Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Panorama Tramonto Perugia Fontana Perugia Palazzo Assisi San Francesco Gubbio Palazzo Orvieto Basilica Todi Basilica Narni Fortezza Terni Obelisco
Colore identificativo sitoUfficio Scolastico Regionale per l'Umbria - USR Umbria direzione-umbria@istruzione.it drum@postacert.istruzione.it +39.075.5828.1
Logo Come fare per ... Come fare per ...
Come e Modelli di domanda
Logo Scuole Le Scuole dell'Umbria
Tutte le Scuole dell'Umbria
Logo Concorsi  Concorsi
Tutti i concorsi

Mappa/Tematiche
Archivio News Archivio News
Permessi per diritto allo studio
Contratto decentrato regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio23/01/2004 Comunicazione Accordi Scuole


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Direzione Generale

Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei Permessi per il Diritto allo Studio (art.4, comma 3, lett. a) secondo capoverso del CCNL)

Il giorno 18/12/2003, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale per procedere alla contrattazione decentrata a livello regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Le parti,

Visto il D.L.vo 3/2/93, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 24/07/2003 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali e le organizzazioni sindacali: CGIL,CISL, UIL, CONFSAL, CGIL/SNS, CISL/Scuola, UIL/Scuola, CONFSAL/SNALS;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, lett. a) secondo capoverso, del suddetto CCNL, che prevede la trattativa dei "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";

Visto l'art. 3 del D.P.R. 395/88;

Vista la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000;

stipulano il seguente contratto:

ART. 1 - NORME GENERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE

- I permessi per il diritto allo studio sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 395/88 e sono fruibili per un massimo di 150 ore all'anno (inteso come anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre).

- Può usufruire dei permessi il personale in servizio a tempo indeterminato, compreso quello di cui agli artt. 43 e 44 L. 270/82, e il personale a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative, assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

- Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico.

- Fermo restando il limite del 3% regionale, da ridistribuire proporzionalmente fra le due province, sono possibili compensazioni interprovinciali all’interno della regione sino a concorrenza di tale limite.

- E’ possibile anticipare la fruizione dei permessi dall’inizio dell’anno scolastico su dichiarazione personale. In caso di non accoglimento della richiesta di fruizione delle 150 ore( entro il dicembre successivo) le giornate eventualmente già usufruite, saranno tramutate in permessi studio senza retribuzione.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE

Ai fini del computo della percentuale del 3% va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica regionale complessiva.

L’U.S.R. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distribuendolo altresì, proporzionalmente agli addetti, tra personale docente (distinto per grado d'istruzione), educativo e ATA. La saturazione dell'aliquota complessiva del 3%, assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche compensando aree professionali ed ordini di scuola.

In caso di sufficiente capienza delle domande all’interno della percentuale non si procede ad emettere alcun atto, salvo la comunicazione generale alle scuole.

ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, al C.S.A. della rispettiva provincia entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi; il personale con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente del C.S.A. o Dirigente scolastico oltre tale termine, potrà presentare la predetta domanda entro 5 giorni successivi alla stipula del proprio contratto individuale ferma restando la possibilità di accoglimento secondo la disponibilità nel contingente come sopra determinato.

CRITERI DI PRIORITA’ PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza ;

2. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico;

3. Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;

4. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come sopra individuati;

5. Corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio.

A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato con riferimento, in ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.

I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corsi di cui sopra . Successivamente, a parità di condizioni, verranno considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili per un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso.

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/88, i seguenti dati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;

- motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intendono frequentare);

- ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;

- Anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato; per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato con l’Amministrazione; per gli insegnanti di religione cattolica, numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;

- indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

 

ART.4 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO’ DARE TITOLO A PERMESSI DI STUDIO E RELATIVE MODALITA’ DI FRUIZIONE E ARTICOLAZIONE

I corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88 o assimilabili.

E’ consentito usufruire permessi per:

a) frequentare lezioni;

b) sostenere esami;

c) preparare tesi di laurea o di diploma.

E’ equiparata alla frequenza il periodo comprendente i quattro giorni lavorativi che precedono la data dell’esame o della discussione della tesi.

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:


a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri - utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo dei permessi di cui al punto b).

Per la preparazione della tesi, sarà possibile cumulare, a prescindere dai giorni che precedono la discussione, fino a un massimo di sei giorni continuativi, nell’ambito del contingente orario autorizzato (150 ore), una sola volta nell’anno solare di riferimento.

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi

La fruizione dei permessi in questione deve essere garantita tramite la riorganizzazione del servizio anche, ove necessaria per la tutela dei diritti dell’utenza, con l’articolazione dell’orario su 6 giorni e/o con sostituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Considerato che i permessi spettano fino ad un massimo di 150 ore nell’anno solare, il personale con contratto a tempo determinato o a tempo parziale, potrà fruirne per un massimo di ore calcolato in proporzione alla durata del servizio che presterà nell’anno.

I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai rispettivi Dirigenti Scolastici.

ART. 5 - CERTIFICAZIONE

La certificazione o dichiarazione sostitutiva, relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi assimilata) va presentata al Dirigente Scolastico di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.), dovranno presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

 

ART. 6 - CONTROVERSIE

Per le controversie valgono le norme generali di cui all’art. 65, comma 1, del D. L.vo

n.165/01 e dell’accordo sperimentale di conciliazione ed arbitrato del comparto scuola del 18.10.01.

Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione, l’Amministrazione si astiene dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità sino alla stipula del successivo contratto decentrato regionale; lo stesso potrà essere sottoposto a verifica nel corso della sua validità su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l’eventuale nuovo accordo verrà stipulato secondo la procedura prevista dall’accordo decentrato regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità dell’accordo.

Di tale ulteriore accordo verrà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

ART. 9 – NORMA TRANSITORIA

Limitatamente all’anno scolastico 2003/2004 (permessi anno solare 2004) restano valide le domande già presentate o da presentare entro la data del 15/12/2003.

Delegazione per la parte pubblica

Firmato da:
Dominici Annamaria
Bodo Eleonora
Monetti Roberto
Macchia Enrico
Petruzzo Domenico

Delegazione sindacale

Firmato da:
CGIL
CISL
SNALS
UIL


Tematiche in evidenza
Logo Amministrazione trasparente Amministrazione trasparente
Trasparenza e Anticorruzione
Logo Assunzioni 2017/2018 Assunzioni 2017-2018
Assunzioni 2017/2018
Logo Atene Dirigenza Scolastica
Mobilità, incarichi, conferenze di servizio, seminari
Logo Accordi Accordi, Contratti, Convenzioni
Comunicazioni sindacali e accordi
Logo Iniziative Iniziative per docenti e studenti
Bisogni educativi speciali, Orientamento
Organo di Garanzia Regionale scuola secondaria
Logo Sistema di Valutazione Sistema di Valutazione
Informazione-Formazione
per le scuole dell'Umbria
Logo CertiLingua CertiLingua Pluriligualism in a European dimension
Nel sito europeo
Logo Esabac Esabac Diploma binazionale italo-francese
Nel sito del Ministero
Logo eTwinning Umbria eTwinning Umbria
Iniziative USR Umbria, nazionali ed europee
Logo Educazione fisica e Sport Educazione Fisica
Centri Sportivi Scolastici, Giochi Sportivi Studenteschi
Logo Linea Amica Linea Amica
la P.A. al tuo servizio

Informazioni e Codici
  • Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
    Viale Carlo Manuali, 4
    06121 Perugia

  • Codice Fiscale 94094990549

  • Codice IPA: m_pi
    Codice AOO: AOODRUM

  • Codici fatturazione elettronica
    contabilità generale FQ7HPL
    contabilità ordinaria GBY4BZ
2001-2020 Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria