Sulla Gazzetta Ufficiale n.151 - Serie Generale del 30 giugno 2005 - Decreto legge n.115
Art. 5.
Requisiti per la guida dei ciclomotori
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005
abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei
requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.";
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
"1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento
di una patente.";
c) al comma 12, le parole: "lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato
di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale";
d) al comma 13-bis, le parole: "Il minore che, non munito di
patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto" sono sostituite dalle
seguenti: "I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti".