MIURAOODGOS R.U/U n. 695
Roma, 9/02/2012
Oggetto: Attività alternative all'insegnamento dell'IRC. Valutazione periodica e finale.
Si fa riferimento alla nota sopra citata, con la quale codesto Ufficio chiede delucidazioni in ordine alle modalità di valutazione delle ore alternative all'IRC nell'intero ciclo della scuola secondaria di I e di II grado, in vigenza dell'attuale quadro normativo di cui al DPR 122 del 22 giugno 2009.
Le perplessità di codesto Ufficio derivano dalla circostanza che il TAR del Lazio ha disposto, con sentenza n. 33433 del 15.11.2011, il parziale annullamento del DPR n. 122/2009, nella parte in cui prevede che "i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno". La mancata partecipazione dei docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica alle operazioni di scrutinio, realizza, ad avviso del TAR, disparità di trattamento rispetto ai docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica.
Ciò premesso, si fa presente che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza in argomento, la disposizione annullata deve intendersi automaticamente non più applicabile.
Pertanto, i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.
Il Direttore Generale
Carmela Palombo
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (rif. nota n. 901 del 30 gennaio 2012)
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali