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Criteri per contratti a tempo determinato
Criteri generali e integrazione per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del personale educativo a.s. 2010/2011.31/08/2010 Personale scuola


Documento inserito il 17/08/2010
Aggiornato il 31/08/2010

Direzione Generale

 

Prot. n. AOODRUM 6164/C2

Perugia, 31/08/2010

Criteri per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del personale educativo – Anno scolastico 2010/2011.

Con nota n.AOODGPER 7797 DEL 27/08/2010 con oggetto: art.36 CCNL 2006-2009, il MIUR ha specificato quanto segue:

"In considerazione del fatto che la cancellazione dalle altre eventuali graduatorie ad esaurimento in cui il docente di ruolo è presente, avviene allorché si sia validamente costituito il rapporto di impiego, l’applicazione dell’art. 36 citato, è limitata ai neo immessi in ruolo che, per il solo anno scolastico 2010-2011, possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a un anno, in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso".

In relazione a quanto sopra, la nota di questo ufficio n.5898 del 17/08/2010 con la quale sono stati definiti i criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per l’anno scolastico 2010/2011, è modificata nella parte riguardante il conferimento di nomine personale docente, lett. d).

Per Il Direttore Generale
Nicola Rossi
F.to Il Dirigente Petruzzo

 

Ai Dirigenti degli Uffici III e IV di Perugia e Terni
Ai Dirigenti Scolastici degi Istituti -Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della Regione
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
All’Albo
All’URP
Ai Siti WEB USR e USP

 

Direzione Generale

Prot. n. A00DRUM 5898/C2b

Perugia, 17/08/2010

Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del personale educativo - Anno scolastico 2010/2011.

In riferimento alle previste intese, intercorse con le OO. SS. del comparto scuola, vista la nota del MIUR n. 7521 del 06.08.2010, si rendono noti i criteri generali stabiliti per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, relativi all’a.s. 2010/2011.

Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento ( ex permanenti ), saranno disposte - per l’a.s. 2010/2011 –e per le nomine da disporre entro il 31 agosto 2010, dai dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali di Perugia e Terni, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Le operazioni di nomina sui posti disponibili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010, saranno disposte dai dirigenti scolastici degli istituti – polo di riferimento, appositamente individuati a livello provinciale dai rispettivi Uffici degli ambiti territoriali, con l’assistenza e la consulenza da parte degli stessi Uffici, in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR e con particolare riferimento al D.M. 13/06/2007 concernente il Regolamento per il conferimento delle supplenze che, all’art. 1 comma 6 fa salve le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333.

Le predette nomine saranno disposte a partire dal 26 agosto 2010, previa conferma, secondo l’apposito calendario che sarà pubblicato all’albo della direzione scolastica regionale e degli uffici scolastici provinciali il 24 agosto 2010 e comunque in tempo utile per l’espletamento delle operazioni di nomina medesime, nonché nei rispettivi siti web, unitamente all’avviso con l’indicazione della data in cui saranno pubblicate le relative disponibilità.

Per l’a.s. 2010/2011 le scuole polo individuate sono:

Ufficio scolastico ambito territoriale di Perugia

Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Cavour- Marconi di Perugia;

Per la gestione delle nomine della scuola dell’infanzia , della scuola primaria, del personale educativo ed ATA, in nome e per conto delle altre scuole della provincia e con il supporto dell’Ufficio Scolastico.

Dirigente scolastico – I.I.S. " Giordano Bruno " Perugia;

Dirigente scolastico – I.I.S. " Pascal –Di Cambio" Perugia;

Per la gestione delle nomine del personale docente della scuola secondaria di 1° e 2° grado, in nome e per conto delle altre scuole della provincia e con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale, ciascuno per il gruppo di materie di competenza, come sarà puntualmente indicato nel predetto calendario.

Ufficio scolastico ambito territoriale di Terni

Dirigente Scolastico Liceo Classico Tacito di Terni.

per la gestione delle nomine della scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado e ATA in nome e per conto delle altre scuole della provincia e con il supporto dell’Ufficio Scolastico.

Conferimento Nomine Personale Docente

Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non è prevista la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra diverse classi di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare, ad eccezione delle nomine desunte dagli elenchi di sostegno e dalle graduatorie speciali per la copertura dei relativi posti disponibili, relativi a ciascun ordine di scuola.

Dalla predetta non contestualità delle operazioni incrociate delle nomine, tra le diverse classi di concorso, consegue quanto segue:

a) la rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso, comporta l’impossibilità di conseguire per l’anno scolastico di riferimento, ulteriori proposte di assunzione dalla relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione;

b) l’accettazione di una nomina di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche o di spezzone, in una provincia per un posto o classe di concorso, comporta l’impossibilità , per l’anno scolastico di riferimento , di conseguire ulteriori nomine dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province di inclusione. È ammessa la possibilità per l’aspirante avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata in una provincia, per assumerne altra successiva nella medesima provincia, per lo stesso o diverso insegnamento o altra tipologia di posto, solo se quest’ultima sia di durata annuale; ciò è consentito esclusivamente prima della stipula del contratto. Detta possibilità di opzione, è inoltre consentita, esclusivamente prima della stipula del contratto, al docente che, non avendo trovato al proprio turno di nomina un posto intero, abbia accettato in una provincia, uno spezzone; lo stesso può accettare una supplenza, nella stessa provincia, sino al termine delle attività didattiche per il medesimo o diverso insegnamento;

c) l’accettazione di una nomina di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica per posto di sostegno consente all’aspirante, nella stessa provincia, prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del DM21/05. in tale caso la rinuncia al sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune;

d) il personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s.2010/11 non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.

I posti che si rendono disponibili in applicazione dei casi previsti dai punti a), b) ,c) sopra specificati, sono considerati disponibilità sopravvenute e non determinano il rifacimento delle operazioni di nomina già svolte.

Completamento di Orario Docenti ed ATA

Le disponibilità successive che si vengono a determinare, formano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei confronti di coloro che conservino ancora titolo al completamento d’orario, anche mediante i possibili frazionamenti di orario e, successivamente, nei riguardi degli aspiranti che in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati assenti, non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.

L’aspirante che, al proprio turno di nomina, non avendo trovato posti interi, abbia accettato una supplenza non comportante orario di cattedra, conserva titolo al completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della stessa provincia. Chi rinuncia ad un posto intero per accettare uno spezzone, perde il diritto al completamento nel proprio e in altro insegnamento, dalla graduatoria ad esaurimento.

È ammessa tuttavia l’accettazione di altra nomina in altra classe di concorso, sempre per uno spezzone orario, e fino alla concorrenza dell’orario settimanale previsto, fino alla stipula del contratto.

Il completamento è disposto fino alla concorrenza dell’orario settimanale previsto dal CN Comparto Scuola e può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, entro il limite massimo di tre sedi scolastiche e in non più di due comuni. E’ possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola presidenza.

In ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l’articolazione dell’orario di servizio tra le diverse sedi scelte.

Limitatamente al personale docente, il completamento, fino a 22 ore settimanali di lezione nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, che , si ribadisce, spetta solo a chi non ha trovato posto intero al proprio turno di nomina, può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità ivi compresi gli spezzoni, ad eccezione dei posti annuali al 31 agosto, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e semprechè non siano già disponibili spezzoni orari utili per realizzare il completamento stesso.

Nella scuola primaria, l’aspirante fornito di titolo specifico può unire spezzoni di lingua e di posto comune, se in posizione utile per tale tipologia di posto, fino alla concorrenza delle 22 ore di servizio.

Per il personale ATA il completamento è consentito nell’ambito dello stesso profilo e non tra posti di profili diversi.

Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati dopo gli eventuali frazionamenti, restano nella disponibilità e possono essere scelti purchè abbinati ad altri spezzoni fino a raggiungere il tetto minimo di 7 ore. In caso contrario le ore così residuate vengono restituite ai dirigenti scolastici per le successive operazioni di competenza.

In ogni caso, al personale docente non è consentito il frazionamento delle cattedre annuali (cattedre conferibili con nomina di durata fino al 31 agosto ), salvo il caso di richiesta di part-time. Lo spezzone residuo sarà conferito fino al 30 giugno.

La richiesta di part-time pregiudica sia al personale docente che ATA, la possibilità di chiedere completamenti di orario.

Nomine su Posti di Sostegno

Saranno conferite con priorità, rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni, le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l’a.s. 2010/2011, in conformità alle disposizioni vigenti ( art. 6 del regolamento).

Per la scuola secondaria di II grado, in caso di esaurimento di una o più aree di sostegno nelle province di inclusione, si disporrà lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari anche per le nomine che saranno disposte dai dirigenti scolastici dalle graduatorie di istituto.

I docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, mediante frequenza dei corsi speciali di durata annuale, di cui al D.M. n. 21/2005, " ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con priorità, sui posti di sostegno".

Delega

Gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione. Il delegato non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso, se non per realizzare il completamento d’orario come previsto. L’aspirante che giunga in ritardo alla convocazione, potrà scegliere ed accettare nomine relative alle eventuali disponibilità residue, rimaste disponibili al momento.

L’eventuale delega all’amministrazione per le nomine da disporre nel periodo compreso tra il 26 e il 31 agosto, dovrà pervenire all’Ufficio scolastico di riferimento entro le ore 14,00 del 24 agosto 2010. Le deleghe possono essere inviate da chi è in possesso di posta certificata, ai seguenti indirizzi di posta certificata, o ai seguenti numeri di fax:

Ufficio scolastico di Perugia: posta certificata: usppg@postacert.istruzione.it

Fax n. 075 5828300

Ufficio scolastico di Terni: posta certificata: usptr@postacert.istruzione.it

Fax n. 0744 498253

Deleghe pervenute successivamente non saranno prese in considerazione per le predette nomine.

In caso di delega all’Amministrazione, l’avente titolo avrà un posto di durata giuridica e di consistenza economica corrispondente alla sua posizione in graduatoria e sarà conferita l’ultima sede disponibile nell’ambito di tale tipologia.

Tipologia di Nomina

Nei posti e negli insegnamenti ove il personale della scuola nominato in ruolo per l’a.s. 2010/2011 abbia scelto una sede disponibile fino al termine delle attività didattiche, l’ufficio scolastico provvederà a trasformare, per ciascun posto e insegnamento, un corrispondente numero di posti annuali in posti disponibili fino al 30 giugno ( termine delle attività didattiche ).

Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni fino alla concorrenza del numero massimo di nomine annuali possibili per ciascun insegnamento.

Tale meccanismo opererà anche per l’attribuzione dei posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado.

Priorità di Scelta delle Sede

Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle percentuali previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni contenute nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22.02.07 e sezione lavoro, n. 19030 dell’11.09.07. Pertanto la graduatoria ad esaurimento viene considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.

Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo determinato, previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali, sono quelle da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata sul numero delle nomine annuali residuate dopo le assunzioni in ruolo, ove non interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto a tempo indeterminato. L’aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione, salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria o in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale destinatario della precedenza ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima).

Alla priorità di scelta della sede, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante beneficiario della priorità ex art. 21 legge 104, sceglie con precedenza su tutta la disponibilità. Mentre l’aspirante beneficiario ex art,. 33 commi 5 e 7 legge 104 sceglie con priorità solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente nella stessa provincia.

Se c’è disponibilità nel comune di residenza della persona assistita, l’aspirante è tenuto a tale scelta se vuole usufruire del beneficio di cui alla legge 104, in relazione alla tipologia di posto che spetterebbe per posizione di graduatoria.

In nessun caso i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Ai fini della scelta prioritaria della sede si distinguono tre tipologie di posti:

disponibilità annuali (al 31 agosto)

disponibilità al termine delle attività didattiche (30 giugno)

spezzoni pari o superiori a 12 ore

spezzoni pari o inferiori a 11 ore

Fruisce del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica il personale che ne possiede i requisiti avendo presentato il relativo allegato "A" al D.D.G. 16.3.2007. Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Resta salva la facoltà dell’interessato di rinunciare al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta di sede al proprio turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.

Stipula Contratti

A seguito dell’individuazione dell’avente diritto alla nomina, con relativa predisposizione e consegna all’aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata da quest’ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare il contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti scolastici all’effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche.

Resta ferma la possibilità di scelta di altre soluzioni ritenute praticabili dai dirigenti dei rispettivi Uffici scolastici provinciali, in relazione alle motivate esigenze sussistenti nei diversi contesti territoriali; soluzioni che saranno rese note ed adeguatamente pubblicizzate attraverso le specifiche istruzioni concernenti il calendario delle convocazioni.

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla nota ministeriale n. 7251 del 06.08.2010.

Per Il Direttore Generale
Nicola Rossi
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    Codice AOO: AOODRUM

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