Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
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USR Funzioni
Decreto di riorganizzazione in G.U. del 18/07/2008, suppl.ordinario n. 16728/07/2008 USR Funzioni


Competenze e funzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale

Con la pubblicazione nella G.U. del 18.7.2008 (suppl. ordinario n. 167) del decreto ministeriale (PDF 530Kb) dell'11 aprile 2008 di riorganizzazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si conclude una fase significativa dell'ampio processo di riforma che da tempo investe il Ministero della pubblica istruzione. Le conferme più rilevanti, rispetto al precedente quadro legislativo sono: un notevole decentramento di funzioni e compiti; l'autonomia delle istituzioni scolastiche; il passaggio dell'Amministrazione da un apparato autoreferenziale, centralizzato e basato su un assetto gerarchico e piramidale, ad un impianto strutturato per livelli e per funzioni, che sul territorio assume una conformazione reticolare con forte accentuazione pluralistica, aperta a convergenze, collaborazioni e confronti sempre più estesi.

Il livello periferico dell'amministrazione scolastica prevede che in ciascun capoluogo di regione abbia sede l'Ufficio scolastico regionale (USR) di livello dirigenziale generale, costituiti ai sensi del DPR 347 del 6 .11. 2000 e che rappresentano un autonomo centro di responsabilità amministrativa. Il numero complessivo degli USR è di diciotto, i quali si articolano per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali.

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, alla luce del recente decreto di riorganizzazione, sono le seguenti:

1. vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati.
Si tratta di compiti che richiedono l'attivazione di interventi mirati ed efficaci volti a vigilare su eventuali limitazioni e condizionamenti della legislazione regionale delle norme statali sull'istruzione e finalizzati a garantire la conformità dell'offerta formativa agli assetti ordinamentali, la qualità dell'offerta formativa, l'esercizio del diritto-dovere, la salvaguardia dell'identità nazionale pur nella varietà delle linee operative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle attese delle realtà territoriali. L'espletamento dei suddetti compiti postula l'attivazione, per un verso, di interventi mirati ed efficaci di informazione, formazione e sostegno e per l'altro richiede azioni di vigilanza sistematiche ed incisive. L'esigenza di porre in essere adeguate forme di verifica dei livelli di efficacia dell'attività formativa e di osservanza degli standard programmati rende necessaria la costituzione a livello regionale di un'apposita struttura, dotata di adeguate competenze e professionalità e in grado di interagire con le istituzioni scolastiche e gli uffici territoriali e locali.

2. L'USR cura l'attuazione nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti.
In un sistema educativo e formativo che investe sulla centralità dell'alunno e sul forte rapporto scuola-famiglia numerose sono le iniziative e la gamma ampia e complessa degli interventi rientranti nelle politiche a favore degli studenti: dalle azioni di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica e del disagio giovanile, alle politiche sociali in favore dei giovani; dai servizi a sostegno delle attività promosse dagli studenti, agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti scuola-sport, attività motorie, anche in collaborazione con le famiglie e il mondo del volontariato con competenze specifiche.

3. L'USR esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non, nonché esercita la vigilanza sulle scuole straniere in Italia.
Tale compito assume rilievo anche in relazione all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della parità nei confronti di scuole non statali, tenuto conto che le scuole paritarie, unitamente a quelle statali, costituiscono il sistema nazionale di istruzione. L'erogazione del servizio scolastico da parte delle scuole paritarie, secondo un progetto educativo ispirato ai principi costituzionali ed un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, rappresenta un obiettivo prioritario, sia per l'espansione dell'offerta formativa che per la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione lungo tutto l'arco della vita.

4. L'USR assicura la diffusione delle informazioni.
Al fine di promuovere sistematici rapporti tra l'Amministrazione e il sistema dell'autonomia delle scuole e di incrementare la diffusione di tutte le notizie utili per una partecipazione consapevole al processo di innovazione della scuola, l'USR assicura un sistema di comunicazione territoriale diretto a favorire il flusso delle informazioni nei confronti di quanti, a vario titolo, siano interessati all'attività dell'USR (famiglie, istituzioni scolastiche, personale in servizio e a riposo, enti e organismi esterni, soggetti sociali e culturali, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, mezzi di informazione, ecc.).A tal fine determinanti sono gli apporti del sito web dell'USR e dell'Ufficio per le Relazioni con il pubblico per garantire l'accesso tempestivo e continuativo alle informazioni di settore.

5. L'USR esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.
Tale legittimazione deve intendersi comprensiva oltre delle vertenze riguardanti il personale della scuola anche quelle riguardanti il personale in servizio presso l'USR e presso gli Uffici scolastici provinciali, compresi i dirigenti, in conformità dell'art. 16 del D.L.vo 165/2001, considerato che il datore di lavoro di tale personale è rappresentato dall'USR.

Restano ovviamente esclusi dalla legittimazione passiva gli atti emessi direttamente dall'amministrazione centrale e a questa imputabili.

Non sono altresì comprese nella legittimazione processuale le controversie attinenti la svolgimento del rapporto di lavoro del personale scolastico, di ruolo e non di ruolo, per le quali in forza dell'art. 14 del DPR 275/99, legittimato passivo è l'istituzione scolastica con la quale il rapporto stesso viene intrattenuto.

6. L'USR attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche.
L'espletamento di tale funzione si basa su una stretta correlazione tra l'attività dell'USR e gli USP. Il raccordo tra i citati uffici deve consentire di fornire alle istituzioni scolastiche autonome servizi di consulenza e di supporto sia di carattere didattico e organizzativo, sia tecnico-amministrativo.

7. L'USR svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza delle attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa.
La verifica in ordine al raggiungimento dei risultati va effettuata attraverso la costituzione di un apposito organismo incaricato del monitoraggio degli esiti anche in rapporto alla qualità degli interventi.

8. L'USR promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali.
L'esercizio della funzione in esame, in conformità di quanto stabilito dalle legge 59/97 e dal D.L.vo 112/98 e relative norme applicative, comporta una serie di adempimenti da articolare attraverso interazioni e collaborazioni con le regioni e gli enti locali. Oltre ad una conoscenza approfondita del territorio e delle sue vocazioni e potenzialità, si richiede una spiccata e aggiornata capacità di lettura e di interpretazione delle varie situazioni legate agli insediamenti ed al funzionamento dei servizi dell'istruzione e della formazione, nonché l'attitudine a prevedere tempi e modalità di individuazione e di allocazione dell'offerta formativa in sintonia con le esigenze e le linee di tendenza e di evoluzione del mondo della produzione e del lavoro. Per poter attendere in maniera idonea ai suddetti compiti, si rivelano di fondamentale importanza il raccordo e l'interazione con le autonomie locali nel quadro di un sistema plurale che poggi su una molteplicità di apporti e di contributi.

9. L'USR cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale: - per l'offerta formativa integrata; - per l'educazione degli adulti; - per l'istruzione e formazione tecnica superiore; - per i rapporti scuola-lavoro.
Si tratta di compiti che nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle attese delle realtà territoriali, sono finalizzati a garantire la corretta applicazione da parte di Regione, Province e Comuni, della normativa di cui al decreto legislativo 112/98 per quel che riguarda la programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica; la determinazione del calendario scolastico; i servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, le iniziative di educazione degli adulti; gli interventi integrati di formazione professionale, di orientamento scolastico e professionale e di dispersione scolastica e di educazione alla salute, alla legalità, alla cittadinanza; le azioni di supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola.

10. L'USR assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie e le risorse di personale.
L'allocazione delle risorse finanziarie rappresenta un adempimento fondamentale attraverso il quale le istituzioni scolastiche realizzano il piano dell'offerta formativa. La pianificazione, poi, del fabbisogno di risorse umane e l'accorta e razionale distribuzione e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche ed educative costituiscono, unitamente alla instaurazione di una costante interlocuzione con le organizzazioni sindacali, aspetti di rilievo dell'esito dell'attività dell'USR e dai quali dipende il raggiungimento degli obiettivi propri delle istituzioni scolastiche.

11. L'USR formula al dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale.
La disponibilità delle risorse finanziarie rivestono importanza strategica considerato che gli interventi di natura economica e finanziaria, essendo strettamente connessi con la programmazione e l'attivazione delle strategie e delle soluzioni di carattere educativo e formativo, condizionano il complessivo impegno gestionale e operativo dell'USR. In tale ottica l'USR, che costituisce un centro di responsabilità, dotato di autonomi poteri di spesa, nel quadro normativo delle attribuzioni, formula le proposte del fabbisogno finanziario e strumentale al Dipartimento per la programmazione. A tal fine, presso l'USR operano strutture di monitoraggio e di valutazione degli esiti che operano in raccordo con le articolazioni provinciali, le istituzioni scolastiche e l'amministrazione centrale. Dette strutture procedono anche alla verifica e valutazione sia della legittimità e regolarità della spesa sia dei risultati raggiunti.

Analoga rilevanza riveste la richiesta di personale da rivolgere al Dipartimento per l'istruzione, atteso che dalle dotazioni di personale stesso e dall'accorta e razionale distribuzione e assegnazione dipende in maniera rilevante l'esito dell'attività dell'USR stesso e il raggiungimento degli obiettivi.

12. L'USR assicura agli Uffici scolastici provinciali (USP) da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.
Gli Uffici scolastici provinciali, affidati di regola a dirigenti di livello non generale, costituiscono, come detto, articolazioni dell'Ufficio scolastico regionale, operanti a livello provinciali. Le funzioni in capo agli Uffici Scolastici Provinciali sono previste dall'art.7, comma 6, del DPR 21 dicembre 2007, n. 260) e da quelle delegate dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale. I predetti USP, svolgono in particolare le funzioni relative all'assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili; alla gestione delle graduatorie e formulazione di proposte al direttore generale dell'USR ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali; supporto e sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; alla promozione e incentivazione della partecipazione studentesca.

Presso gli USR opera anche un corpo ispettivo, composto dai dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, che assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre alle suddette funzioni il corpo ispettivo svolge anche compiti che l'art. 2, comma 5, del DPR 260/2007 attribuisce alla funzione con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti.


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