Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Prot. n. 5664
Roma, 31/05/2007
Oggetto: Attribuzione del credito scolastico
L’Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che, in accoglimento
della relativa richiesta, presentata contestualmente alla proposizione dell’appello
al Consiglio di Stato, con Decreto presidenziale cautelare, CdS-Sezione VI n. 2699/2007,
è stata disposta la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza
del TAR Lazio-Sezione III, quater n. 2408/2007, con la quale era stata,
a sua volta, sospesa l’efficacia dei punti 13 e 14 dell’art. 8 della O.M.
n. 26 del 15 marzo 2007 (PDF 167Kb), in materia di istruzioni e modalità
per lo svolgimento degli esami di Stato.
Conseguentemente, allo stato, tutte le disposizioni regolatrici
della materia disciplinata dall’ordinanza ministeriale sopra citata restano
pienamente vigenti ed efficaci.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.
Il Capo Dipartimento
F.to Giuseppe Cosentino
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
e, p. c. Al Capo di Gabinetto