Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
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Criteri contratti TD docenti e ATA
Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale ATA, docente di ogni ordine e grado e del personale educativo. Anno scolastico 2012/2013. 07/09/2012 Albo Personale scuola Docenti ATA


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Direzione Generale

Prot. n . A00DRUM 14428/C5

Perugia, 07/09/2012

Al fine di dare trasparenza al procedimento per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA, si rendono noti i criteri generali relativi all'a.s. 2012/2013 cui gli uffici addetti si atterranno in esecuzione della normativa regolamentare e contrattuale in materia. Tali criteri sono stati definiti sentite le OO.SS rappresentative aventi titolo alle relazioni sindacali, nell'incontro del giorno 5 settembre 2012.

Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento ( ex permanenti ), saranno disposte - per l'a.s. 2012/2013 dai dirigenti scolastici degli istituti polo di riferimento, appositamente individuati a livello provinciale, con l'assistenza e la consulenza da parte dei funzionari degli uffici territoriali in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR (D.M. 13/06/2007 - art. 1 comma 6; fa art. 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333).

Ufficio scolastico ambito territoriale di Perugia:
Istituto Professionale "Cavour - Marconi" di Perugia
I.I.S. "Giordano Bruno" di Perugia

Ufficio scolastico ambito territoriale di Terni :
Liceo "Tacito" di Terni

Le nomine saranno disposte secondo i calendari predisposti e pubblicati a cura degli uffici provinciali mediante avviso sui siti WEB  in tempo utile per l'espletamento delle operazioni medesime. Secondo le stesse modalità saranno rese note le relative disponibilità in anticipo di 24 ore prima della relativa operazione.

Conferimento nomine personale docente
Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non è prevista la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra diverse classi di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare, ad eccezione delle nomine desunte dagli elenchi di sostegno e dalle graduatorie speciali per la copertura dei relativi posti disponibili, relativi a ciascun ordine di scuola.
Dalla predetta non contestualità delle operazioni incrociate delle nomine, tra le diverse classi di concorso, consegue:
a) la rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
b) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
c) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
d) l'accettazione di una nomina di durata annuale o fino al termine dell'attività didattica per posto di sostegno consente all'aspirante, prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del DM21/05. In tale caso la rinuncia al sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune;
e) il personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s.2012/13 non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.
I posti che si rendono disponibili in applicazione dei casi previsti dai punti a), b) ,c) d), sopra specificati, sono considerati disponibilità sopravvenute e non determinano il rifacimento delle operazioni di nomina già svolte.

Completamento di orario docenti
Le disponibilità successive che si vengono a determinare, formano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei confronti di coloro che conservino ancora titolo al completamento d'orario, anche mediante i possibili frazionamenti di orario e, successivamente, nei riguardi degli aspiranti che in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati assenti, non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
L'aspirante che, al proprio turno di nomina, non avendo trovato posti interi, abbia accettato una supplenza non comportante orario di cattedra, conserva titolo al completamento d'orario. L'aspirante, solo se al proprio turno di nomina, non trova spezzoni compatibili che consentano il completamento del proprio orario di cattedra, ha diritto al completamento anche mediante la frantumazione dello spezzone.
Chi rinuncia ad un posto intero per accettare uno spezzone, mantiene il diritto al completamento nel proprio e in altro insegnamento, come precisato dal MIUR con nota n. 12643 del 31/08/2009 , ma dovrà accettare spezzoni orario senza poterne chiedere la modifica.
Il completamento è disposto fino alla concorrenza dell'orario settimanale previsto dal CN Comparto Scuola e può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, entro il limite massimo di tre sedi scolastiche e in non più di due comuni. E' possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola presidenza.
In ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l'articolazione dell'orario di servizio tra le diverse sedi scelte.
Limitatamente al personale docente, il completamento, fino a 22 ore settimanali di lezione nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità ivi compresi gli spezzoni, ad eccezione dei posti annuali al 31 agosto, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e sempreché non siano già disponibili spezzoni orari utili per realizzare il completamento stesso.
La richiesta di part-time pregiudica la possibilità di chiede completamenti di orario.
Nella scuola primaria, l'aspirante fornito di titolo specifico può unire spezzoni di lingua e di posto comune, se in posizione utile per tale tipologia di posto, fino alla concorrenza delle 22 ore di servizio.

Nomine su posti di sostegno
Saranno conferite con priorità, rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni, le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2012/2013, in conformità alle disposizioni vigenti ( art. 6 del regolamento).
Per la scuola secondaria di II grado, in caso di esaurimento di una o più aree di sostegno, si disporrà lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari anche per le nomine che saranno disposte dai dirigenti scolastici dalle graduatorie di istituto.
I docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, mediante frequenza dei corsi speciali di durata annuale, di cui al D.M. n. 21/2005,  "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con priorità, sui posti di sostegno".

Delega
Gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione. Il delegato non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso, se non per realizzare il completamento d'orario come previsto. L'aspirante che giunga in ritardo alla convocazione, potrà scegliere ed accettare nomine relative alle eventuali disponibilità residue, rimaste disponibili al momento.
L'eventuale delega al Dirigente della scuola polo dovrà pervenire all'amministrazione o allo stesso, entro le ore 14,00 del giorno antecedente le nomine così come fissate dal calendario. Le deleghe possono essere inviate da chi è in possesso di posta certificata, ai seguenti indirizzi di posta certificata, o ai seguenti numeri di fax:
Ufficio scolastico di Perugia:
posta certificata: drum@postacert.istruzione.it Fax n. 075 5837561

Istituto Professionale Cavour Marconi di Perugia:
posta certificata ipsiaperugia@legalmail.it - Fax n. 075/32371

I.I.S. Giordano Bruno di Perugia:
posta certificata: pgte01000a@pec.istruzione.it - Fax n. 075/5000557

Ufficio scolastico di Terni:
posta certificata: usptr@postacert.istruzione.it - Fax n. 0744 498253
Deleghe pervenute successivamente non saranno prese in considerazione per le predette nomine.
In caso di delega all'Amministrazione, l'avente titolo avrà un posto di durata giuridica e di consistenza economica corrispondente alla sua posizione in graduatoria e sarà conferita l'ultima sede disponibile nell'ambito di tale tipologia.

Tipologia di nomina
Nei posti e negli insegnamenti ove il personale della scuola nominato in ruolo per l'a.s. 2012/2013 abbia scelto una sede disponibile fino al termine delle attività didattiche, l'ufficio scolastico provvederà a trasformare, per ciascun posto e insegnamento, un corrispondente numero di posti annuali in posti disponibili fino al 30 giugno ( termine delle attività didattiche ).
Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni fino alla concorrenza del numero massimo di nomine annuali possibili per ciascun insegnamento.
Tale meccanismo opererà anche per l'attribuzione dei posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado.

Conferimento nomine al personale ATA

Le nomine del personale ATA saranno disposte secondo l'apposito calendario che sarà pubblicato all'albo e nel sito web.
Il personale potrà scegliere tra tutti i posti disponibili compresi i posti part time; si potrà scegliere una frazione di posto anche tra quelli di durata al 31/08/2012 e in tale ultimo caso l'aspirante non potrà avere altri completamenti.
La frazione di posto rimasta avrà scadenza al 30/06/2013 e non potrà essere ulteriormente frazionata.
Le disponibilità sopravvenute non determinano rifacimento delle operazioni già svolte; saranno disponibili per il completamento di orario per coloro che non hanno trovato, al momento della scelta, posti interi o posti per completare l'orario di servizio e in questo caso i posti potranno essere frazionati, ma solo per arrivare a 36 ore; successivamente verranno proposte a coloro che non hanno avuto proposte di assunzione.
Il completamento di orario è consentito solo nell'ambito dello stesso profilo e non tra posti di profilo diverso.
Il completamento di orario è consentito entro il limite massimo di tre sedi e in non più di due comuni. In ogni caso i Dirigenti Scolastici devono favorire l'articolazione dell'orario di servizio tra le diverse sedi scelte.
L'aspirante che giunga in ritardo alla convocazione , potrà scegliere ed accettare nomine relative alle eventuali disponibilità residue, rimaste disponibili al momento.

Deleghe
Gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega e dovrà essere esibito e consegnato in sede di convocazione.
L'eventuale delega all'Amministrazione dovrà pervenire entro le ore 14,00 del giorno precedente le operazioni. Le deleghe possono essere inviate al seguente numero di fax: 075/5837561
In caso di delega all'Amministrazione, l'avente titolo avrà un posto di durata giuridica e di consistenza economica corrispondente alla posizione occupata in graduatoria e sarà conferita l'ultima sede disponibile nell'ambito di tale categoria.

Priorità di scelta delle sede docenti e ATA
Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle percentuali previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni contenute nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/07 e sezione lavoro, n. 19030 dell'11/09/07. Pertanto la graduatoria ad esaurimento viene considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.
Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo determinato, previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali, sono quelle da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata sul numero delle nomine annuali residuate dopo le assunzioni in ruolo, ove non interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto a tempo indeterminato. L'aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione, salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria o in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale destinatario della precedenza ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima).
Alla priorità di scelta della sede, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario della priorità ex art. 21 legge 104, sceglie con precedenza su tutta la tipologia di posti disponibili per la quale ha diritto. Mentre l'aspirante beneficiario ex art,. 33 commi 5 e 7 legge 104 sceglie con priorità solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente nella stessa provincia.
Se c'è disponibilità nel comune di residenza della persona assistita, l'aspirante è tenuto a tale scelta se vuole usufruire del beneficio di cui alla legge 104, in relazione alla tipologia di posto che spetterebbe per posizione di graduatoria.
In nessun caso i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Ai fini della scelta prioritaria della sede si distinguono tre tipologie di posti:
disponibilità annuali ( al 31 agosto )
disponibilità al termine delle attività didattiche ( 30 giugno )
spezzoni pari o superiori a 12 ore
spezzoni pari o inferiori a 11 ore

Fruisce del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica il personale che ne possiede i requisiti avendo presentato il relativo allegato "A" al D.D.G. 16/03/2007. Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Resta salva la facoltà dell'interessato di rinunciare al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta di sede al proprio turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.

Stipula contratti
A seguito dell'individuazione dell'avente diritto alla nomina, con relativa predisposizione e consegna all'aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata da quest'ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare il contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti scolastici all'effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche.

Presa di servizio
Il personale docente deve assumere servizio entro il 12 settembre 2012. La presenza in servizio potrà essere anticipata mediante fax alle segreteria delle scuole nei casi in cui il tragitto comporti un lasso temporale tempo più lungo

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia al DM 13 dicembre 2000 n. 430, al DM 13 giugno 2007 n. 131 e alla nota ministeriale n. 6635 del 10/08/2011.

F.to Il Direttore Generale
M. L. Melina

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