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Criteri contratti tempo determinato
Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo a.s. 2006/200702/08/2006 Personale scuola Reclutamento Docenti


Prot. n. 21875/B6

Perugia, 02/08/2006

Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo Anno scolastico 2006/2007.

Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti provinciali, saranno disposte - per l'a.s. 2006/2007 - dai dirigenti scolastici degli istituti - polo di riferimento, appositamente individuati a livello provinciale dai rispettivi CSA, con l'assistenza e la consulenza da parte degli stessi Centri Servizi Amministrativi, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare prot. n. 1004 del 21 luglio 2006. A tal fine sono confermate, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, con nota n. 2067 del 23/07/2003,con nota n. 476 del 25/08/2004 e con nota n. 1395 del 28 luglio 2005.

Le predette nomine saranno disposte, a partire dal 28 agosto 2006 secondo l'apposito calendario che sarà pubblicato all'albo della direzione scolastica regionale in data 4 agosto per il CSA di Perugia e in data 7 agosto per il CSA di Terni , nonché nei rispettivi siti web, unitamente all'avviso con l'indicazione della data in cui saranno pubblicate le relative disponibilità.

Per l'a.s. 2006/2007 le scuole polo individuate sono:

CSA Perugia: Dirigente Scolastico Mario Vermigli - 5° circolo Perugia per le nomine della scuola dell'infanzia e primaria;

CSA Perugia: Dirigente Scolastico Massimo Bertuccioli – ITC " Capitini " Perugia per le nomine del personale ATA;

CSA Perugia: Per la gestione delle nomine del personale docente della scuola secondaria di 1° e 2° grado, in nome e per conto delle altre scuole della provincia e con il supporto del CSA, sono individuati i seguenti istituti – polo di riferimento che provvederanno, ciascuno per il gruppo di materie di competenza, come sarà puntualmente indicato nel predetto calendario:

Dirigente scolastico Massimo Bertuccioli - ITC "Capitini" Perugia;

Dirigente scolastico Rita Coccia – ITI " A.Volta " Perugia;

Dirigente scolastico Alberto Stella – ITAS " Giordano Bruno " Perugia;

Dirigente scolastico Rosella Neri – I.I.S. " Pascal " Perugia.

CSA Terni: Dirigente scolastico Giuseppe Metastasio - IPSSAR Terni per la scuola dell'infanzia e primaria;

Dirigente scolastico Brunero Brunelli - L.SC- Donatelli Terni per la scuola secondaria e ATA

Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non è prevista la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra diverse classi di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare.

Dalla predetta non contestualità delle operazioni incrociate delle nomine, tra le diverse classi di concorso, consegue la possibilità per l'aspirante avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento o altra tipologia di posto, più favorevole, solo se quest'ultima sia di durata annuale; ciò è consentito fino al 31 agosto 2006, prima dell'effettiva assunzione in servizio con decorrenza dal 1/09/2006, data di inizio dell'anno scolastico.

E' inoltre previsto il completamento d'orario per lo stesso insegnamento anche spezzando cattedre sopravvenute, a partire dal primo aspirante che non ha trovato posti interi, comportanti orario di cattedra, al momento della convocazione relativa al suo turno quale avente diritto alla nomina.

Saranno conferite con priorità le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2006/2007, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero con la sopra richiamata C.M. prot. n. 1004 del 21 luglio 2006.

I docenti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 concernente i corsi speciali di durata annuale, " ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con priorità, su posti di sostegno.

Il completamento d'orario è previsto per la stessa e/o per altre classi di concorso e per un massimo di tre sedi scolastiche in non più di due comuni, per la concorrenza fino all'orario massimo di cattedra.

E' consentito il frazionamento delle cattedre di durata fino al termine delle attività didattiche riferite ad altro insegnamento, nel caso in cui l'insegnante non abbia trovato posti interi, purchè sia salvaguardata l'unità dell'insegnamento nella classe.

Gli abbinamenti degli spezzoni, relativi a tutti gli ordini di scuola, liberamente scelti dall'aspirante, se raggiungono l'orario di cattedra, devono corrispondere ai criteri seguiti per la costituzione delle cattedre (di facile raggiungibilità, sempre nel rispetto del criterio su enunciato : massimo tre sedi in non più di due comuni).

Ai sensi della predetta CM prot. n. 1004 del 21 luglio 2006, tutti gli spezzoni di ore di insegnamento, senza limitazioni di orario, ( ivi inclusi pertanto quelli per il conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali ), sono inclusi nel piano di disponibilità, ai fini dello scorrimento delle graduatorie permanenti. Le eventuali disponibilità residuate dalle precedenti operazioni sulle graduatorie permanenti, saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, per le operazioni di propria competenza.

Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione. Il delegato non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso, se non per realizzare il completamento d'orario come previsto.

Nei soli casi di: assenza o di rinuncia alla proposta di contratto individuale di assunzione a tempo determinato per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, in mancanza delle condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 25/05/2000, n. 201, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 8 del predetto Regolamento sul conferimento delle supplenze.

Facendo seguito ad intese intercorse con le OO.SS. del comparto scuola, negli insegnamenti ove i docenti nominati in ruolo per l'a.s. 2006/2007 abbiano scelto una sede disponibile fino al termine delle attività didattiche, l'ufficio scolastico provvederà a trasformare, per ciascun insegnamento, un corrispondente numero di posti annuali in posti disponibili fino al 30 giugno ( termine delle attività didattiche ).

Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni fino alla concorrenza del numero massimo di nomine annuali possibili per ciascun insegnamento.

Tale meccanismo opererà anche per l'attribuzione dei posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado.

Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle percentuali previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni contenute nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e dei pareri emessi al riguardo dal Consiglio di Stato; pertanto, le riserve dei posti sono applicate tenendo conto delle graduatorie permanenti distinte per fasce.

Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo determinato, previo scorrimento delle graduatorie permanenti provinciali, sono quelle da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata sulla dotazione organica di diritto; di conseguenza i posti da destinare a riserva sono calcolati sul numero delle nomine annuali residuate dopo le assunzioni in ruolo, ove la quota non sia stata interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto a tempo indeterminato. L'aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione, salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria o in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale destinatario della precedenza prevista al punto 2 della C.M. n. 40 del 9 maggio 2006 ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima). Il riservista che rinuncia alla nomina sulla disponibilità annuale, potrà concorrere alla nomina sulle eventuali altre disponibilità residue.

Alla priorità di scelta della sede, di cui al su richiamato punto 2 della C.M. n. 40 del 9 maggio 2006, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario della priorità sceglie con precedenza. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le medesime disposizioni, già citate nella CM n. 40 del 9 maggio 2006, previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Inoltre, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale, di cui all'art. 21 e al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

A seguito dell'individuazione dell'avente diritto alla nomina, da parte del dirigente scolastico dell'istituto - polo, con relativa predisposizione e consegna all'aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata da quest'ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare il contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti scolastici all'effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, a decorrere dal 1° agosto 2006 dopo il decorso del termine del 31 luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001.

Resta ferma la possibilità di scelta di altre soluzioni ritenute praticabili dai dirigenti dei rispettivi CSA, in relazione alle motivate esigenze sussistenti nei diversi contesti territoriali; soluzioni che saranno rese note ed adeguatamente pubblicizzate attraverso le specifiche istruzioni concernenti il calendario delle convocazioni.

F.to Il Direttore Generale
Ugo Panetta

Ai dirigenti dei CSA di Perugia e di Terni
Ai dirigenti scolastici degli Istituti - Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della regione
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All'Albo
All'URP
Al Sito USR


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