Direzione Generale
Prot.n. AOODRUM 16295/C5
Perugia, 23/12/2013
Il Vice Direttore Generale
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti universitari e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
Visto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità dei titoli di studio di scuole e di istituto magistrale;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, concernente l'equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ( di seguito D.M. 249/2010;
Visto il decreto ministeriale n. 58 del 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
Viste le domande di partecipazione ai percorsi abilitanti speciali presentate ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale n. 58/2013,
Visto il decreto di questo ufficio n. 15612 del 04/12/2013 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali e degli esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l'accesso;
Ritenuto, allo stato attuale, di dover escludere dalla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali gli aspiranti già ammessi con riserva per aver prodotto ricorso al TAR, in attesa delle determinazioni del TAR stesso;
Tenuto conto delle successive informazioni acquisite in ordine ai titoli di accesso e delle dichiarazioni di rinuncia pervenute;
Ritenuto di dover apportare le conseguenti rettifiche agli elenchi già pubblicati;
Decreta
Art. 1. Sono pubblicati gli elenchi definitivi degli aspiranti ammessi (PDF) ai percorsi abilitanti speciali e degli esclusi (PDF) per difetto dei requisiti di accesso che sono parte integrante del presente decreto e che sostituiscono integralmente gli elenchi pubblicati con il decreto n. 15612 del 04/12/2013;
Art. 2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Vice Direttore Generale
F.to Domenico Petruzzo
Al Sito web
Al MIUR - Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico
All'Università degli Studi di Perugia
Al Conservatorio
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della regione (statali e non statali)
Agli Ambiti Territoriali della regione
Alle OO.SS. di Perugia e Terni