Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria
Direzione Regionale
Prot. n.1900/A2
Perugia, 21/01/05
Oggetto: divieto di fumo nei luoghi di lavoro – tutela della salute dei
non fumatori
Si richiama l’attenzione delle SS.LL su quanto previsto dall’art 51 della legge n 3/03, e dal relativo regolamento di attuazione, che completano il quadro normativo posto a tutela della salute dei non fumatori, iniziato con la Legge 587/75.
La normativa sopra richiamata - e, nello specifico proprio l’art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", con l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Il quadro normativo di riferimento infatti è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
a. legge n. 584 dell’11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266
h. art 1 comma 189 L. 311/04
Appare opportuno, ad esplicazione del contenuto generale delle richiamate norme, per quanto di interesse delle SS.LL., riportare parte del testo di commento alla normativa, redatto dal Ministero della salute (Circolare 17 dicembre 2004) che fra l’atro recita :
"Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
Per ciò che concerne l’ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell’art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone," ..ecc.
Nello stesso tempo l’allegato tecnico al decreto attuativo prevede al punto7
che
"Nei locali in cui e’ vietato fumare sono collocati appositi
cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini
della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali
cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata
dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili
ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza
del divieto e cui compete accertare le infrazioni." e al successivo
comma
Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta
"VIETATO FUMARE".
Quanto alla definizione della misura delle sanzioni occorre avere riferimento alle misure sanzionatorie, previste dall’art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che, integrati dalle recenti norme di cui alla finanziaria 2005 (L.311/04 art 1 comma 189) risultano essere le seguenti:
€ 27,50 minimo ; € 275,00 massimo. Per i responsabili che omettono di curare l’applicazione della Legge : € 220 minimo; € 2200 massimo.
In caso di rifiuto di pagamento il responsabile individuato per l’accertamento
delle violazioni dovrà applicare la regolamentazione prevista della legge
11 novembre 1975, n. 584 ovvero segnalazione al Prefetto ( Ufficio di governo)
"Art. 9 - I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni,
ai sensi delle norme richiamate dall’art. 2 della presente legge, qualora non
abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente art. 8, presentano rapporto(
leggi verbale di notifica) al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni…"
Le SS.LL. sono pregate di adoperarsi per predisporre quanto ancora necessario
agli adempimenti previsti dalle leggi tenendo presente ove non l’avessero già
fatto che per la modulistica necessaria ed ogni dubbio interpretativo è
possibile consultare il sito del Ministero
della Salute
F.to Il Direttore Generale
U. Panetta
Ai Dirigenti scolastici della regione
E p.c. Ai dirigenti dei CSA di PG e TR
Al Personale dell’Ufficio
Alle OO.SS. e RSU