Direzione Generale
Il Direttore Generale
Oggetto: Criteri per la sostituzione dei membri di commissione degli esami conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria di 2° grado per l'a.s. 2009/10.
Prot. n. 2717C/29
Tenuto conto delle disposizioni che regolano la nomina per sostituzione dei membri delle commissioni d'esame di Stato, conclusivo dei corsi d'istruzione secondaria superiore che di seguito vengono riportate:
a) art. 4 della Legge 10/12/1997 n. 425, modificato dall'art. 1 comma 5 della Legge n. 1 dell'11/01/2007; art. 10 del DPR 23/7/1998 n. 323;
b) art. 16 del D.M. 17/01/2007 n .6 avente carattere permanente;
c) art. 11, comma 3 dell'O.M. n. 40 del 8/04/2009;
d) art. 198, commi 5 e 10, del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, così come integrato dall'art. 23, comma 1, della Legge 23/12/1994, n. 724 (Legge finanziaria 1995), le quali prevedono che la scelta dei membri, da parte del Ministero, ad eccezione dei membri interni, sia effettuata tra il personale docente con sede di servizio o di abituale dimora nella provincia di cui fa parte il comune sede d'esame, nonchè delle preclusioni previste dall'art. 13 del D.M. n. 6 del 17/01/2007, che impone di non nominare i Presidenti e i membri esterni nelle commissioni d'esame operanti nella scuola statale di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio e nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano prestato servizio in commissione d'esame nei due anni precedenti l'anno in corso;
Rende Noto
I criteri in base ai quali i dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Provinciali di Perugia e Terni, effettueranno le sostituzioni dei membri, nominati dal Ministero della P.I. delle commissioni d'esame di Stato conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria superiore nel corrente a.s. 2009/2010:
- I Presidenti e i membri esterni verranno nominati con priorità, ove possibile, attingendo dagli elenchi trasmessi dal Ministero della P.I, come stabilisce l'art. 16 del D.M. n. 6/2007 sopra citato e successivamente si procederà ad effettuare le nomine tra il personale docente di ruolo e in quiescenza da non più di 3 anni , il quale abbia prodotto domanda direttamente al Ufficio Scolastico Provinciale. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 17/01/2007 sopracitato, la domanda da Commissario d'esame va prodotta secondo il modello allegato.
Potranno essere presentate domande per svolgere la funzione di Presidente (secondo il modello allegato (RTF)) da parte del personale docente di ruolo non nominato, purchè dichiari, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, di possedere un'anzianità riconosciuta ai fini giuridici di almeno 10 anni di servizio di ruolo o di essere in quiescenza da non più di 3 anni.
A tal fine i Capi d'Istituto sono pregati di dare massima diffusione alla presente tra il personale docente in servizio.
- I commissari esterni verranno nominati operando la scelta tra il personale docente non di ruolo abilitato e non abilitato che abbia prodotto domanda, secondo il modello allegato (RTF). Sarà tenuto conto del possesso dell'abilitazione specifica, di precedenti incarichi svolti in commissione d'esame di Stato o del servizio già svolto nella scuola, rispetto al solo possesso del titolo di studio. In ogni caso, ai fini del contenimento della spesa riferita alle quote dei compensi per la trasferta, il personale docente non di ruolo (supplenti temporanei e neolaureati) avente titolo, potrà essere nominato con priorità nell'ambito del Comune ove lo stesso ha il domicilio o abituale dimora. Tutte le domande di cui sopra, dovranno essere prodotte entro e non oltre la data del 22 maggio p.v. agli Uffici Scolastici Provinciali di riferimento.
Il Direttore Generale
Nicola Rossi
Perugia, 23/04/2010