Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Roma,
Decreto Ministeriale n. 61 del 10 luglio 2008
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art.22
della legge 23.12.98 n.448 e dall’art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito
nella legge 20 agosto 2001, n.333;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito
nella legge 4 giugno 2004 n. 143; VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19
febbraio 2004;
VISTO l’art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nella parte in cui è stabilita la definizione di un piano triennale
per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed ATA per gli anni
2007-2009;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2007, emanato di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Riforme
e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, con il quale è stato definita
la programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale
docente, educativo ed A.T.A per il triennio scolastico 2007/2009;
VISTO l’art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
VISTO l’art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008;
CONSIDERATA la necessità di procedere per l’anno scolastico
news/2008/2009 all’assunzione di n. 25.000 unità di personale docente ed educativo,
e di n. 7.000 unità di personale A.T.A, sulla base di un parere di massima favorevole
del Ministero dell’Economia e Finanze;
CONSIDERATA l’opportunità, nel procedere alle assunzioni, di
utilizzare il principio già seguito nel corso delle assunzioni a tempo indeterminato
disposte per l’a.s. 2007/2008, secondo cui nell’attuazione del piano di immissione
in ruolo sono stati conteggiati esclusivamente i posti assegnati a docenti con
rapporti di lavoro precari;
CONSIDERATA l’urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti
di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili
professionali in tempi congrui per il rispetto del termine del 31 luglio 2008
per l’efficacia delle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall’inizio
dell’anno scolastico 2008/2009, ai sensi dell’art 4, comma 1 della legge 20
agosto 2001, n. 333.
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del
Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti
del personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per
l’a.s. 2008/2009,
DECRETA
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO E A.T.A.
anno scolastico 2008/2009
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente di 25.000 assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente ed educativo e di 7.000 assunzioni a tempo
indeterminato di personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come
da tabella allegata
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all’articolo
1 per il personale docente ed educativo è definito, proporzionalmente,
alle disponibilità dei posti residuati dopo l’espletamento delle
operazioni di mobilità, tenendo conto dell’esigenza di non creare
soprannumero nel corso del triennio. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui
posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l’intero anno
scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le
assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie
dei concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 - ovvero, in caso
di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie
ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre
2006, n.296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva,
di cui all’art.3 e all’art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso
per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla
totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie
sopra indicate o perché le assunzioni determinerebbero la presenza di personale
in soprannumero, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale
assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo
alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di
concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale,
con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità
del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie
di posto che presentino basse disponibilità. Al personale assunto a tempo indeterminato
viene assegnata una sede provvisoria.
2.5 Il personale di cui al presente articolo non può
chiedere trasferimento in altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell’ambito del contingente complessivo di 7.000
unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene
determinato proporzionalmente alle disponibilità di posti residuati dopo
l’espletamento delle procedure di mobilità del personale appartenente
ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni
sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale
nelle diverse province.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale,
le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti
per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo
Nazionale.
3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie
provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per
soli titoli di cui all’O.M. 91 del 30 dicembre 2004 ed hanno decorrenza giuridica
dal 1° settembre 2008 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione
in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute nell’art.
6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000
e nell’art. 56 del vigente C.C.N.L. ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre
2008 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell’interessato
delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano
le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
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Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini