Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Prot. n. 1019
Roma, 03/02/2006
Oggetto: Ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio r.g. 413
del 1 febbraio 2006 – precisazioni
A seguito di impugnative presentate da un gruppo di genitori
di alunni delle scuole del I ciclo di istruzione contro la circolare 10 novembre
2005, n. 84, la Sezione Terza quater del Tribunale Amministrativo del Lazio,
nella seduta del 1 febbraio 2006, ha emesso un'ordinanza di sospensiva con la
quale ha ritenuto non manifestamente infondato il riferimento a due aspetti
della circolare n. 84.
Sulle determinazioni assunte dal TAR e sulle interpretazioni
che in queste ore ne vengono date, questa Direzione Generale sente l'obbligo
di fornire alcuni chiarimenti.
Si richiama innanzitutto l'attenzione sul fatto che trattasi
non di sentenza bensì di ordinanza di sospensiva contro cui il ministero
sta fin d'ora valutando la proposizione dell'appello.
Inoltre, contrariamente a quanto erroneamente rappresentato
da organi di informazione, l'ordinanza non ha riguardato la sospensiva del portfolio
e delle relative Linee guida con modulistica allegata, ma ha trattato esclusivamente
due aspetti:
a) "la biografia con narrazione delle esperienze
significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate),
lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005;
b) la valutazione dell'insegnamento della religione
cattolica.
Pertanto, la pronuncia del Tribunale Amministrativo, in quanto
limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità
del portfolio delle competenze e delle relative linee come previsto dalla circolare
n. 84/2005, quale strumento di documentazione del processo formativo degli alunni
previsto dalle norme di riforma.
Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del Tar, le istituzioni
scolastiche, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle esperienze
significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate),
lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, in attesa della
definizione del contenzioso in atto, sono invitate, per il momento, a soprassedere
alla sua compilazione.
Analogamente, per l'insegnamento della religione cattolica,
in attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa
la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente
anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono
avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo
Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994.
In ogni caso le istituzioni scolastiche potranno regolarmente
procedere negli adempimenti istituzionali, senza pregiudizio per il normale
svolgimento delle attività didattiche.
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano
All'Intendente scolastico per le Scuole in lingua tedesca Bolzano
All'Intendente scolastico per le Scuole delle località ladine Bolzano
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta Aosta
Ai Centri Servizi Amministrativi
e, p.c. Al Gabinetto
All'Ufficio legislativo