Legge 28 marzo 2003, n.53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità
di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico
di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione
e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle
soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare
e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive
degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore
e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione
e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate
a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche
ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica
e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale
ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per
almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro
il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza
nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale,
secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di
correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti
legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente
agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente
con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente
legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine
e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia
e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla
scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità
e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di
età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della
durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata
di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola
secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo
con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il
raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto
che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i
sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine
e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche,
di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno
una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi
per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale,
dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali
della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale;
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione
alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini
e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda
lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame
di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei
e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale
dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica
su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di
giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle
nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei
e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento
del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire
in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico
e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa
il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale
del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà
accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di
cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione
e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine
dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche
ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista,
l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei
licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h);
nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati
in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti
con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università,
con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale,
che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono
una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico
delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo
di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti
degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione
delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni
di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata
la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso
una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità
del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione
dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto
Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge
su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla
base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo
in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso
formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa
in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza
e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri
ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine
di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto
legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni,
la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori
di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi
gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo
e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio
e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del
monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono
riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del
personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti
e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica,
il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli
accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della
medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili,
per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di
laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma.
Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e
del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità
di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti
è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati
per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza
della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla
lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a),
ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi
di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione
di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e)
promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli
insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e
di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle
istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione
iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti
fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi
di cui al comma 1 del presente articolo.
. 3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario,
sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma
di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o
di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche
o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato
le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario,
le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini
del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa
iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di
laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo
di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato
le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei
corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo,
ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo
401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione
dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da
attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante"
sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo
117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici
per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento,
alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani
di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione
delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità
nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta
ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione
e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi,
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente
con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro
il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono
i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f),
e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia
statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di
12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno
2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede
a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo
2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite
di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti
da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4
deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso
dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla
verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione
della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo
stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma,
addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Il testo della Legge 28 marzo 2003, n.53 completo dei Lavori preparatori e delle Note