Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
Prot. n AOODRUM 7618/D4
Perugia 22/08/ 2007
Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo - Anno scolastico 2007/2008.
In riferimento alle previste intese, intercorse con le OO.
SS. del comparto scuola, si rendono noti i criteri generali stabiliti per la
stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente di ogni ordine
e grado e del personale educativo, relativi all'a.s. 2007/2008.
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, tramite
lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento ( ex permanenti
), saranno disposte - per l'a.s. 2007/2008 - dai dirigenti scolastici degli
istituti - polo di riferimento, appositamente individuati a livello provinciale
dai rispettivi Uffici scolastici provinciali, con l'assistenza e la consulenza
da parte degli stessi Uffici, in conformità alle disposizioni impartite
dal Ministero della Pubblica Istruzione e con particolare riferimento al D.M.
13/06/2007 concernente il Regolamento per il conferimento delle supplenze che,
all'art. 1 comma 6 fa salve le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333 e alla
nota del MPI n. 15551 del 31 luglio 2007 che detta istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenza al personale della scuola per l'a.s.07/08.
Le predette nomine, saranno disposte a partire dal 27 agosto
2007, previa conferma, secondo l'apposito calendario che sarà
pubblicato all'albo della direzione scolastica regionale e degli uffici scolastici
provinciali il 23 agosto 2007, in tempo utile per l'espletamento delle operazioni
di nomina medesime, nonché nei rispettivi siti web, unitamente alle
relative disponibilità
Per l'a.s. 2007/2008 i Dirigenti Scolastici individuati per
la gestione delle nomine del personale della scuola ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001, sono i seguenti:
Ufficio Scolastico Provinciale di perugia:
Per la gestione delle nomine della scuola dell'infanzia , della scuola primaria
e del personale educativo:
Dirigente Scolastico Gabriele Goretti
Per la gestione delle nomine del personale docente della scuola secondaria
di 1° e 2° grado ciascuno per il gruppo di materie di competenza, come
sarà puntualmente indicato nel predetto calendario:
Dirigente scolastico Massimo Bertuccioli c/o ITC "Capitini" Perugia;
Dirigente scolastico Rita Coccia c/o ITI " A.Volta " Perugia;
Dirigente scolastico Alberto Stella c/o ITAS " Giordano Bruno " Perugia;
Dirigente scolastico Rosella Neri c/o I.I.S. " Pascal- Di Cambio"
Perugia;
Ufficio Scolastico Provinciale di Terni:
per la gestione delle nomine della scuola dell'infanzia e primaria, della scuola
secondaria di 1° e 2° grado e del personale ATA:
Dirigente scolastico Brunero Brunelli c/o Liceo scientifico " Donatelli
" di Terni.
Per il conferimento delle nomine nella scuola secondaria, non è prevista
la possibilità di effettuare operazioni incrociate tra diverse
classi di concorso, anche se appartenenti al medesimo ambito disciplinare, ad
eccezione delle nomine desunte dagli elenchi di sostegno e dalle graduatorie
speciali per la copertura dei relativi posti disponibili, relativi a ciascun
ordine di scuola.
Dalla predetta non contestualità delle operazioni incrociate delle nomine,
tra le diverse classi di concorso, consegue la possibilità per l'aspirante
avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne
altra successiva, per diverso insegnamento o altra tipologia di posto, solo
se quest'ultima sia di durata annuale; ciò è consentito fino al
31 agosto 2007, prima dell'effettiva assunzione in servizio con decorrenza dal
1/09/2007, data di inizio dell'anno scolastico.
Detta possibilità di opzione, non è consentita:
- se il docente abbia già accettato, al proprio turno di nomina, una
supplenza annuale;
- se il docente non abbia accettato una supplenza annuale, se pur disponibile
al proprio turno di nomina.
Sono soggette a rifacimento le operazioni di nomina nel caso
di riscontrati errori nelle disponibilità iniziali.
Il personale assente alla convocazione, sarà richiamato
solo nel caso l'errore derivi da disponibilità non considerate.
Le disponibilità successive che si vengono a determinare,
formano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei confronti
di coloro che conservino ancora titolo al completamento d'orario, anche mediante
i possibili frazionamenti di orario e, successivamente, nei riguardi degli aspiranti
che in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti
che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati assenti
senza giustificato motivo, non hanno più titolo ad ulteriori proposte
di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
L'aspirante che, al proprio turno di nomina, non avendo trovato
posti interi, abbia accettato una supplenza non comportante orario di cattedra,
conserva titolo al completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una
sola provincia. Per la scuola secondaria, il completamento è disposto
fino alla concorrenza delle 18 ore settimanali di lezione e può realizzarsi
per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando
ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia con ore appartenenti
a diverse classi di concorso, entro il limite massimo di tre sedi scolastiche
e in non più di due comuni.
Detto completamento, fino alle 18 ore settimanali di lezione,
può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità
( ivi compresi gli spezzoni ) salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento
nella classe e nelle attività di sostegno e semprechè non siano
già disponibili spezzoni orari utili per realizzare il completamento
a 18 ore. Gli eventuali spezzoni residui di consistenza pari o inferiore a 6
ore che si dovessero rendere disponibili nel corso delle operazioni per effetto
dei frazionamenti disposti, saranno conferiti solo per realizzare i completamenti
di orario e non per nuove nomine.
In ogni caso, non è consentito il frazionamento delle
cattedre annuali (cattedre conferibili con nomina di durata fino al 31 agosto
).
Saranno conferite con priorità, rispetto alle altre
tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni, le supplenze relative
ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno
assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le relative
disponibilità residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie
di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2007/2008, in conformità
alle disposizioni vigenti ( art. 6 del regolamento).
I docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, mediante frequenza dei corsi speciali di durata
annuale, di cui al D.M. n. 21/2005, " ricorrendone le condizioni, debbono
stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con priorità,
sui posti di sostegno".
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione, possono farsi
rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare atto di delega
che dovrà essere esibito e consegnato dal delegato in sede di convocazione.
Il delegato non potrà accettare la nomina in altra classe di concorso,
se non per realizzare il completamento d'orario come previsto. L'aspirante che
giunga in ritardo alla convocazione, potrà scegliere ed accettare nomine
relative alle eventuali disponibilità residue, rimaste disponibili al
momento.
Non è ammessa la delega né all'Ufficio scolastico
né ai Dirigenti scolastici individuati per la gestione delle nomine,
per ragioni organizzative .
Per quanto concerne gli effetti che discendono dalla rinuncia
ad una proposta di assunzione o dall'assenza alla convocazione, ovvero dalla
mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, nonché dall'abbandono
del servizio, si applicano le disposizioni introdotte dall'art. 8 del Regolamento.
Per il personale che sia già di ruolo per altro grado
di scuola o altra classe di concorso, l'accettazione di rapporto a tempo determinato
comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi
previste dalla disciplina contrattuale.
Negli insegnamenti ove i docenti nominati in ruolo per l'a.s. 2007/2008
abbiano scelto una sede disponibile fino al termine delle attività
didattiche, l'ufficio scolastico provvederà a trasformare, per ciascun
insegnamento, un corrispondente numero di posti annuali in posti disponibili
fino al 30 giugno ( termine delle attività didattiche ).
Tale modifica opererà nel corso delle convocazioni fino
alla concorrenza del numero massimo di nomine annuali possibili per ciascun
insegnamento.
Tale meccanismo opererà anche per l'attribuzione dei
posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado.
Le riserve dei posti sono calcolate, nel rispetto delle percentuali
previste dalle norme vigenti, sulla base delle quote di riserva di cui all'art.
3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nel rispetto delle disposizioni contenute
nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e dei pareri emessi al riguardo dal Consiglio
di Stato; pertanto, le riserve dei posti sono applicate tenendo conto delle
graduatorie permanenti distinte per fasce.
Come precisato dal MPI nel punto A.3 delle istruzioni operative
allegate alla nota n. 13637 del 4.7.07, le nomine conferibili ai riservisti,
mediante contratto a tempo determinato, previo scorrimento delle graduatorie
ad esaurimento provinciali, sono quelle da disporre sui posti annuali disponibili
fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata sul numero
dei posti dell'organico di diritto residuati dopo la mobilità del personale
di ruolo, ove non interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per
contratto a tempo indeterminato. L'aspirante beneficiario della riserva esercita
per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità
relativa ai contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione
di convocazione, salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto
di graduatoria o in ragione della priorità di scelta della sede spettante
quale destinatario della precedenza ( art. 21 e art. 33 comma 6 della legge
104/92, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima). Il riservista
che rinuncia alla nomina sulla disponibilità annuale, potrà concorrere
- solo per diritto di graduatoria - alla nomina sulle eventuali disponibilità
residue conferibili per supplenza temporanea fino al termine delle attività
didattiche.
Alla priorità di scelta della sede, si dà
luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate
dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità
faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata
giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario
della priorità sceglie con precedenza. In nessun caso, pertanto, i beneficiari
delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica
e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione
degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta
della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione,
si applicano integralmente le medesime disposizioni previste dal vigente contratto
nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Per sede
deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Inoltre, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale,
di cui all'art. 21 e al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, la priorità
di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti
di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti
in situazioni di handicap, di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio
risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza
della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune,
in comune viciniore. Resta salva la facoltà dell'interessato di rinunciare
al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta di sede al proprio
turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.
A seguito dell'individuazione dell'avente diritto alla nomina,
da parte del dirigente scolastico dell'istituto - polo, con relativa predisposizione
e consegna all'aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata
da quest'ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare
il contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti scolastici
all'effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina
dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività
didattiche, a decorrere dal 1° agosto 2007 dopo il decorso del termine del 31
luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001.
Resta ferma la possibilità di scelta di altre soluzioni ritenute praticabili
dai dirigenti dei rispettivi Uffici scolastici provinciali, in relazione alle
motivate esigenze sussistenti nei diversi contesti territoriali; soluzioni che
saranno rese note ed adeguatamente pubblicizzate attraverso le specifiche istruzioni
concernenti il calendario delle convocazioni.
Per il Il Direttore Generale Nicola Rossi
F.to Bodo
Ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali di Perugia e di Terni
Ai dirigenti scolastici degli Istituti - Polo di riferimento
Ai Dirigenti Scolastici della regione
Alle OO.SS. del Comparto scuola
All'Albo
All'URP