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Dirigenti scolastici - riconoscimento Ria
Presupposti e condizioni per il riconoscimento ai Dirigenti scolastici della retribuzione individuale di anzianità (Ria) o di una somma ad essa corrispondente 30/04/2013 Dirigenti Scolastici


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Direzione Regionale

Prot.n. AOODRUM-3604/C2

Perugia, 25/03/2013

Oggetto: Dirigenti scolastici - richiesta riconoscimento Ria - atti di invito e diffida.

A seguito degli atti di invito e diffida inviati al Miur e a questa Direzione Generale da parte di Dirigenti Scolastici al fine di ottenere il riconoscimento e il pagamento della retribuzione individuale di anzianità (Ria) o di una somma corrispondente a quest'ultima, si precisa quanto segue.

Secondo quanto previsto dal primo CCNL dell'Area V-Dirigenza Scolastica dell'01.03.2002, "a decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico" (art. 39, comma 1).

Soltanto ai Dirigenti Scolastici già in servizio a quella data come direttivi (Presidi o Direttori Didattici) è stata riconosciuta la Ria, per compensare le conseguenze derivanti dalla soppressione della progressione economica per anzianità disposta dal citato art. 39. Soppressione che, al momento del passaggio dalla qualifica direttiva a quella dirigenziale, riguardava tutto il personale in servizio all’epoca come direttivo.

Successivamente, seguendo la stessa ratio, per non pregiudicare il trattamento economico in godimento da parte di Dirigenti Scolastici neo assunti, che avevano in precedenza svolto funzioni di Preside Incaricato, il secondo CCNL dell'Area V dell'11.04.2006 ha riconosciuto a quest’ultimi un assegno ad personam per coprire la differenza tra il trattamento economico da Preside incaricato e quello da Dirigente (art. 58, comma 2).

Pertanto, in base a quanto disposto dai CCNL dell'Area V-Dirigenza Scolastica, la Ria o un'eventuale somma ad essa corrispondente spetta esclusivamente ai soggetti appena descritti e non può essere riconosciuta indifferentemente a tutti i Dirigenti Scolastici.

E' d'uopo, inoltre, precisare  che, in materia di trattamenti economici, sussiste una vera e propria riserva contrattuale: il contratto collettivo è l'unica fonte per la disciplina del trattamento economico dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l'art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001 prevede che "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela  delle retribuzioni di cui all'art. 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali".

Analogamente, l'art. 45 dello stesso decreto stabilisce che "il trattamento economico fondamentale e accessorio, fatto salvo quanto previsto all’art. 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’art. 47-bis, comma 1, è definito  dai contratti collettivi".

Ciò sta a significare che l’unica fonte idonea ad attribuire e definire il trattamento economico dei Dirigenti Scolastici è il contratto collettivo, il quale, oltre a quantificare l'ammontare delle risorse, può, come nel caso in questione, legittimamente prevedere l’esclusione di categorie di dipendenti che non siano in possesso di determinati requisiti.

L'Amministrazione, quindi, quale datore di lavoro, non può derogare, in materia di trattamenti economici, alle disposizioni contenute nei contratti collettivi e non può in alcun modo prevedere unilateralmente la corresponsione di emolumenti a favore di soggetti che non siano espressamente individuati nei contratti.

Le previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali non possono essere disattese neanche dalla contrattazione integrativa, la quale, ai sensi dell’art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001, "si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali".

Conseguentemente, per poter riconoscere ai Dirigenti Scolastici vincitori di concorso ordinario, che provengono dalla carriera docente, la Ria o una somma ad essa corrispondente, occorre individuare nei CCNL dell’Area V-Dirigenza Scolastica una disposizione in tal senso, che, però, ad oggi, manca.

Ciò posto, non è possibile accogliere le richieste in oggetto. La questione in esame dovrà, semmai, essere affrontata e definita al momento del prossimo rinnovo contrattuale.

Per Il Direttore Generale
F.to  Domenico Petruzzo

Ai Dirigenti Scolastici interessati Loro Sedi
E p.c. Al Miur Dipartimento per l’Istruzione D.G. per il Personale Scolastico - Ufficio II        



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