Direzione Generale
Prot.n. AOODRUM-18756-C2
Perugia, 29/11/2012
Oggetto: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008 - collaborazione con organismi paritetici o enti bilaterali.
A seguito di varie richieste di informazione inoltrate da Dirigenti scolastici a questa Direzione Generale in merito all'esistenza o meno di enti bilaterali o organismi paritetici con i quali poter realizzare le forme di collaborazione previste dall'art. 37 d.lgs. n. 81/2008 per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e di sicurezza, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Innanzitutto, occorre precisare che la collaborazione in oggetto deve essere richiesta "solo" ove gli organismi paritetici o enti bilaterali siano «presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro» (art. 37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008).
Gli enti in questione, per poter essere coinvolti nell'attività di formazione dei dipendenti da parte del datore di lavoro, devono, cioè, operare necessariamente nel settore di quest'ultimo «e non in diverso settore» (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 luglio 2011, n. 20).
La “territorialità” dell'azione degli organismi in esame va, invece, ricondotta all'ambito provinciale, come chiarito nel recente Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 sull'«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2, e 37, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
«Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale, ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all'art. 37, comma 12, del "testo unico", potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale».
A ciò si aggiunga che gli enti bilaterali o organismi paritetici a cui è possibile rivolgersi per dar vita alla collaborazione prevista dall'art. 37 d.lgs. n. 81/2008 devono necessariamente essere stati costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento.
In altre parole, come ribadito anche dalla già richiamata Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 luglio 2011, n. 20, la collaborazione deve essere richiesta unicamente all'organismo bilaterale o paritetico (di settore e presente nel territorio in cui opera il datore di lavoro) promosso dalle associazioni che hanno firmato il CCNL applicato nella realtà lavorativa considerata.
Ciò posto, è possibile, pertanto, affermare che non risultano esservi, ad oggi, enti bilaterali o organismi paritetici a cui i Dirigenti scolastici della Regione Umbria debbano inoltrare richiesta di collaborazione ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/2008.
Quest'ultimi potranno così procedere «alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione» in oggetto pur «in mancanza» della collaborazione con gli organismi suddetti, come affermato nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
Il Direttore Generale
f.to Maria Letizia Melina
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dell'Umbria