Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
Circolare n. 29
Prot. n. 464
Roma, 5 marzo 2004
Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e
istruzioni.
Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,
nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte
le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell'infanzia,
in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria
di primo grado.
In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea
di continuità rispetto agli interventi posti in essere nei due decorsi
anni scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzo e
di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa,
l'impegno degli uffici dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e
delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali
e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata
fase di avvio della riforma.
Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare,
con la quale:
- si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;
- si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla scuola dell'infanzia,
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata
e sugli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere
eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme
applicazione delle norme del decreto legislativo;
- si pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni orarie del
nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento previgente, al fine di individuare
ed evidenziare le corrispondenze e le compatibilità;
- si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome
con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai
livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle
Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati, d'ora in
poi denominati Indicazioni Nazionali (allegati A, B e C al decreto),
nonché al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente
alla fine del Primo ciclo di istruzione, d'ora in poi denominato Profilo (allegato
D al decreto).
Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia
che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito
e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento
di rango primario.
La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo
di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto
pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di istruzione
e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e didattica
il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi
specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.
Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole
e partecipata adozione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di
inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi
di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza
il profilo professionale.
Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace
attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema
di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia
flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4
e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente,
garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando
il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali
e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.
Aspetti significativi del provvedimento legislativo
- Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità
della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una scuola autonoma,
di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire
le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione
delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali
dei docenti.
- Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato
dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il
Profilo, le Indicazioni nazionali, il Piano dell'offerta
formativa, i Piani di studio personalizzati (d'ora in poi denominati
Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie,
si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire
ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che
delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano
ad operare.
- Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui
compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi
dei singoli studenti.
- L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un
monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie
degli alunni (obbligatorio per l'istituzione scolastica nell'ambito delle
opportunità esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l'orario
riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.
- I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del
servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente,
ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da
definire nel Piano dell'offerta formativa.
- Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese
compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il Profilo, nonché
con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da ricomprendere,
tra l'altro, nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.
- Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato
di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le condizioni
atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi
e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi
e disuguaglianze culturali.
- Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle Indicazioni
Nazionali relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed
alla scuola secondaria di primo grado sono adottati, ai sensi del decreto
legislativo, in via transitoria e fino all'emanazione dei regolamenti governativi
previsti dal decreto stesso.
- Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in
cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ha carattere
unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
- Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici.
Più esattamente la scuola primaria si articola in un primo anno di
collegamento con la scuola dell'infanzia e in due successivi periodi biennali;
la scuola secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno
conclusivo e di orientamento.
- La valutazione degli alunni:
- viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia
in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;
- è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti
dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
- riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
- Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado
avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo
periodo didattico biennale.
- Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude
con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per
accedere al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione
professionale.
- L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia
didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni
del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo
unitario. Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa
necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito
o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli
apprendimenti.
- Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per
l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione
nell'impiego del Portfolio delle competenze (d'ora in poi denominato
Portfolio), costituito dalla documentazione essenziale e significativa
delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di
orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento
concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito
nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.
- Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra
loro, come già attualmente previsto, in istituti comprensivi, che includono
anche le scuole statali dell'infanzia esistenti nello stesso territorio.
Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del
Decreto legislativo)
Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto
legislativo sono quelli relativi a:
- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;
- Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività
educative.
1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via
generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e
i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento.
Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio
2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n.
53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i
tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza
delle seguenti condizioni:
- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole
istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente
adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso
previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento
sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti,
da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune,
nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire,
con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi:
trasporti, mense, attrezzature, ecc.
1.2 - Nuove professionalità e modalità
organizzative (articolo 12)
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione
da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione
degli anticipi va realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto
legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo
anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi
di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura
strutturale e carattere di definitività.
Nella considerazione che le citate professionalità e modalità
possano concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale
scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle
funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative
del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai
sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera
graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.
Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla
consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare
l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le conseguenti necessità
in termini di risorse da impiegare.
Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l'altro,
la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento dell'organico
di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri da individuare
ai fini dell'incremento stesso.
Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà
comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario
titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione dello stesso
e la diffusione dei modelli e delle esperienze più significative.
1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)
L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento
calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire,
sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri
compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste
delle famiglie.
Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua
estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti
significativi del provvedimento legislativo, al quale pertanto si rinvia.
All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale
si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49
ore per 35 settimane all'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo
ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente,
ad un servizio minimo attivato per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad
un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.
A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto
questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle
istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.
In base alle citate norme previgenti:
- l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di 8
ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata chiusura del
sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore
annue;
- poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano le
sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore settimanali,
pari a 875 ore annue;
- ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni funzionanti
per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali, corrispondenti a 1750 ore
annue.
Situazioni orarie a confronto
|
Orario normale - medio
|
Orario minimo
|
Orario massimo
|
Ordinamenti
|
Annuo
|
Settimanale
|
Annuo
|
Settimanale
|
Annuo
|
Settimanale
|
Riforma
|
1.400
|
40
|
875
|
25
|
1.700
|
48/49
|
Norme previgenti
|
1.400
|
40
|
875
|
25
|
1.750
|
50
|
1.4 - Indicazioni nazionali per i piani personalizzati
delle attività educative (articolo 12 e Allegato A)
L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo
assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con regolamento
governativo previsto dal decreto legislativo, si adottano in via transitoria
le Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati, allegate
al medesimo provvedimento.
Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto
documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti significativi dello stesso.
Le Indicazioni recano un'articolata rassegna delle prestazioni che le
scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l'unità nazionale
del sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare,
in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità.
L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli "il
sé e l'altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione e
produzione di messaggi", "esplorare, conoscere e progettare" non
ha valore prescrittivo.
Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso
la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a
modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle
capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino
e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.
Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se
presentati nelle Indicazioni in maniera analitica, sono tra di loro strettamente
correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria dell'intervento educativo.
Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione,
attiene alla necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie,
in una logica storico-narrativa ed anche al fine di favorire la continuità
con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli
di autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo educativo a conclusione
della scuola dell'infanzia (documento in corso di elaborazione). Per un
maggiore approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni contenute
nelle Indicazioni nazionali nello specifico paragrafo "Il Portfolio
delle competenze individuali".
Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella
maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto
legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico loro assegnate.
2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)
Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi,
disciplinati dal decreto legislativo:
- anticipi delle iscrizioni;
- orari di funzionamento;
- consistenze di organico;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.
2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)
Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il principio,
già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine
e i bambini assolvono il diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da compiere
entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di riferimento.
Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative,
legate alla generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento dell'età di accesso alla
scuola dell'obbligo.
Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell'ammissione anticipata
alla prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma
2 del decreto). È, però, opportuno precisare che la data del
30 aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico
2003/2004 l'anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici
successivi al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può
essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite
temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".
Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata
circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane
fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico
2003/2004.
La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri
occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento
conseguenti all'attuazione degli anticipi.
2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)
Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma
1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è
di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono
ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla
quinta.
Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato
su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica
delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi
del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie,
tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano
in coerenza con il Profilo e nell'ottica della personalizzazione dei
piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo
7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta
è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza
è gratuita.
Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione
dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni,
capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle
attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono
state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la
precisazione che tali scelte, da esprimere all'atto delle iscrizioni, utilizzando
l'apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti), dovessero riguardare
il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo opzionale.
Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli
assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori,
più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore
l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto
legislativo e alle Indicazioni ad esso allegate.
Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni
nazionali, è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.
Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria
autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi
delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle
famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti
e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo
7, comma 2 del decreto).
In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più
opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo
anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni
da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta
di orario aggiuntivo.
Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta
formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio
e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola
facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi
di alunni appartenenti a classi diverse.
Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi collegiali,
il Piano dell'offerta formativa al Profilo e alle Indicazioni nazionali,
potranno disporre per ciascuna classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un
orario settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di 27
ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per
le famiglie, ma obbligatorie per le scuole.
La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita
all'intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per settimana), in considerazione
della circostanza che, nella situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche
suggeriscono di escludere la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte.
2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2,
prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive
dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si
aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella
sua estensione massima è di 330 ore annue.
Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche
di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente
a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione,
in sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005,
si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione
e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni
orari occorrenti.
Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le
consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a
27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe.
Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace interazione
tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà
comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a creare le condizioni
per una stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo
facoltativo opzionale.
Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima
applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero
dei posti complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno scolastico
2003/2004 per le attività di tempo pieno.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo
dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il
tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione
massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti
parte a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.
I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività
educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando l'assistenza
educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato
al "dopo mensa".
Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto
le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto
emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie
complessive dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle
corrispondenti all'ordinamento pregresso.
Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato,
su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili,
nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento
della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004
l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per
effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo
studio della lingua straniera.
Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario corrispondeva
a 990 ore.
Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi
1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore settimanali
(comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40
ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata "tempo pieno", comprensiva
del tempo mensa.
Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.
Situazioni orarie a confronto
|
Tempo scuola
|
|
Annuo
|
Settimanale
|
Ordinamenti
|
Obbligatorio
|
Facoltativo
|
Totale
|
Obbligatorio
|
Facoltativo
|
Totale
|
Riforma *
|
891
|
99
|
990
|
27
|
3
|
30
|
Testo unico
(tempo normale) *
|
(990)
|
-
|
(990)
|
30
|
-
|
30
|
* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più
periodi di tempo-mensa di durata varia
|
Offerte di Tempo lungo
|
|
Settimanale
|
Annuo
|
Ordinamenti
|
Attività didattica
|
Mensa e dopo mensa
|
Totale
|
Attività didattica
|
Mensa e dopo mensa
|
Totale
|
Riforma
|
30
|
10
|
40
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990
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330
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1.320
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Testo unico
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Non quantificato
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Non quantificato
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40
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Non quantificato
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Non quantificato
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(1.320)
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2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)
Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento
delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso
la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta
salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso
di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,
svolge funzioni di:
- assistenza tutoriale a ciascun alunno;
- rapporto con le famiglie;
- orientamento per le scelte delle attività opzionali;
- coordinamento delle attività didattiche ed educative;
- cura della documentazione del percorso formativo.
Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei
primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli
alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6).
Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività,
facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione.
L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale,
concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale
del docente.
Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia
espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti,
ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca
in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.
Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto
di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali
saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni.
Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli
ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti
interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia,
provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri
di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il
collegio dei docenti, competenti a fornire al Dirigente scolastico i criteri
generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.
Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle
attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento,
il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in
considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso
gruppo classe.
2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica
e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione
delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili
delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli
orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti
dagli alunni.
Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione
conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli
stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli
alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione".
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola
primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi
didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del
secondo periodo didattico biennale.
L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso.
Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo
19 comma 3 del decreto legislativo.
2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento
(articolo 13 e Allegati B e D)
L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo
assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento
governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali
per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione
su alcuni punti significativi del medesimo.
Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire
l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile
alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche,
sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione
dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre,
l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale,
motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche,
organizzative della vita umana.
È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento
per progettare Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi
formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione
di handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno
in reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative
e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono
indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà
a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.
Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento
di novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della lingua
inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica.
Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una lingua
diversa dall'inglese, in via transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino
all'esaurimento del percorso scolastico, fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento
dell'inglese fin dalla prima classe.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento
relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza,
stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività)
che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta
di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti
contitolari del gruppo classe.
3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16
del decreto legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti
disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria
di I grado:
- orari di funzionamento;
- dotazioni organiche;
- assetti delle discipline di insegnamento;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.
In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie
di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola secondaria
di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall'anno scolastico
2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà applicazione limitatamente
al primo anno del corso di studi.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)
Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario obbligatorio
annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di I grado, è di 891 ore,
che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono, a
regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla
prima alla terza.
Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle
sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti
le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 297/1994.
Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è
determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle scuole
l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi del D.P.R.
n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie
e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il
Profilo, organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 198
ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore
settimanali.
Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è
gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime,
mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra
precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che
rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di
cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente
dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è
di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).
I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle
attività educative e didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa
del personale docente.
Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione
dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni,
capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta degli
insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo
opzionale.
Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento
legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in
particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la
gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire,
in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali
di cui dispongono.
In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione
tra famiglie e scuole, sulla cui base poter contemperare le richieste e le attese
delle prime con l'effettiva capacità di risposta delle seconde.
In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti
e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate
dal Portfolio, saranno in condizione di predisporre un repertorio di
offerte formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni
e valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono
state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite
all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano
riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello comprensivo
della quota oraria facoltativa opzionale.
Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo,
agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori
istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale
e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto legislativo e alle
Indicazioni nazionali allo stesso allegate.
Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e
le modalità di seguito indicate.
Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno
ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività,
da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del
decreto), tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi
delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle
famiglie.
Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni
scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno
scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio
di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e
a rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente
riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad
alunni in particolari condizioni.
Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli
14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno
scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi, comporterà
la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle
famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del
decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole secondarie
di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive
modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente
a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.
Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico,
le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione
oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.
In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione
delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti.
Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare
il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali
e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria dovesse comportare
una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo.
Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia
al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.
Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico,
le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa
alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate
a livello nazionale.
3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato
C)
L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all'emanazione
del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo
di cui alle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati
per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento
al Profilo individuato nell'Allegato D.
Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie
delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima
del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica,
è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.
In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che
dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con
i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli
assetti delle discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali.
Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno
precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti
riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle quali
si applicherà l'ordinamento previgente.
In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di
diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi
ad una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze orarie. In una
fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della
seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità.
Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto
di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e non trascurando,
altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile,
per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.
Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione
di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti.
Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di
educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi
di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali
docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti
previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste
per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno
utilizzazione nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle
di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo
14, comma 5).
Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate
indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare nelle
sedi competenti.
Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato
in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte
formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale,
rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito
delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.
Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole
e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi
di studio.
Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri
di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo
la normativa previgente.
3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)
Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento
delle finalità proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare
soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre
prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che,
in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali
analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della
funzione per la scuola primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.
Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione
tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.
Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto
legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire nell'ambito
delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a soluzioni
di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare
opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.
In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché all'individuazione
dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni
già formulate per l'analoga funzione riferita alla scuola primaria, con
la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituiranno
oggetto di confronti nelle sedi competenti.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto
legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado
sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento
e di raccordo con il secondo ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità
dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre
quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono
autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli
orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti
dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni
ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli
insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso
al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.
3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento
(articolo 14 e Allegati C e D)
L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo
assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento
governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali
per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione
su alcuni aspetti significativi dello stesso.
In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo
di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado
siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli
della scuola primaria.
Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline
di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra
i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e informatica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati
per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e
abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze
personali di ciascun alunno.
Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento:
italiano, storia e geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda
lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e sportive.
L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici
di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento
individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o elettivi,
è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei
docenti.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento
relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza,
stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività)
che, come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina
a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e
didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.
Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno,
per la parte di rispettiva competenza, porre in essere tutti gli adempimenti
finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e delle istruzioni nella
stessa contenute.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL MINISTRO
Letizia Moratti