Direzione Generale
Prot. n. AOODRUM-505/C.2
Perugia, 26/01/2011
Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale Dirigente, docente, educativo ed ATA Decorrenza 01/09/2011.
Si richiama la C.M. n. 100 - prot. AOODGPER.11273, applicativa del D.M. 99 del 28/12/2010, sulle cessazioni dal servizio del personale della scuola, a decorrere dall’ 01/09/2011, già pubblicata nella rete intranet del MIUR e sul sito pubblico MIUR in data 29/12/2010.
Si ricorda che la data ultima, utile per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato dal citato D.M. 99, all’11 febbraio 2011.
Nel rimandare alla circolare sopra richiamata, in particolare per gli aspetti tecnici sulle modalità di invio delle domande del personale, con la presente si forniscono indicazioni organizzative in ordine all’applicazione dell’art. 72 commi 7 e 11 della legge 133/2008, così come regolamentati dal decreto ministeriale n 99 sopra richiamato.
Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008
I trattenimenti in servizio oltre il limite di età di 65 anni (maturati alla data del 31/08/2011) ai sensi del comma 5 dell’art. 509 del d.lgs 297/94, così come modificato dall’art. 9, comma 31 del d.l. 78/2010, convertito con l. 122/2010, sono equiparati a nuove assunzioni. Le istanze in parola quindi potranno essere accolte, in maniera "puntuale e motivata", soltanto qualora l’interessato non abbia maturato i 40 anni di anzianità contributiva e non appartenga a classi di concorso posto o profilo che presenti situazioni di esubero., che peraltro sarà verificato con "riferimento non solo agli organici di diritto dell'a.s. 2010-2011, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi"
La circolare 100, prevede anche che non siano vanificate le aspettative occupazionali del personale precario. In conseguenza di ciò saranno valutati i possibili trattenimenti in servizio anche in relazione a tale circostanza.
Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo che disciplinano i trattenimenti in servizio per raggiungere il massimo o il minimo ai fini del trattamento di pensione.
Procedimento:
I dirigenti degli uffici territoriali, trasmetteranno alle scuole di competenza l’elenco delle classi di concorso , posti o profili ove è prevedibile l’esubero del personale e per i quali non potranno essere accolte le domande di trattenimento in servizio. Per gli altri profili, i dirigenti scolastici trasmetteranno le domande con il relativo parere a detti uffici. In caso di eccedenza, rispetto alle possibilità di accoglimento, tenuto anche conto del programma di nuove assunzioni che sarà definito dal MIUR, si procederà applicando i criteri di priorità previsti dalla Circolare ministeriale citato, ovvero saranno privilegiati "coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35"
Le istanze di trattenimento accolte saranno comunicate alla competente Direzione Generale,del MIUR.
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.
Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata, in base alla quale “Ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 11, l’Amministrazione assume come prioritaria l’esigenza di evitare l’insorgere di esubero e di favorirne massimamente il riassorbimento…..A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio …tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva …” alla data del 31 agosto 2011.
La C.M. 99/11 precisa che "La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti"
Procedimento:
I dirigenti degli uffici territoriali forniranno ai dirigenti scolastici gli elenchi dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva , calcolata secondo i criteri e le modalità indicate nella richiamata circolare 99/11.
I dirigenti scolastici, inoltreranno il dovuto "preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro", agli aventi causa che, si ricorda, deve essere notificato ( a pena di nullità) entro il 28 febbraio 2011.
Dirigenti Scolastici
Come previsto dall’ultimo contratto anche i dirigenti scolastici dovranno produrre le istanze di dimissioni dal servizio entro il 28/02/2011; in caso di recesso, invece, si dovranno tenere in considerazione i termini di preavviso. Attesa la diversa disciplina regolamentare per il personale dirigente scolastico, rispetto al restante personale, anche per il corrente anno non si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro per compiuto quarantennio.
Per la valutazione delle domande di trattenimento in servizio oltre i 65 anni ai sensi dell'art. 16, c. 1, del d.lgs 503/92, questo Ufficio Scolastico Regionale terrà in considerazione le disposizioni della CM n. 94 del 04/12/2009 e procederà direttamente ad informare gli interessati, nei termini fissati dal CCNL della dirigenza scolastica area V sull’accoglimento delle stesse.
IL Direttore Generale
f.to Maria Letizia Melina
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Umbria
Ai dirigenti ambito territoriale delle provincie di Perugia e Terni
e p.c. Alle oo.ss. regionali comparto scuola e dirigenza scolastica Perugia