Intesa tra USR e Università degli Studi per iniziative congiunte di formazione e aggiornamento dei docenti
Protocollo d'intesa
L’ufficio Scolastico Regionale Per l'Umbria, Direzione Generale, con sede in Perugia, Via Palermo, in persona del Direttore Generale, Dott. Ugo Panetta
E
L’Università degli Studi di Perugia con sede in Perugia, Piazza dell'Università 1, in persona del Rettore Prof. Francesco Bistoni
(di seguito "le Parti")
premesso che
-
- sono consapevoli della necessità di sostenere il complesso processo d'innovazione e riordino degli assetti organizzativi e istituzionali nonché del sistema educativo e formativo per sostenere e potenziare il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione, sia a livello nazionale sia d'unione europea, nell'ambito "della società della conoscenza";
- concordano sull'esigenza di collaborare attivamente in maniera organica e sistematica a sostegno dello sviluppo del capitale umano, quale risorsa strategica sulla quale investire al fine di coniugare coesione sociale, competitività, formazione di più alto profilo, opportunità occupazionali, migliore qualità della vita;
- intendono favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole e le università, con l'obiettivo di rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione richiesto dagli standard europei, di formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base;
- l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse le risorse finanziarie, anche per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento e le risorse di personale, le agenzie;
- l’Università è responsabile della formazione iniziale del personale della scuola anche con la realizzazione di laboratori di esperienze e tirocini in ambiti scolastici ed in collaborazione con l’amministrazione scolastica, enti ed agenzie formative. L'Università interviene inoltre nella formazione in servizio, con particolare riferimento all’aggiornamento professionale in ambito disciplinare e didattico.
Considerata
l’opportunità, nel rispetto delle rispettive autonomie, di promuovere specifiche attività di comune interesse per le finalità sopradescritte da realizzarsi congiuntamente ponendo a disposizione le risorse professionali, finanziarie e strumentali necessarie, nonché di prevedere forme di riconoscimento di crediti formativi;
convengono quanto segue
Art. 1 - Finalità operative
Le parti, con la stipula del presente Protocollo d’intesa valido a tutti gli effetti nei confronti di chiunque vi abbia interesse, concordano nell’azione di sviluppare un sistema di supporto alle istituzioni scolastiche, in particolare per quanto riguarda aggiornamento e formazione, dando rilievo ad ambiti disciplinari, didattici e amministrativi.
Art. 2 - Programma
La collaborazione fra USR e Università verterà sulle seguenti tematiche:
- la ricerca sulla didattica;
- il supporto e la consulenza alle istituzioni scolastiche per gli interventi connessi con l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- la formazione del personale della scuola con particolare riferimento a:
- laboratori e tirocini nell'ambito della formazione iniziale ed in quei corsi di laurea che prevedono una collaborazione con realtà scolastiche e formative;
- attività di formazione in servizio per il personale Dirigente scolastico, docente e ATA;
- iniziative formative per figure specialistiche connesse con l’innovazione, il coordinamento, l'ampliamento e il sostegno dell'offerta formativa delle scuole;
- definizione dei criteri per l'istituzione e l’organizzazione di apposite strutture d’Ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche (vedi art. 5, comma 1f, Legge 28 marzo 2003, n. 53);
- la costituzione di un centro per la documentazione dell'attività didattica, al fine di diffondere le best practices, con la messa a disposizione di spazi e risorse;
- lo sviluppo di progetti di formazione a distanza (e-learning) secondo un modello integrato, anche attraverso l’incremento e l'utilizzo di strumentazioni e metodologie adeguate;
- l’orientamento universitario e professionale e la formazione del personale ad esso preposto.
Art. 3 - Accordi esecutivi
Le parti contraenti procederanno all’attivazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente Protocollo d’intesa mediante la sottoscrizione di specifici accordi esecutivi, stipulati secondo le disposizioni della vigente legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative che di volta in volta le strutture proponenti intenderanno avviare.
Ogni singolo accordo esecutivo sarà approvato e sottoscritto dal responsabile della struttura proponente.
L’adesione al presente Protocollo d’intesa non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi esecutivi di cui sopra.
Art. 4 - Durata del protocollo
Il presente protocollo ha durata triennale dalla stipula con possibilità di rinnovo, se concordato tra le parti contraenti.
Art. 5 - Controllo sull’attuazione del programma
Le parti individueranno una commissione paritetica per l’attuazione ed il controllo del programma. Il gruppo sarà composto da tre rappresentanti per l’USR e tre per l’Università. La presidenza di detto gruppo avrà una rotazione annuale.
Art. 6 - Modificazioni del programma
Qualora intervengano modificazioni, con particolare riferimento al personale, ai metodi e agli interventi, la commissione ne dà comunicazione alle parti al fine delle necessarie autorizzazioni. I rappresentanti delle parti s’impegnano a dare risposta entro 10 giorni dalla comunicazione. Qualora detto termine trascorra inutilmente e la modifica richiesta non comporti un aumento di spesa, l’autorizzazione s’intende come resa.
Art. 7 - Inadempienze
Le parti possono attivare le procedure di risoluzione immediata del Protocollo, con avviso notificato mediante lettera raccomandata a.r., nel caso in cui:
- avvengano modificazioni delle finalità perseguite o della metodologia adottata non concordate fra le parti;
- ci siano risultanze negative al controllo previsto dall’art. 5 del presente Protocollo, non sanabili;
- ci siano assenze non giustificate agli incontri di lavoro programmati.
La parte che si trovi nella condizione di poter contestare le sopra descritte situazioni ha la possibilità di far riferimento alla commissione di cui all’art. 5 del presente protocollo o direttamente al responsabile legale dell’Ente d’appartenenza. La parte ha facoltà d’avviare i meccanismi per la disdetta del Protocollo medesimo, qualora non siano state attivate le procedure per rimuovere le inadempienze prima indicate.
Perugia, 12 ottobre 2005
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria Il Direttore Generale Dr. Ugo Panetta
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Università degli Studi di Perugia Il Rettore Prof. Francesco Bistoni
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