Direzione Generale
Prot. AOODRUM n.13935 C/29
Perugia, 24/10/2013
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2013/2014. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Con la presente si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto disposto dal MIUR circa la materia descritta in oggetto, con Circolare n. 26 del 11/10/2013 (PDF), la quale richiama e conferma le indicazioni già fornite dallo stesso Ministero con la C.M. n. 88 del 18/10/2012.
A tal riguardo il MIUR, nella predetta C.M., oltre a ricordare :
a) il termine di scadenza nella presentazione delle domande, da parte dei candidati interni ed esterni interessati a sostenere gli esami di Stato ;
b) il possesso dei requisiti di ammissione per gli alunni delle penultime e ultime classi;
c) la possibilità di sostenere gli esami di Stato per i candidati già in possesso del diploma professionale di tecnico di durata quadriennale, sempreché siano stati ammessi alla frequenza di un corso annuale ;
fa presente nella parte riguardante "le disposizioni generali", quanto stabilito al comma 6, dell'art. 5 dell'O.M. n. 13 del 24 Aprile 2013:
ai dirigenti scolastici, viene assegnato il compito di verificare la completezza e regolarità delle domande (e dei relativi allegati), prodotte dai candidati esterni, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione all'esame.
Le domande formulate secondo un apposito modulo, presente nei siti degli Uffici degli Ambiti Territoriali provinciali, vanno presentate, da parte dei candidati esterni, ai predetti Uffici entro i termini fissati e debbono essere accompagnate da una dichiarazione personale riguardante la residenza, oltre alla fotocopia di un documento di identità valido.
Quest'Ufficio assegna i candidati esterni alle istituzioni scolastiche, sulla base delle domande pervenute, avuto riguardo alla sede di residenza, senza entrare nel merito circa il possesso dei titoli di ammissione.
E' cura dei dirigenti scolastici, infatti secondo la previsione normativa sopracitata, esaminare con immediatezza la posizione di ciascuno di essi, controllare i titoli di ammissione, nonché l'avvenuto versamento della tassa per sostenere l'esame di Stato e nel caso di segnalare, tempestivamente, agli Uffici preposti, eventuali situazioni non regolari, prima della formazione delle commissioni .
Circa le altre tematiche trattate nella C.M., tra le quali quella riguardante le deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale da parte degli alunni, ai fini della valutazione finale prevista dall'art.14 comma 7 del Regolamento sulla valutazione, si ritiene utile richiamare le disposizioni impartite dal MIUR con C.M. n. 20 del 4/03/2011, la quale ricorda tra l'altro che : “Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati”.
Il predetto adempimento, dovrà essere espletato, come prevede la C.M., all'inizio dell'anno scolastico e pubblicato all'albo della scuola, come anche pure dovrà essere comunicato ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive utili per assicurare la validità dell'anno.
Si prega di attenersi scrupolosamente alle predette disposizioni al fine di assicurare la riuscita della complessa e delicata procedura riguardante le valutazioni finali degli alunni e gli esami di Stato ed eliminare possibilità di contenzioso che potrebbe istaurarsi.
Il Vice Direttore Generale
Domenico Petruzzo
Ai Dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria di 2° grado e Omnicomprensivi della regione
Ai Gestori delle scuole paritarie degli istituti d'istruzione secondaria di 2° grado della regione
All'USP di Perugia e Terni