Direzione Generale
Prot. MIUR.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE(U).0001034.04-02-2014
Perugia, 04/02/2014
Visto l'art 75 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n 300;
Visto il D.P.R. 18/6/1998, n. 233 - "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15/3/1997, n. 59;
Visto l'art. 64, comma 5 della Legge 133 del 6/8/2008;
Visto il D.P.R. del 18.6.1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge del 15/3/1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 20/3/2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Vista la deliberazione n.300 del 18 dicembre 2013 (PDF) (e allegato (PDF)) - atto amministrativo - "Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria - anno scolastico 2014/2015".
Viste le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4, comma 69, che prevede la non assegnazione del Dirigente scolastico e del DSGA nei casi in cui l'istituzione scolastica non raggiunga i 600 alunni o i 400 in particolari casi e la nota MIUR - Dipartimento Istruzione prot. 2828 del 20/12/2013 (PDF), con la quale viene viene evidenziata la permanenza delle disposizioni di cui alla Legge 111/2011 sopra citata, in assenza del raggiungimento dell'accordo in Conferenza Unificata previsto dalla Legge 128 dell'8/11/2013;
Ritenuto di dover accogliere le proposte di deroga per i Licei scientifici ad indirizzo sportivo, proposte dalla Regione dell'Umbria in merito alle limitazioni di cui al D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 art. 3 commi 3 e 4 ed in particolare il comma 5 fermo restando il rispetto della condizione ivi prevista ovvero l'esistenza di risorse organiche e l'assenza di esubero in una o più classi di concorso, allo stato non calcolabile, non essendo stato definito il budget organico che verrà assegnato in organico di diritto dal M.I.U.R.;
Preso atto che in ogni caso le classi prime delle sezioni ad indirizzo sportivo potranno essere attivate in prima applicazione solo nella misura di una classe prima per ciascuna istituzione scolastica.(C.M. n.28 del 10-1-2014);
Attesa la necessità di dare attuazione al suddetto piano, emettendo i relativi provvedimenti amministrativi per la parte di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca secondo quanto previsto dall'art 4 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
Accertato che gli uffici degli Ambiti Territoriali hanno provveduto all'attribuzione dei nuovi codici anagrafici agli istituti scolatici come ridefiniti dal piano di programmazione regionale;
Accertato che l'approvazione del piano non comporta aumenti rispetto alla disponibilità organica dei dirigenti scolastici della regione Umbria per l'a.s. 2013/2014 e 14/15;
Considerato di non poter recepire nel presente piano le modifiche organizzative relative alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con sede nel comune di S.Venanzo in quanto malgrado le segnalazioni al MIUR non è stato possibile superare il contrasto della proposta di piano regionale con il disposto di cui all'art 75 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n 300 ( ruoli provinciali del personale);
Ritenuto di dover indicare la sede legale dell'istituto nei casi di nuova istituzione sulla base dei dati alunni e pregressa sede tenuto conto di eventuali segnalazioni dei Comuni interessati (Perugia (PDF) e Foligno (PDF)) anche per la provvisoria denominazione degli stessi;
aDecreta
Art. 1. Con effetto dall'1/09/2014, in applicazione alla programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica a.s. 2014-2015, della Regione Umbria, vengono apportate all'organizzazione della rete scolastica e all'offerta formativa regionale le modifiche di cui agli allegati A e B che sono parte integrante del presente decreto:
Art. 2. L'efficacia delle modifiche, di cui agli allegati elenchi A (PDF) e B (PDF), e l'attivazione di nuovi percorsi formativi, secondo le previsioni ordinamentali, sono subordinati alla disponibilità delle dotazioni organiche regionali e provinciali e al raggiungimento del numero di iscritti previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 3. Per i nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, che comportino nuova spesa, la reale attivazione potrà avvenire solo a condizione che sussistano l'effettiva disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati e la formale assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente locale competente, nonché l'assegnazione di risorse di personale da parte del MIUR.
Per la definizione degli adempimenti contabili da parte degli istituti dimensionati si applicano le disposizioni di cui alla nota n 8409 del 30 luglio 2010 e successivi aggiornamenti.
Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.
Il Vice Direttore Generale Domenico Petruzzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993
Al Dipartimento dell'Istruzione - MIUR
Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico - MIUR
Ai Dirigenti scolastici dell'Umbria
Alla Regione dell'Umbria
All'Albo
Al sito WEB dell'USR dell'Umbria