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Contenzioso scrutini ed esami
Contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato20/06/2013 Esame di Stato


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Direzione Regionale

Prot. n. AOODRUM 8418/C29

Perugia, 20/06/2013

Oggetto: Contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato.

Come già segnalato nelle precedenti annualità, ed a seguito di richieste di intervento per le vie brevi e di esposti ricevuti da parte di genitori di alunni, i quali intendono ricorrere avverso le decisioni adottate dagli organi della scuola preposti alle valutazioni (Consigli di classe e Commissioni d'esame), si ritiene opportuno chiarire ancora una volta i termini entro cui vanno trattati i reclami e i ricorsi avverso le procedure di valutazione degli istituti scolastici.

I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d'esame  riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il ricorso gerarchico, previsto in via generale dalla legge per gli atti amministrativi non definitivi, nello specifico caso non appare, dunque, esperibile, anche in considerazione del fatto che l'Ufficio Scolastico non è superiore gerarchico né delle Istituzioni scolastiche autonome, né delle Commissioni di esame. Quest'Ufficio, conseguentemente, rimane sostanzialmente estraneo a tale profilo di impugnativa.

È pur vero che molti "reclami" si riferiscono a vizi procedimentali nella gestione delle valutazioni degli alunni, invocando l'esercizio della vigilanza amministrativa che tuttavia, per essere proficuamente esercitata (in tempi rapidi e con la dovuta efficacia), necessita di una serie di condizioni, soprattutto relative al personale qualificato disponibile, che negli ultimi anni, come è noto, si è notevolmente ridotto. Per di più, non si prevede tale funzione in capo agli uffici amministrativi quale loro specifica e diretta prerogativa.

Tutto ciò premesso, al fine di recuperare comunque un profilo di efficienza amministrativa in relazione alle modifiche strutturali intervenute nelle amministrazioni,  si confermano anche per quest'anno le seguenti indicazioni.

I "reclami" avverso le procedure di scrutinio e di esame delle scuole vanno  proposti  alla stessa autorità responsabile dell'atto conclusivo del procedimento. In questo caso  al Dirigente scolastico. Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell'istituto depositario degli atti consentire l'accesso, previo accoglimento dell'istanza da parte del dirigente scolastico. Ove trattasi di atti relativi solo all'interessato (o minore rappresentato) l'accesso può avvenire informalmente.

Il Dirigente scolastico, avuta comunicazione del reclamo, deve valutare una delle seguenti alternative:

- nel caso di fondatezza manifesta delle ragioni ivi richiamate accoglierlo o rigettarlo (con motivazione) nel caso in cui le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente;

- procedere, in caso di accoglimento, alla verifica degli atti oggetto di censura (si ricorda che è potere del dirigente procedere anche all'apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni);

- dare risposta, a conclusione dell'istruttoria, delle modifiche apportate (invitando per esempio l'organo collegiale a rivedere e sanare eventuali anomalie riscontrate) o dell'archiviazione dell'atto (in caso di mancanza di riscontri);

Ove si riscontrino negli atti elementi di interesse ulteriore, si potrà, eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori, secondo quanto previsto in materia dall'art. 8 del DPR 20/01/2009 n. 17.

La procedura è la medesima anche nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, fatto salvo il principio che, ove si dovesse prevedere una riconvocazione della commissione di esame (fenomeno peraltro molto raro), deve essere inoltrata richiesta direttamente allo scrivente Ufficio per competenza. Ovviamente, sempre dopo aver effettuato l'istruttoria come definita e con nota motivata.

Con l'occasione si rendono note anche le regole per la cura delle procedure nel caso  venga proposto ricorso al TAR e l'Avvocatura dello Stato invii all'Istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti. In tale circostanza, si avrà cura di inviare all'organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica):

1) i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell'alunno (con gli omissis su tutti gli altri);

2) le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell'alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell'anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);

3) i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell'alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);

4) gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l'indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;

5) le comunicazioni alla famiglia;

6) la c.d. "ratifica" finale;

7) (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione;

8) (in caso di bocciatura agli esami) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale;

9) (in caso di bocciatura agli esami) il provvedimento finale;

10) ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell'impugnazione.

I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica  relazione del dirigente scolastico (o del presidente della commissione d'esame) contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.

Per agevolare il lavoro di difesa dell'Avvocatura, anche in considerazione dell'imminente periodo feriale, oltre alla celerità nell'invio, si raccomanda di inoltrare, via mail, la suddetta relazione agli indirizzi di posta elettronica che la stessa  Avvocatura dello Stato avrà cura di indicare nella sua richiesta.

Nel pregare di dare la massima diffusione alla presente nota, si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Vicario
F.to Domenico Petruzzo



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