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Trattenimenti in servizio
Trattenimenti in servizio del personale docente ed A.T.A.27/02/2014 Personale scuola Servizio


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Direzione Generale

Prot. MIUR.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE(U).0002029.26-02-2014

Perugia, 26/02/2014

Oggetto: Trattenimenti in servizio del personale docente ed A.T.A.

Con Circolare prot. n. 2855 del 23 dicembre 2013 il MIUR ha diramato le disposizioni operative in materia di cessazioni dal servizio del personale scolastico aventi decorrenza dal 1 settembre 2014 ed indicato, tra l'altro, i criteri di valutazione delle istanze di trattenimento in servizio (il cui termine è scaduto il 14 febbraio u.s.) con richiamo alla Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazioni di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

A tal proposito, si ricorda che sono due le tipologie di proroga che possono essere richieste secondo la vigente normativa.

La prima, in base all'art. 509, comma 3 del D.Lgs. n. 297/1994, è finalizzata al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, vale a dire 20 anni (15 anni per chi è titolare di contribuzione al 31 dicembre 1992). In tale caso l'istituzione scolastica, qualora venga presentata la relativa domanda, è tenuta a disporre il trattenimento in servizio, per un massimo di 5 anni e comunque non oltre il 70° anno di età.

La seconda invece, ai sensi dell'art. 509, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 297/1994, può essere richiesta per un periodo massimo di un biennio oltre il compimento, entro il 31 agosto dell'anno di riferimento, del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio che è fissato, per il 2014, in 66 anni e 3 mesi (65 anni nel caso di maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti pensionistici vigenti a tale data). L'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992, nella sua attuale formulazione, stabilisce che in tal caso "è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

E' proprio con riferimento alla seconda tipologia di proroga illustrata che i criteri dettati dalla Direttiva del MIUR n. 94 del 4 dicembre 2009 devono trovare puntuale e motivata applicazione, anche in ragione del fatto che l'art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha equiparato i trattenimenti in servizio in parola a nuove assunzioni, le quali dovranno pertanto essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi. Il Ministero, nello specifico, richiede che venga "considerata con particolare attenzione la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario" avendo riguardo, per quanto concerne l'apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, non solo agli organici di diritto dell'a.s. 2013/2014, ma anche alla loro prevedibile evoluzione per l'a.s. 2014/2015.

A tale proposito, fermo restando che nessuna proroga potrà disporsi laddove richiesta da personale appartenente a classi di concorso, posti o profili professionali in esubero, esaminate le istanze pervenute a questo Ufficio e valutata l'incidenza che eventuali trattenimenti in servizio potrebbero avere in termini di riduzione dei contingenti annualmente determinati per le assunzioni a tempo indeterminato, informate anche le competenti organizzazioni sindacali, si ritiene congruo che le istanze di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994 possano trovare accoglimento nei casi in cui l'interessato vanti alla data del 31 agosto 2014 un'anzianità utile a pensione non superiore ad anni 25 e comunque riferito alle sole categorie di collaboratore scolastico, insegnante infanzia e primaria.

Tanto stabilito in linea generale, sarà poi compito dei singoli Dirigenti Scolastici emettere, per coloro che rientrino nell'anzidetto limite di anzianità contributiva, gli eventuali motivati provvedimenti di concessione della proroga in base alla normativa ed agli atti sopra indicati, trasmettendo gli stessi allo scrivente Ufficio tassativamente entro il 30 marzo 2014.

Ad ogni buon fine si comunicano in allegato (PDF), con l'indicazione dell'anzianità contributiva accertata, i nominativi del personale che ha prodotto istanza di trattenimento in servizio e che, secondo quanto sopra esplicitato, potrebbe usufruire delle norme richiamate.

Il Dirigente Vicario
Domenico Petruzzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
All'Ambito Territoriale per la provincia di Terni
E, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola



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