).

Nella considerazione che il decreto direttoriale del 23 ottobre 2007, oggetto della presente riflessione, è frutto di un accurato studio complessivo della tematica svolta dagli Uffici della Direzione regionale, si ritiene tuttavia - in considerazione che la tematica è tuttora aperta al confronto concertativo tra Amministrazione scolastica centrale e rappresentanze nazionali di categoria - di considerare il provvedimento esclusivamente come pista per i dirigenti tecnici di supporto alle azioni del dirigente scolastico, almeno fino a quando non si conoscano le risultanze del pronunciamento del Ministero sul quesito, che con la presente nota viene rivoltogli.

Si fa riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi della questione.

Il Direttore Generale
Nicola Rossi

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Umbria
Alla Direzione Generale del Personale della Scuola Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76 - Roma
e, p.c. Alle OO.SS. Regionali del Comparto scuola e della dirigenza scolastica Perugia

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