Questa pagina di FAQ è stata inserita il 28/06/2006
Gara d'appalto per il servizio di pulizia e di attività ausiliarie accessorie negli istituti scolastici della regione Umbria
1. Premesso che il punto III.2.2 punto b dice: "attestare il possesso di un patrimonio sociale non inferiore a 1.000.000 Euro e di aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale di impresa complessivo non inferiore a 5.000.000 di Euro", in caso di Ati in che percentuale devono essere posseduti, dalla mandataria e dalla mandante, i requisiti di cui sopra?
Ad avviso di questo ufficio il problema può essere risolto solo con riferimento all’impianto generale del bando. Si ritiene che, in analogia a quanto previsto nel "disciplinare di gara" (cfr paragrafo n 3 - raggruppamenti temporanei di imprese) , laddove a proposito della "capacità tecnica" con riferimento al punto III.2.3. del bando, si prevede che almeno il 40% del requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria e cumulativamente da tutte le imprese deve raggiungersi il 100%. anche per quanto attiene la capacità economica valgano le stese regole, per cui l’impresa mandataria deve possedere almeno il 40% del requisito e tutte insieme il 100%.
2. Al fine di poter richiedere la polizza provvisoria per la gara del servizio in oggetto, lo scrivente chiede il numero di codice fiscale della Vs. spettabile Amministrazione.
Codice Fiscale: 94094990549
3. Precisazioni su alcuni punti della sezione III del bando.
Con riferimento al quesito da Voi posto (sentita anche l'Avvocatura dello Stato) si rileva che, con riferimento al punto III.2.2 lett.a) del bando, il disciplinare di gara al paragrafo 3 dispone " la referenza bancaria di ci alla lettera c) dell'Allegato A1 del presente disciplinare di gara [nonché al punto III.2.1.2 del bando - ovvero III.2,2- "dovrà essere presentata dall'impresa mandataria (o designata tale) ovvero in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo". La previsione del disciplinare appare espressa e chiara nell'indicare il soggetto onerato, (nel caso di interesse il Consorzio) si che non appare possibile una interpretazione diversa da diversa da quella fatta palese dal senso delle parole. Peraltro, che i lavoratori impegnati nel servizio, in caso di aggiudicazione siano dipendenti dalle singole imprese consorziate non appare rilevante, ritrovandosi una analoga situazione anche nelle ATI, per cui pure il disciplinare di gara prevede che la referenza bancaria venga fornita dalla mandataria. E' da ribadire quindi l'indicazione del Consorzio come soggetto onerato.
4. Il punto III.2.1.1. del bando di gara prevede che occorre .. essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei Registri Professionali . qualora concorrano RTI o Consorzi è necessario che anche le imprese o le cooperative associate siano regolarmente iscritte ... Tale requisito in caso di consorzio deve essere posseduto dal Consorzio e dalle Cooperative associate che verranno indicate nella domanda di partecipazione a cui viene richiesto di svolgere il servizio o deve essere posseduto indistintamente da tutte le Cooperative associate al Consorzio, anche quelle che non andranno a svolgere il servizio e che per loro natura non potrebbero svolgere tale servizio?
Si ritiene che il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese debba essere posseduto da tutte le cooperative consorziate, secondo quanto espressamente dispone il disciplinare di gara, alla pagina 7, primo periodo.
Ciò in considerazione del fatto che la manifestazione di volontà del Consorzio discende da quella dei soggetti in esso riuniti, sulla base degli accordi associativi . che ciascuna delle imprese che lo compongono possieda il requisito in premessa, in quanto ciò è garanzia necessaria della capacità del soggetto agli adempimenti delle obbligazioni che esso ha assunto.
5. Con la presente siamo a richiedere se vi è l'obbligatorietà di effettuare i sopralluoghi presso tutti gli istituti scolastici risultanti dall'elenco allegato alla documentazione di gara (con rilascio di relativo attestato) o trattasi di sopralluoghi facoltativi e pertanto non obbligatori.
I sopralluoghi sono obbligatori per espressa previsione del bando, in quanto le caratteristiche dei singoli istituti, la dimensione, l'organizzazione e la fattura tecnica delle superfici da pulire sono eterogenee. La conoscenza completa è quindi necessaria per una corretta valutazione della proposta anche sotto il profilo della convenienza economica del proponente. Questa ufficio, a differenza di altre regioni non ha predisposto un modello di attestato che prevedesse l'avvenuto sopralluogo per ogni singolo "plesso" (ovvero sezione staccata di un istituto) avendo ritenuto che fosse sufficiente la valutazione delle caratteristiche dell'istituto, facilitando così l'opera di acquisizione del documento. Si lascia però alla discrezionalità del proponente e dei responsabili dell'istituto, ferma restando la obbligatorietà del sopralluogo per ogni istituto, individuare quanti e quali plessi visionare. A richiesta del Dirigente il proponente non può sottrarsi.
6. L'appalto in oggetto prevede un trattamento uguale o variato in diminuzione rispetto alle condizioni precedenti? Le motivazioni di tale richiesta sono da ricercare nella particolare disciplina dettata dall'art.4 CCNL a noi applicabile, al fine di verificare la necessità e/o opportunità di convocare presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente un incontro volto all'armonizzazione delle esigenze tecniche-organizzative dell'appalto eventualmente mutate con il mantenimento dei livelli occupazionali. Resta inteso che in difetto di chiarimento esplicito da parte dell'Amministrazione appaltante non saremo in grado, in via oggettiva, di formulare alcuna offerta, stante la pendenza di incognite tali da rendere ipoteticamente svantaggiosa l'aggiudicazione dell'appalto.
La definizione delle risorse disponibili per ogni istituto scolastico e per il complessivo appalto non è diminuita ma aumentata. L'aggiudicatario avrà (fatte salvale proposte a ribasso) un budget di risorse per istituto calcolato moltiplicando i metri quadrati di superficie da trattare per le tariffe standard previste per la tipologia di lavoro. A queste risorse si aggiunge un budget per le ore di "vigilanza ed assistenza" calcolate questa volta con un metodo opposto: visto il budget aggiuntivo disponibile (secondo le somme in bilancio, detratte le risorse necessarie per le pulizie) si divide tale somma per la tariffa oraria (superiore al minimo sindacale come per legge) e si definiscono le ore che l'offerente dovrà erogare. Si desume da ciò che il soggetto che si aggiudicherà la gara non avrà nocumento nel rapporto risorse disponibili- servizi da erogare. Naturalmente è diverso il problema della capienza fra le ore ed i servizi stessi da erogare (che possono essere liberamente organizzati secondo criteri di economicità) e l'obbligo di rilevare il personale in servizio. Tale obbligo tuttavia dalla lettura della norma che questo ufficio ha fatto prevede già meccanismi di riduzione ove necessari. Valuterà codesta società la necessità di attivare un chiarimento presso l'ufficio del lavoro.
7. L'art. 4 CCNL Multiservizi prevede testualmente come caso di riduzione dell'orario di servizio, nell'ipotesi di cessazione di appalto, quanto segue: "b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità."
Raccogliamo il Vs. invito a richiedere opportuni chiarimenti all'Ufficio del Lavoro, ma segnaliamo che l'esistenza della variazione dei termini, modalità e prestazioni contrattuali può essere indicata soltanto dalla stazione appaltante e non già dall'Ufficio del Lavoro. Stante dunque tale premessa chiediamo un pronunciamento ufficiale da parte vs. in tal senso, possibilmente c/o l'Ufficio del Lavoro alla ns. presenza.
In assenza invece di cambiamento dei termini, modalità e prestazioni contrattuali, le OO.SS. potranno obiettare all'azienda subentrante non solo il mantenimento di tutte le unità lavorative, che ci vede senz'altro concordi tramite una opportuna riparametrazione/ridistribuzione delle ore globali prestate nell'appalto, ma anche l'invariabilità delle ore prestate precedentemente se pur in variazione della somma tra le ore prestate per i servizi di vigilanza a richiesta e le ore da prestare per il servizio di pulizia a canone. Le seconde (ore destinate alla pulizia) potrebbero infatti non essere le stesse stimate dall'impresa di pulizia subentrante e sulla base delle quali ha formulato l'offerta economica. Per cui si potrebbe determinare uno stato di incongruenza in virtù del rispetto delle tabelle FISE da voi indicate per le prestazioni aggiuntive extra canone. In pratica: la somma totale delle ore prestate dagli ex LSU nelle aziende cessanti potrebbero determinare un ricavo orario unitario inferiore a quanto risultante dall'applicazione delle tabelle nazionali FISE da voi espressamente richiamate nella presente gara. Segnaliamo pertanto l'interesse dell'Amministrazione appaltante a farsi parte attiva nel dirimere tale problematica in ossequio al principio del favor partecipationis
Si ribadisce che la ditta aggiudicatrice dell'appalto è impegnata ad assumere il personale facente capo alle imprese cessanti ma il numero di ore lavorative verrà determinato in sede di contratto attuativo. Non solo è legittima la preoccupazione che nell'economia di scala, per il servizio di pulizia ci possa essere la necessità di verifica di compatibilità economica ma anche le ore c.d. di "guardiania e vigilanza" allo stato, risultano inferiori al valore nominale precedente per i solo fatto che le precedenti ditte svolgono in modo contestuale sia la vigilanza che la pulizia (in pratica la stessa unità nelle 6 ore giornaliere figura due volte: per la vigilanza ed anche per le pulizie). Il prospetto dell'ufficio, tenendo distinte le attività e calcolando le ore di vigilanza con il minimo contrattuale, ha definito parametri numerici alquanto diversi (le ore di vigilanza sono nominalmente inferiori). L'unico parametro omogeneo è quello dell'assegnazione di budget che è stata mantenuto (ed in molti casi aumentata) almeno simile per ogni istituto.
8. Posto che dalla lettura del capitolato tecnico così come richiamato dagli schemi di contratto, il corrispettivo dell'appalto è espresso in termini unitari Euro/Mq/Anno, e posto altresì che la committente si riserva la facoltà di variare la superficie dei locali presso i quali i servizi dovranno essere svolti, poniamo il seguente quesito: "In caso di variazione in aumento della superficie dei locali da pulire il maggior onere a carico dell'aggiudicataria sarà compensato con l'aumento proporzionale del prezzo rispetto ai MQ effettivi?" (per esempio: se per pulire 100 Mq di superficie è previsto un compenso annuo di € 2.000,00+iva, nel caso in cui i Mq salissero a 200 anche il compenso annuo salirebbe ad € 4.000,00+iva?).
Risposta affermativa. Le variazioni possono riguardare sia la modifica degli spazi, per nuove cessioni da parte degli enti, sia necessità straordinarie. Per entrambi i casi questo ufficio ha accantonato somme pari al 5% dell'importo dell'appalto necessarie anche a coprire gli aumenti Istat . Di ciò è presente documentazione sul sito Web della direzione regionale (cfr decreto di indizione gara con annessa distinta di previsione di spesa)
9. In riferimento alla lettera a) del punto III.2.1.1): È possibile concorrere in R.T.I. oltre che con un'altra impresa di pulizia anche con una società la cui attività non è però inerente alla presente fornitura, ma la stessa è tuttavia regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con attività inerente la fornitura di software e servizi informatici (essa fornirà e gestirà integralmente il software necessario all'Anagrafica Tecnica di cui al punto 4.1 del disciplinare, lett. b.3 Anagrafica Tecnica) senza che ciò costituisca causa di esclusione?
È possibile concorrere in R.T.I. con azienda regolarmente iscritta nel registro delle imprese per attività inerente i servizi informatici e che fornirà il software necessario alla gestione dell'anagrafica
10. In riferimento alla lettera a) del punto III.2.1.1): È possibile affidare in subappalto ad una società regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese per attività inerente la fornitura di software e servizi informatici la sola parte dell'attività relativa all'Anagrafica Tecnica di cui al punto 4.1 del disciplinare, lett. b.3, (ovviamente, sempre nel pieno rispetto della "misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale del singolo contratto-attuativo" di cui a pag. 3/19 del disciplinare)?
Diversamente il subappalto è possibile esclusivamente per imprese di servizi di pulizia e altre attività accessorie.
11. in merito alla presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da primario istituto di credito, contenente l'impegno ad aprire a favore dell'offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito a garanzia di eventuali pagamenti di stipendi e contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'impresa verso i propri dipendenti occupati nel servizio di pulizia di cui alla gara .
il presente consorzio chiede se il suddetto requisito deve essere in capo al consorzio quale figura giuridica o in capo alle consorziate per il quale il consorzio partecipa. ?
Si fa presente che il consorzio partecipa alla presente gara per conto delle proprie imprese consorziate e che in caso di aggiudicazione i lavoratori impegnati nel servizio saranno alle dipendenze delle stesse.
Pertanto visto si ritiene che le referenze bancarie debbano essere rilasciate ad ogni consorziata fino al raggiungimento del 100% del requisito richiesto e presentate dal consorzio in sede di gara.
Con riferimento al quesito da Voi posto (sentita anche l'Avvocatura dello Stato) si rileva che, con riferimento al punto III.2.2 lett.a) del bando , il disciplinare di gara al paragrafo 3 dispone " la referenza bancaria di ci alla lettera c) dell'Allegato A1 del presente disciplinare di gara [ nonché al punto III.2.1.2 del bando - ovvero III.2,2- "dovrà essere presentata dall'impresa mandataria (o designata tale) ovvero in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo".
La previsione del disciplinare appare espressa e chiara nell'indicare il soggetto onerato, (nel caso di interesse il Consorzio) si che non appare possibile una interpretazione diversa da diversa da quella fatta palese dal senso delle parole.
Peraltro, che i lavoratori impegnati nel servizio, in caso di aggiudicazione siano dipendenti dalle singole imprese consorziate non appare rilevante, ritrovandosi una analoga situazione anche nelle ATI, per cui pure il disciplinare di gara prevede che la referenza bancaria venga fornita dalla mandataria. È da ribadire quindi l'indicazione del Consorzio come soggetto onerato.
12. Nell'allegato A in nostro possesso vi sono indicati i mq totali per Dir. Did. o Ist. Comp.;è possibile avere le ripartizioni in mq per singole scuole?
Le ore di vigilanza indicate sono veramente poche; vorrei farle un esempio: nell'allegato A " Foligno Belfiore I.C." le ore presunte di vigilanza sono 1.992,80 annue:
Se andiamo a dividere questo importo per i 9 mesi di durata del servizio, risultano 221 ore/mese; queste ore/mese devono poi essere suddivise per le 8 scuole dell'Istituto?
Che servizio dovremmo svolgere con queste ore?
Le ore di vigilanza non sono né poche né molte: sono solo il risultato della divisione del budget disponibile in questa regione, decurtato dalla parte necessaria a coprire le spese di pulizia (calcolate in base ai metri quadrati) diviso per la tariffa sindacale oraria. Il risultato è stato distribuito in proporzioni ai pregressi finanziamenti sulle singole scuole. È ovvio che passare da una precedente situazione dove si pagavano le ore in modo promiscuo per le pulizie e la vigilanza, ad un'altra in cui le attività sono distinte, per di più calcolate sul minimo sindacale deriva una minore disponibilità. C'è comunque da precisare che il paragone con la precedente gestione è incongruo perché non è detto che bisogna coprire la fascia di 6 ore giornaliere e poi per la ditta che assumerà l'appalto non cambia nulla, in quanto si deve impegnare solo per quel numero di ore, il resto sarà risolto da questa amministrazione.
13. Premesso che il disciplinare di gara e l'allegato 1 dello stesso prevedono dichiarazioni conformi solo ai Modelli Allegato 1 e Allegato 4 mentre sul Vs. sito sono pubblicati anche i Modelli Allegati D - Allegato D1 e All. D2 che non vengono richiamati né nel bando di gara e né nel disciplinare di gara. Chiediamo pertanto conferma se anche i suddetti modelli (D-D1-D2) debbano essere resi nella documentazione di gara (Busta A) .
La modulistica si distingue in obbligatoria e sussidiaria. La prima espressamente richiamata è conforme alle prescrizioni formali; la seconda è egualmente necessaria in quanto corrispondente a stati e qualità che il richiedente deve comunque dichiarare (in particolare nei modelli D, D1 e D2 sono previste gli impegni e la descrizione della capacità finanziaria che non potrebbero mancare in quanto previsti esplicitamente dal bando), Peraltro nella stessa modulistica è indicato il riferimento esplicito alla busta "A".
14. in caso di partecipazione alla gara da parte di ATI già costituita quali modelli deve produrre solo la mandataria e quali solo le mandanti?
Dalla lettura della modulistica emerge con chiarezza che l'istanza deve essere compilata con riferimento a tutte le imprese raggruppate o consorziate. È pur vero che l'avvenuta costituzione del raggruppamento di impresa consente al mandatario o capogruppo di espletare azioni in rappresentanza (per esempio presentazione di referenza bancaria cfr paragrafo 3 del disciplinare) ma in questo caso appare evidente l'interesse della stazione appaltante ad avere riscontro delle imprese conferenti che assumono impegno diretto.
Ciò vale per gli allegati D1 e D2; per quest'ultimo (D2) forse si potrebbe prescinderne ma si consiglia di farlo compilare ad ogni impresa raggruppata per evitare che la commissione (che è comunque autonoma nelle valutazioni della documentazione sollevi eccezioni)
15. conferma se il triennio di riferimento riportato nell'All. D1 (nella parte della capacità economica-finanziaria) è da considerarsi 2002-2004 oppure 2003-2005 come previsto dal bando di gara.
Per il triennio di riferimento riportato nell'All. D1 (nella parte della capacità economica-finanziaria) è da considerarsi prevalente il 2003-2005 come previsto dal bando di gara, che è il documento aggiornato all'atto della pubblicazione; l'altra modulistica probabilmente già predisposta non è stata adeguata ai tempi dell'effettivo espletamento
Altri quesiti verranno inseriti quando disponibili