Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Direzione Generale
Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei Permessi per il Diritto allo Studio (art.4, comma 3, lett. a) secondo capoverso del CCNL)
Il giorno 18/12/2003, presso la sede dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte
pubblica e quella di parte sindacale per procedere alla contrattazione decentrata
a livello regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio.
Le parti,
Visto il D.L.vo 3/2/93, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola,
sottoscritto in data 24/07/2003 tra l’ARAN e le confederazioni sindacali e le
organizzazioni sindacali: CGIL,CISL, UIL, CONFSAL, CGIL/SNS, CISL/Scuola, UIL/Scuola,
CONFSAL/SNALS;
Visto in particolare l'art. 4, comma 3, lett. a) secondo capoverso,
del suddetto CCNL, che prevede la trattativa dei "criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio";
Visto l'art. 3 del D.P.R. 395/88;
Vista la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000;
stipulano il seguente contratto:
ART. 1 - NORME GENERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE
- I permessi per il diritto allo studio sono disciplinati dall'art.
3 del D.P.R. 395/88 e sono fruibili per un massimo di 150 ore all'anno (inteso
come anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre).
- Può usufruire dei permessi il personale in servizio
a tempo indeterminato, compreso quello di cui agli artt. 43 e 44 L. 270/82,
e il personale a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni
lavorative, assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico
o sino al termine delle attività didattiche, nonché il personale
con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.
- Il limite massimo di permessi individuali concedibili è
stabilito nel 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico.
- Fermo restando il limite del 3% regionale, da ridistribuire
proporzionalmente fra le due province, sono possibili compensazioni interprovinciali
all’interno della regione sino a concorrenza di tale limite.
- E’ possibile anticipare la fruizione dei permessi dall’inizio
dell’anno scolastico su dichiarazione personale. In caso di non accoglimento
della richiesta di fruizione delle 150 ore( entro il dicembre successivo) le
giornate eventualmente già usufruite, saranno tramutate in permessi studio
senza retribuzione.
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE
Ai fini del computo della percentuale del 3% va considerata
come base di calcolo tutta la dotazione organica regionale complessiva.
L’U.S.R. determinerà, con atto da affiggere all'albo
dell'Ufficio entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono
i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distribuendolo altresì,
proporzionalmente agli addetti, tra personale docente (distinto per grado d'istruzione),
educativo e ATA. La saturazione dell'aliquota complessiva del 3%, assegnata
a ciascuna provincia, può essere garantita anche compensando aree professionali
ed ordini di scuola.
In caso di sufficiente capienza delle domande all’interno della
percentuale non si procede ad emettere alcun atto, salvo la comunicazione generale
alle scuole.
ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto
allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente
Scolastico, al C.S.A. della rispettiva provincia entro il 15 novembre dell'anno
precedente a quello cui si riferiscono i permessi; il personale con contratto
a tempo determinato stipulato dal Dirigente del C.S.A. o Dirigente scolastico
oltre tale termine, potrà presentare la predetta domanda entro 5 giorni
successivi alla stipula del proprio contratto individuale ferma restando la
possibilità di accoglimento secondo la disponibilità nel contingente
come sopra determinato.
CRITERI DI PRIORITA’ PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
1. Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio
proprio della qualifica di appartenenza ;
2. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione
professionale, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti
di sostegno, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti
nell'ambito dell'ordinamento scolastico;
3. Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea
(o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;
4. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari,
come sopra individuati;
5. Corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio.
A parità di condizione verrà privilegiato il
personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato con riferimento,
in ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente,
all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta,
rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale
del corsi di cui sopra . Successivamente, a parità di condizioni, verranno
considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi
per lo stesso tipo di corso.
Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso,
i permessi sono rinnovabili per un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto
tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente
alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti
di cui all'art. 3 D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei
corsi di studio che si intendono frequentare);
- ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale
docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale
e sede di servizio per il personale ATA;
- Anzianità di servizio di ruolo per il personale a
tempo indeterminato; per il personale a tempo determinato, estremi del contratto
stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto
di lavoro instaurato con l’Amministrazione; per gli insegnanti di religione
cattolica, numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;
- indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti
per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra,
ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi
per lo stesso tipo di corso.
ART.4 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO’ DARE TITOLO
A PERMESSI DI STUDIO E RELATIVE MODALITA’ DI FRUIZIONE E ARTICOLAZIONE
I corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o
qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi
di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88 o assimilabili.
E’ consentito usufruire permessi per:
a) frequentare lezioni;
b) sostenere esami;
c) preparare tesi di laurea o di diploma.
E’ equiparata alla frequenza il periodo comprendente i quattro giorni
lavorativi che precedono la data dell’esame o della discussione della tesi.
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere
così articolata:
a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri - utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo dei permessi di cui al punto b).
Per la preparazione della tesi, sarà possibile cumulare, a prescindere
dai giorni che precedono la discussione, fino a un massimo di sei giorni
continuativi, nell’ambito del contingente orario autorizzato (150 ore), una
sola volta nell’anno solare di riferimento.
Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del
presente contratto ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino
la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi
La fruizione dei permessi in questione deve essere garantita
tramite la riorganizzazione del servizio anche, ove necessaria per la tutela
dei diritti dell’utenza, con l’articolazione dell’orario su 6 giorni e/o con
sostituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso
il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
Considerato che i permessi spettano fino ad un massimo di 150
ore nell’anno solare, il personale con contratto a tempo determinato o a tempo
parziale, potrà fruirne per un massimo di ore calcolato in proporzione
alla durata del servizio che presterà nell’anno.
I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti
dai rispettivi Dirigenti Scolastici.
ART. 5 - CERTIFICAZIONE
La certificazione o dichiarazione sostitutiva, relativa alla
frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi assimilata)
va presentata al Dirigente Scolastico di servizio subito dopo la fruizione del
permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato,
non oltre la scadenza del contratto di assunzione). I docenti che fossero chiamati
a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.), dovranno
presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha autorizzato il permesso
entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.
La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti
comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso
in aspettativa senza assegni con relativo recupero delle somme indebitamente
corrisposte.
ART. 6 - CONTROVERSIE
Per le controversie valgono le norme generali di cui all’art.
65, comma 1, del D. L.vo
n.165/01 e dell’accordo sperimentale di conciliazione ed arbitrato
del comparto scuola del 18.10.01.
Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione, l’Amministrazione
si astiene dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori
direttamente coinvolti nel conflitto.
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità sino alla stipula
del successivo contratto decentrato regionale; lo stesso potrà essere
sottoposto a verifica nel corso della sua validità su richiesta di uno
dei soggetti firmatari e l’eventuale nuovo accordo verrà stipulato secondo
la procedura prevista dall’accordo decentrato regionale sulle relazioni sindacali.
ART. 8 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente
contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta
di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin
dall’inizio della validità dell’accordo.
Di tale ulteriore accordo verrà data informazione a
tutte le istituzioni scolastiche.
ART. 9 – NORMA TRANSITORIA
Limitatamente all’anno scolastico 2003/2004 (permessi anno solare 2004) restano
valide le domande già presentate o da presentare entro la data del 15/12/2003.
Delegazione per la parte pubblica
Firmato da:
Dominici Annamaria
Bodo Eleonora
Monetti Roberto
Macchia Enrico
Petruzzo Domenico
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Delegazione sindacale
Firmato da:
CGIL
CISL
SNALS
UIL
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