Direzione Regionale
Prot. n. A00DRUM 53037 C/27
Affari Generali-URP
Perugia, 22/08/2011
Oggetto: Genitori separati non conviventi. Richiesta documentazione e informazioni riguardanti carriera scolastica dei figli, iscrizione, rilascio di nulla-osta.
A seguito di esposti e segnalazioni pervenute a quest'Ufficio, si reputa opportuno fornire indicazioni in ordine alla materia descritta in oggetto.
Gli artt. 155 e 317 del c.c. prevedono che nell’ipotesi in cui i genitori risultino separati o divorziati con affidamento dei figli ad un genitore, l'altro genitore non affidatario ha comunque titolo ad esercitare il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e quindi ad accedere alla documentazione scolastica degli stessi (Cfr. nota del Ministero della P.I. prot. n. 7657 del 28/12/2005 che si rimette in allegato).
Le circolari ministeriali sulle iscrizioni degli alunni negli ultimi anni (vedi la più recente n. 101 del 30 dicembre 2010 valida per l’a.s. 2011/2012) prevedono un richiamo alla legge n. 54 dell’8/02/2006 la quale modifica l’art. 155 del c.c. e afferma che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'struzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Al momento dell'iscrizione dei figli i genitori divorziati o separati sono tenuti a comunicare formalmente alla scuola il loro stato e a produrre uno stralcio della sentenza di separazione, in particolare la parte in cui sono espresse le condizioni poste dal giudice del Tribunale ai genitori in rapporto ai figli.
In calce al modello di domanda allegata alla C.M. sulle iscrizioni sopracitata, è previsto che i genitori debbano dichiarare se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, ad entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
Nel caso di richiesta di rilascio del nulla-osta per l’iscrizione ad altra scuola, la stessa dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori.
Solo nel caso in cui il giudice abbia stabilito che un genitore è decaduto dalla potestà genitoriale, conseguentemente decade da qualunque diritto-dovere nei confronti dell’educazione dei figli.
Alla luce di quanto sopra illustrato si ritengono legittime le richieste avanzate alle scuole dai genitori non affidatari circa il diritto ad essere informati sulle attività scolastiche dei figli, sul loro rendimento e ogni altra informazione che la scuola normalmente comunica ai genitori
Le decisioni nell'interesse dei figli andranno prese di comune accordo da parte dei genitori, sentiti i servizi sociali e in caso di disaccordo le questioni saranno rimesse al giudice.
Per Il Direttore Generale
Maria Letizia Melina
IL Dirigente
Domenico Petruzzo
Rif: leo.gori.pg@istruzione.it Tel. 075.5828.234