Ministero della pubblica istruzione
Dipartimento per l’istruzione
Prot.n. 45 / Dip./segr.
Roma, 07/03/2008
Oggetto: Divieto di pubblicazione dati sensibili
nelle graduatorie ad esaurimento di circolo e di istituto.
Con nota di pari oggetto Prot. n. 2100 del 28 novembre 2005
la Direzione generale per il personale della scuola ha fornito, in base alle
norme contenute nel D.lgs. 196/2003 (Codice privacy) e alle indicazioni del
Garante per la protezione dei dati personali, puntuali indicazioni finalizzate
ad evitare la pubblicazione sia dei dati personali sensibili degli aspiranti
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, di circolo e di istituto, sia dei
dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari non indispensabili per
le finalità del trattamento.
Nonostante la chiarezza delle indicazioni contenute nella nota
sopra richiamata, giungono a questo Dipartimento numerose segnalazioni che denunciano
la presenza nelle graduatorie di dati personali non necessari e non pertinenti,
nonché di dati sensibili anche relativi alla salute (ad esempio: stato
di invalidità, patologie emergenti dalla documentazione ex legge 104/1992,
ecc.) la cui diffusione, oltre a non essere indispensabile per le finalità
del trattamento, non è consentita né dal Codice privacy né
dal Decreto. del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305
(Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nelle istituzioni
scolastiche e nell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della
Pubblica Istruzione – d’ora in poi "Regolamento privacy" -) che, nelle
schede allegate allo stesso, individua, in relazione al contesto e processo
lavorativo di riferimento, le tipologie di dati sensibili e giudiziari che possono
emergere nell’ambito delle attività istituzionali dell’Amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, le operazioni su di essi effettuabili, i soggetti
ai quali è possibile comunicare o diffondere i predetti dati.
Si ritiene pertanto necessario ritornare sull’argomento, richiamando
ulteriormente l’attenzione, anche alla luce delle prescrizioni contenute nel
citato Regolamento privacy, sulle modalità del trattamento e sui limiti
alla diffusione al pubblico dei dati personali utili per la definizione delle
graduatorie ad esaurimento, di circolo e di istituto, nonché sui rischi
sanzionatori connessi a trattamenti non consentiti dalle vigenti norme.
In via preliminare si evidenzia che i dati personali possono
essere trattati solo se pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti (art. 11 Codice privacy ).
Tale regola si applica a tutte le tipologie dei dati personali
e, quindi, sia ai dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (c.d. "dati
comuni"), sia ai dati sensibili e giudiziari.
Per questi ultimi, l’art. 22 del Codice privacy prevede l’ulteriore
requisito della "indispensabilità" del trattamento rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi. In particolare, l’art. 22 comma
3 del Codice prescrive che i soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali
che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di
dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
I principi generali del trattamento sopra menzionati (pertinenza,
completezza, non eccedenza, indispensabilità) sono ribaditi ed ulteriormente
esplicitati nell’art. 2 del richiamato Regolamento privacy.
Premesso quanto sopra, di seguito si sintetizzano le modalità
di trattamento e comunicazione/diffusione dei dati personali, con particolare
riferimento alle graduatorie ad esaurimento, di circolo e di istituto.
Dati personali diversi dai sensibili e giudiziari (dati comuni)
Fermo restanti i sopra menzionati principi di pertinenza, completezza,
non eccedenza rispetto alle finalità ( Art. 18 e 19 del codice):
- è consentito il trattamento di tutti i dati personali diversi
da quelli sensibili e giudiziari, forniti in forma completa dal Sistema Informativo
e utili per i necessari adempimenti legati alle valutazioni dei punteggi,
all’attribuzione delle preferenze, precedenze e delle riserve nonché
alla reperibilità dei candidati;
- non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente
necessari all’individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, posizione
in graduatoria), di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito
telefonico, poiché la conoscenza da parte di terzi dei dati in parola
non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali
sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell’ordinamento
specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da
quelli necessari.
Dati personali sensibili e giudiziari
Fermo restanti i sopra menzionati principi di pertinenza, completezza,
non eccedenza, indispensabilità rispetto alle finalità ( art.
20 e 22 del codice):
- il trattamento da parte delle istituzioni scolastiche e degli Uffici
scolastici provinciali, nell’ambito dei procedimenti e delle attività
finalizzati alla elaborazione delle graduatorie, di dati personali sensibili
riferiti allo stato di salute (es.: stato di invalidità, patologie
emergenti dalla documentazione ex legge 104/1992, ecc.), è consentito
nei limiti di quanto previsto nella Scheda nr. 1 allegata al Regolamento privacy
e nel rispetto dei principi di indispensabilità: (Selezione e reclutamento
a tempo indeterminato e determinato e gestione del rapporto di lavoro);
- la diffusione al pubblico dei dati personali sensibili relativi allo
stato di salute (es.: stato di invalidità, patologie emergenti dalla
documentazione ex legge 104/1992, ecc.) è espressamente vietata dall’art.
22, comma 8 del Codice privacy ("i dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi". Conseguentemente, il Regolamento privacy
(Scheda nr. 1) non prevede tale possibilità, così come non prevede
la possibilità di diffondere altri dati sensibili, la cui divulgazione,
peraltro, sarebbe palesemente non indispensabile per le finalità del
trattamento. Del pari non è consentita l’utilizzazione, nell’ambito
di atti e documenti destinati alla diffusione, di sigle, codici o acronimi
tali da rendere nota, anche indirettamente, l’esistenza di patologie riferite
agli interessati.
Le responsabilità amministrative, civile penali.
La violazione dei principi e delle regole specifiche del trattamento
individuati nel Codice privacy e nel Regolamento privacy possono avere rilevanti
conseguenze sanzionatorie in sede amministrativa, civile e, qualora ne ricorrano
le condizioni, anche in sede penale.
Si richiamano le principali sanzioni previste dal Codice privacy,
applicabili nel caso di specie.
Responsabilità amministrativa
(Vedi in particolare l’ art. 161)
Responsabilità civile per i danni cagionati dal trattamento
dei dati personali.
(Vedi in particolare l’articolo 15, Codice privacy.).
Responsabilità penale.
(Vedi in particolare gli articoli dal 167 al 172).
* * *
Attesa la delicatezza della materia e le previste sanzioni
in caso di inosservanza delle disposizioni prima enunciate, si pregano le SS.LL.
di voler dare la più ampia diffusione della presente nota a tutti gli
Uffici scolastici provinciali e alle istituzioni scolastiche della Regione,
sottolineando la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni
contenute nella normativa vigente, sollecitando, altresì ove necessario,
la rettifica tempestiva delle indicazioni non conformi contenute nelle graduatorie
eventualmente già pubblicate e accertando che vengano eliminati i dati
sulla salute e quelli non pertinenti. Sugli interventi posti in essere si invitano
le SS.LL. a dare tempestiva informazione ed assicurazione alla competente Direzione
per il personale scolastico.
Si ritiene infine opportuno raccomandare, vista anche l’obbligatorietà
ai sensi del punto 19 dell’allegato B del Codice privacy l’attivazione di specifici
interventi informativi e formativi nei confronti degli operatori scolastici
e del personale degli Uffici scolastici regionali e provinciali.
IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Giuseppe Cosentino
Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali
Al Direttore Generale per il personale scolastico
Al Direttore generale per i sistemi informativi
e,p.c. Al Gabinetto dell’On.le Ministro
Al Capo Dipartimento per la programmazione
Al Direttore generale per le risorse umane
Ai Direttori Generali Centrali
Al Garante per la protezione dei dati personali
Dipartimento libertà pubbliche e sanità
(all’attenzione del dott. Claudio Filippi)
Piazza Montecitorio 121, Roma