L'ufficio Scolastico Regionale
Con il DPR 21 dicembre 2007, n. 260 (in G.U. n. 18, serie generale,
del 22.1.2008), recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero
della pubblica istruzione nelle sue articolazioni dell'amministrazione centrale
e periferica, si conclude una fase significativa dell'ampio processo di riforma
che da tempo investe il Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dal
7 febbraio 2008, pertanto, è entrato in vigore il citato DPR 260/07,
la cui emanazione si è resa necessaria per dare attuazione al decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 con la quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione,
"spacchettandolo" dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca,
a sua volta costituito con DPR 11.8.2003, n. 319. Le conferme più rilevanti,
rispetto al precedente quadro legislativo sono: un notevole decentramento di
funzioni e compiti; l'autonomia delle istituzioni scolastiche; il passaggio
dell'Amministrazione da un apparato autoreferenziale, centralizzato, basato
su un assetto gerarchico e piramidale, ad un impianto strutturato per livelli
e per funzioni, che sul territorio assume una conformazione reticolare con forte
accentuazione pluralistica, aperta a convergenze, collaborazioni e confronti
sempre più estesi.
Non sfugge, comunque, che il recente impianto normativo e l'assetto
organizzativo non rivestono carattere definitivo, ma saranno suscettibili di
riconsiderazioni e revisioni nell'ambito delle iniziative finalizzate alla realizzazione,
dapprima, del "dimagrimento" nel numero dei ministeri imposto dal quadro normativo
nella legislatura che avrà inizio il prossimo 13 maggio 2008 e, successivamente,
dell'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, che come noto
ha ridefinito, tra l'altro, l'assetto dei compiti dello Stato e delle Regioni
in materia educativa.
Rispetto alla precedente riorganizzazione, il Ministero a livello
centrale ha mantenuto sostanzialmente la stessa articolazione, con due Dipartimenti
(per l'istruzione e per la programmazione), e otto direzioni generali, di cui
quattro incardinate nel Dipartimento per l'istruzione (per gli ordinamenti scolastici;
per il personale scolastico; per lo studente e la comunicazione; per l'IFTS
e per i rapporti con le regioni) e quattro dipendenti funzionalmente dal Dipartimento
per la programmazione (per i sistemi informativi; per la politica finanziaria;
per le risorse umane; per gli affari internazionali).
Per quel che riguarda il livello periferico, l'art. 7 del citato
recente DPR 260/07 prevede che in ciascun capoluogo di regione abbia sede l'Ufficio
scolastico regionale (USR) di livello dirigenziale generale, costituiti ai sensi
del DPR 347 del 6 .11. 2000 e che rappresentano un autonomo centro di responsabilità
amministrativa. Il numero complessivo degli USR è di diciotto, i quali
si articolano per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri
di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle
scuole, denominati uffici scolastici provinciali.
I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale,
recate dall'art. 7 del citato DPR 260/07, sono le seguenti:
1) vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti
scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza
degli standard programmati. Si tratta di compiti che richiedono l'attivazione
di interventi mirati ed efficaci volti a vigilare su eventuali limitazioni e
condizionamenti della legislazione regionale delle norme statali sull'istruzione
e finalizzati a garantire la conformità dell'offerta formativa agli assetti
ordinamentali, la qualità dell'offerta formativa, l'esercizio del diritto-dovere,
la salvaguardia dell'identità nazionale pur nella varietà delle
linee operative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e
delle attese delle realtà territoriali. L'espletamento dei suddetti compiti
postula l'attivazione, per un verso, di interventi mirati ed efficaci di informazione,
formazione e sostegno e per l'altro richiede azioni di vigilanza sistematiche
ed incisive. L'esigenza di porre in essere adeguate forme di verifica dei livelli
di efficacia dell'attività formativa e di osservanza degli standard programmati
rende necessaria la costituzione a livello regionale di un'apposita struttura,
dotata di adeguate competenze e professionalità e in grado di interagire
con le istituzioni scolastiche e gli uffici territoriali e locali.
2) L'USR cura l'attuazione nell'ambito territoriale di propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti. In un sistema educativo
e formativo che investe sulla centralità dell'alunno e sul forte rapporto
scuola-famiglia numerose sono le iniziative e la gamma ampia e complessa degli
interventi rientranti nelle politiche a favore degli studenti: dalle azioni
di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica e del disagio giovanile,
alle politiche sociali in favore dei giovani; dai servizi a sostegno delle attività
promosse dagli studenti, agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia
di rapporti scuola-sport, attività motorie, anche in collaborazione con
le famiglie e il mondo del volontariato con competenze specifiche.
3) L'USR esercita la vigilanza sulle scuole non statali
paritarie e non, nonché esercita la vigilanza sulle scuole straniere
in Italia. Tale compito assume rilievo anche in relazione all'adozione dei
provvedimenti di attribuzione della parità nei confronti di scuole non
statali, tenuto conto che le scuole paritarie, unitamente a quelle statali,
costituiscono il sistema nazionale di istruzione. L'erogazione del servizio
scolastico da parte delle scuole paritarie, secondo un progetto educativo ispirato
ai principi costituzionali ed un piano dell'offerta formativa conforme agli
ordinamenti e alle disposizioni vigenti, rappresenta un obiettivo prioritario,
sia per l'espansione dell'offerta formativa che per la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione lungo tutto l'arco della vita.
4) L'USR assicura la diffusione delle informazioni. Al
fine di promuovere sistematici rapporti tra l'Amministrazione e il sistema dell'autonomia
delle scuole e di incrementare la diffusione di tutte le notizie utili per una
partecipazione consapevole al processo di innovazione della scuola, l'USR assicura
un sistema di comunicazione territoriale diretto a favorire il flusso delle
informazioni nei confronti di quanti, a vario titolo, siano interessati all'attività
dell'USR (famiglie, istituzioni scolastiche, personale in servizio e a riposo,
enti e organismi esterni, soggetti sociali e culturali, organizzazioni sindacali
e imprenditoriali, mezzi di informazione, ecc.).A tal fine determinanti sono
gli apporti del sito web dell'USR e dell'Ufficio per le Relazioni con il pubblico
per garantire l'accesso tempestivo e continuativo alle informazioni di settore.
5) L'USR esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della
scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici
periferici. Tale legittimazione deve intendersi comprensiva oltre delle
vertenze riguardanti il personale della scuola anche quelle riguardanti il personale
in servizio presso l'USR e presso gli Uffici scolastici provinciali, compresi
i dirigenti, in conformità dell'art. 16 del D.L.vo 165/2001, considerato
che il datore di lavoro di tale personale è rappresentato dall'USR.
Restano ovviamente esclusi dalla legittimazione passiva gli
atti emessi direttamente dall'amministrazione centrale e a questa imputabili.
Non sono altresì comprese nella legittimazione processuale
le controversie attinenti la svolgimento del rapporto di lavoro del personale
scolastico, di ruolo e non di ruolo, per le quali in forza dell'art. 14 del
DPR 275/99, legittimato passivo è l'istituzione scolastica con la quale
il rapporto stesso viene intrattenuto.
6) L'USR attiva la politica scolastica nazionale sul territorio
supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle
istituzioni scolastiche. L'espletamento di tale funzione si basa su una
stretta correlazione tra l'attività dell'USR e gli USP. Il raccordo tra
i citati uffici deve consentire di fornire alle istituzioni scolastiche autonome
servizi di consulenza e di supporto sia di carattere didattico e organizzativo,
sia tecnico-amministrativo.
7) L'USR svolge attività di verifica e di vigilanza
al fine di rilevare l'efficienza delle attività delle istituzioni scolastiche
e di valutare il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. La
verifica in ordine al raggiungimento dei risultati va effettuata attraverso
la costituzione di un apposito organismo incaricato del monitoraggio degli esiti
anche in rapporto alla qualità degli interventi.
8) L'USR promuove la ricognizione delle esigenze formative
e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione
con la regione e gli enti locali. L'esercizio della funzione in esame, in
conformità di quanto stabilito dalle legge 59/97 e dal D.L.vo 112/98
e relative norme applicative, comporta una serie di adempimenti da articolare
attraverso interazioni e collaborazioni con le regioni e gli enti locali. Oltre
ad una conoscenza approfondita del territorio e delle sue vocazioni e potenzialità,
si richiede una spiccata e aggiornata capacità di lettura e di interpretazione
delle varie situazioni legate agli insediamenti ed al funzionamento dei servizi
dell'istruzione e della formazione, nonché l'attitudine a prevedere tempi
e modalità di individuazione e di allocazione dell'offerta formativa
in sintonia con le esigenze e le linee di tendenza e di evoluzione del mondo
della produzione e del lavoro. Per poter attendere in maniera idonea ai suddetti
compiti, si rivelano di fondamentale importanza il raccordo e l'interazione
con le autonomie locali nel quadro di un sistema plurale che poggi su una molteplicità
di apporti e di contributi.
9) L'USR cura i rapporti con l'amministrazione regionale
e con gli enti locali, per quanto di competenza statale: - per l'offerta formativa
integrata; - per l'educazione degli adulti; - per l'istruzione e formazione
tecnica superiore; - per i rapporti scuola-lavoro. Si tratta di compiti
che nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle attese
delle realtà territoriali, sono finalizzati a garantire la corretta applicazione
da parte di Regione, Province e Comuni, della normativa di cui al decreto legislativo
112/98 per quel che riguarda la programmazione dell'offerta formativa e della
rete scolastica; la determinazione del calendario scolastico; i servizi di supporto
organizzativo per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, le
iniziative di educazione degli adulti; gli interventi integrati di formazione
professionale, di orientamento scolastico e professionale e di dispersione scolastica
e di educazione alla salute, alla legalità, alla cittadinanza; le azioni
di supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed
orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola.
10) L'USR assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito
dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie
e le risorse di personale. L'allocazione delle risorse finanziarie rappresenta
un adempimento fondamentale attraverso il quale le istituzioni scolastiche realizzano
il piano dell'offerta formativa. La pianificazione, poi, del fabbisogno di risorse
umane e l'accorta e razionale distribuzione e assegnazione del personale alle
istituzioni scolastiche ed educative costituiscono, unitamente alla instaurazione
di una costante interlocuzione con le organizzazioni sindacali, aspetti di rilievo
dell'esito dell'attività dell'USR e dai quali dipende il raggiungimento
degli obiettivi propri delle istituzioni scolastiche.
11) L'USR formula al dipartimento per la programmazione
proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali
e di personale. La disponibilità delle risorse finanziarie rivestono
importanza strategica considerato che gli interventi di natura economica e finanziaria,
essendo strettamente connessi con la programmazione e l'attivazione delle strategie
e delle soluzioni di carattere educativo e formativo, condizionano il complessivo
impegno gestionale e operativo dell'USR. In tale ottica l'USR, che costituisce
un centro di responsabilità, dotato di autonomi poteri di spesa, nel
quadro normativo delle attribuzioni, formula le proposte del fabbisogno finanziario
e strumentale al Dipartimento per la programmazione. A tal fine, presso l'USR
operano strutture di monitoraggio e di valutazione degli esiti che operano in
raccordo con le articolazioni provinciali, le istituzioni scolastiche e l'amministrazione
centrale. Dette strutture procedono anche alla verifica e valutazione sia della
legittimità e regolarità della spesa sia dei risultati raggiunti.
Analoga rilevanza riveste la richiesta di personale da rivolgere
al Dipartimento per l'istruzione, atteso che dalle dotazioni di personale stesso
e dall'accorta e razionale distribuzione e assegnazione dipende in maniera rilevante
l'esito dell'attività dell'USR stesso e il raggiungimento degli obiettivi.
12) L'USR assicura agli Uffici scolastici provinciali (USP)
da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie
attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi,
tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle
istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale. Gli
Uffici scolastici provinciali, affidati di regola a dirigenti di livello non
generale, costituiscono, come detto, articolazioni dell'Ufficio scolastico regionale,
operanti a livello provinciali. Le funzioni in capo agli Uffici Scolastici
Provinciali sono previste dall'art.7, comma 6, del DPR 21 dicembre 2007, n.
260) e da quelle delegate dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale. I
predetti USP, svolgono in particolare le funzioni relative all'assistenza, alla
consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative e contabili; alla gestione delle graduatorie e formulazione di
proposte al direttore generale dell'USR ai fini dell'assegnazione delle risorse
umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici
per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e integrazione con
gli altri attori locali; supporto e sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio
dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione
degli alunni immigrati; alla promozione e incentivazione della partecipazione
studentesca.
Presso gli USR opera anche un corpo ispettivo, composto dai
dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, che assolve
alle funzioni previste dall'art. 397 del D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni. Oltre alle suddette funzioni il corpo ispettivo
svolge anche compiti che l'art. 2, comma 5, del DPR 260/2007 attribuisce alla
funzione con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili,
dell'assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni
da parte dei docenti.